N. 85 ORDINANZA 23 febbraio - 6 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Enti  vari  - Enti lirici autonomi - Arena di Verona - Dipendenti non
 artisti - Trattamento  pensionistico  e  previdenziale  -  Interventi
 straordinari   e  integrativi  -  Omessa  applicabilita'  -  Identica
 questione gia' dichiarata  infondata  dalla  Corte  con  sentenza  n.
 475/1993  e  manifestamente  infondata  con ordinanza n.   158/1994 -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 4 e 38).
 
(GU n.11 del 15-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;
 Giudici:  prof.  Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
    Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
    dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo
 comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed
 integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle  istituzioni
 concertistiche assimilate), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
 1992  dal  Consiglio  di Stato sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente
 autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona", iscritta al n. 552  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale
 (giudicando  sul  ricorso  in  appello  proposto  dall'Ente  autonomo
 spettacoli lirici "Arena di Verona" per l'annullamento delle sentenze
 del Tribunale amministrativo per il Veneto, 1 aprile 1986, n.  131  e
 n. 132, e 29 aprile 1986, n. 170 e n. 173), con ordinanza emessa il 9
 aprile  1992, pervenuta alla Corte il 1 settembre 1994, ha sollevato,
 in relazione agli artt. 3, 4 e 38 della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo comma, della legge
 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai
 dipendenti non artisti degli enti  lirici  autonomi  quanto  disposto
 dall'art.  6  del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
 con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;
     che secondo  il  giudice  a  quo  detta  esclusione  deve  essere
 verificata  alla  luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparita'
 di trattamento, dell'art. 38, che garantisce ai lavoratori il diritto
 a mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita  anche  in  vecchiaia,  e
 dell'art.  4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il
 diritto al lavoro;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato che, con la sent. n. 475 del  1993,  questa  Corte  ha
 dichiarato  l'infondatezza  (e  poi,  con  l'ord. n. 158 del 1994, la
 manifesta infondatezza) di questione identica a quella  in  esame,  e
 che non sono addotti profili nuovi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, secondo  comma,  della  legge  13  luglio
 1984,  n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli
 enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche  assimilate),
 nella  parte  in  cui  esclude l'applicabilita', per i dipendenti non
 artisti degli enti lirici autonomi, dell'art. 6 del decreto-legge  22
 dicembre  1981,  n.  791  (Disposizioni  in  materia  previdenziale),
 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,  n.  54,
 sollevata  dal  Consiglio  di Stato in relazione agli artt. 3, 4 e 38
 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0325