Disposizioni attuative dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente nuove attribuzioni al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva.(GU n.70 del 24-3-1995)
Vigente al: 24-3-1995
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato A tutte le regioni - Assessorati per l'agricoltura All'EIMA Alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze All'Agecontrol Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura Alla Confederazione italiana agricoltori - CIA Al Coordinamento organizzazioni agricole italiane - Coopagri All'Associazione italiana dell'industria olearia - Assitol All'Unione nazionale frantoiani oleari Com'e' noto, il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 giugno 1994, concernente il regolamento recante definizioni delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi per il riordino della relativa disciplina, all'art. 5, punto 6, dispone che "sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1527". L'interpretazione della disposizione in questione induce a ritenere devolute al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le competenze originariamente facenti capo al soppresso CIP nello spirito della semplificazione delle attivita' di amministrazione svolte dai comitati interministeriali. In mancanza di espressa abrogazione della legge n. 1527/1961, viceversa prevista per altre attivita' disciplinate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994, si ritiene comunque necessario il mantenimento dell'articolata serie di atti attraverso la quale era determinato il prezzo delle sanse. Cio' soprattutto per assicurare il fondamentale concorso dei diversi organismi che vi intervenivano in forma decentrata, concorso che non e' in alcun modo surrogabile da parte dell'Amministrazione centrale delle risorse agricole, alimentari e forestali, priva, come noto di articolazioni periferiche. Con la presente circolare questa Amministrazione, intende fornire le disposizioni necessarie e le istruzioni utili dirette ad assicurare la puntuale e corretta attuazione delle norme sopra richiamate. 1) Criteri per la determinazione dei prezzi minimi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1527. Per la campagna 1994-95 si ritiene che possano essere confermati i criteri stabiliti dalla giunta del Comitato interministeriale prezzi per la campagna 1976-77 con provvedimento n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1976) come modificato ed integrato dai provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 1985) e n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987), ivi compresa la fissazione delle caratteristiche di resa in olio e di acidita' distinte rispettivamente per le sanse prodotte da frantoi a ciclo continuo e per le sanse prodotte in frantoi a ciclo tradizionale. Per le campagne successive i suddetti criteri saranno stabiliti, entro il 30 settembre precedente ogni singola campagna, dallo scrivente Ministero. 2) Fissazione delle caratteristiche della sansa. I comitati provinciali di cui all'art. 1, secondo comma, della sopracitata legge, costituiti presso gli uffici provinciali degli assessorati regionali dell'agricoltura secondo criteri di rappresentanza delle categorie interessate stabiliti dagli stessi, fissano annualmente le caratteristiche medie delle sanse vergini di oliva entro il 31 dicembre di ogni campagna. Per la campagna in corso tali caratteristiche saranno fissate entro il 28 febbraio 1995. 3) Rilevazione prezzi degli oli di oliva rettificati. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze continuera' a rilevare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, la media delle quotazioni dell'olio di sansa di oliva rettificato per merce resa franco automezzo partenza, relativamente al periodo novembre-aprile di ciascuna campagna. 4) Fissazione prezzi minimi della sansa. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle medie dei prezzi di cui al punto precedente, i comitati provinciali prezzi di cui sopra provvedono alla fissazione del prezzo minimo delle sanse delle rispettive province. Si confida nella collaborazione degli enti in indirizzo, attesa la necessita' di continuare ad assicurare gli adempimenti previsti dalla piu' volte citata legge 21 dicembre 1961, n. 1527. Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1995 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 59