MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 24 febbraio 1995, n. 2 

  Disposizioni  attuative  dell'art.  5,  comma  6,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente nuove
attribuzioni  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  in materia di determinazione dei prezzi minimi delle sanse
vergini di oliva.
(GU n.70 del 24-3-1995)
 
 Vigente al: 24-3-1995  
 

                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  A  tutte  le  regioni - Assessorati
                                  per l'agricoltura
                                  All'EIMA
                                  Alla    Camera    di     commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura di Firenze
                                  All'Agecontrol
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti - Coldiretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura     italiana     -
                                  Confagricoltura
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori - CIA
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  agricole italiane - Coopagri
                                  All'Associazione           italiana
                                  dell'industria olearia - Assitol
                                  All'Unione   nazionale   frantoiani
                                  oleari
  Com'e'  noto,  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 giugno
1994, concernente il regolamento recante definizioni  delle  funzioni
dei  comitati  interministeriali  soppressi  per  il  riordino  della
relativa  disciplina,  all'art.  5,  punto  6,  dispone   che   "sono
attribuite   al   Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi  delle
sanse  vergini  di  oliva  di  cui all'art. 7 della legge 21 dicembre
1961, n. 1527".
  L'interpretazione della disposizione in questione induce a ritenere
devolute al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
le competenze originariamente facenti capo  al  soppresso  CIP  nello
spirito  della  semplificazione  delle  attivita'  di amministrazione
svolte dai comitati interministeriali.
  In mancanza di  espressa  abrogazione  della  legge  n.  1527/1961,
viceversa  prevista  per altre attivita' disciplinate nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  373/1994,  si   ritiene   comunque
necessario  il  mantenimento dell'articolata serie di atti attraverso
la quale era determinato il prezzo delle sanse.
  Cio'  soprattutto  per  assicurare  il  fondamentale  concorso  dei
diversi  organismi che vi intervenivano in forma decentrata, concorso
che non e' in alcun modo surrogabile  da  parte  dell'Amministrazione
centrale  delle risorse agricole, alimentari e forestali, priva, come
noto di articolazioni periferiche.
  Con la presente circolare questa Amministrazione,  intende  fornire
le   disposizioni   necessarie  e  le  istruzioni  utili  dirette  ad
assicurare la  puntuale  e  corretta  attuazione  delle  norme  sopra
richiamate.
1) Criteri per la determinazione dei prezzi minimi di cui all'art. 1,
primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1527.
  Per  la campagna 1994-95 si ritiene che possano essere confermati i
criteri stabiliti dalla giunta del Comitato interministeriale  prezzi
per  la  campagna  1976-77 con provvedimento n. 15/1976 del 26 maggio
1976 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1976)  come  modificato
ed  integrato dai provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (Gazzetta
Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 1985) e n.  27/1987  del  30  settembre
1987  (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987), ivi compresa la
fissazione delle caratteristiche  di  resa  in  olio  e  di  acidita'
distinte  rispettivamente  per  le  sanse prodotte da frantoi a ciclo
continuo e per le sanse prodotte in frantoi a ciclo tradizionale.
  Per le campagne successive i suddetti  criteri  saranno  stabiliti,
entro  il  30  settembre  precedente  ogni  singola  campagna,  dallo
scrivente Ministero.
2) Fissazione delle caratteristiche della sansa.
  I comitati provinciali di cui  all'art.  1,  secondo  comma,  della
sopracitata  legge,  costituiti  presso  gli uffici provinciali degli
assessorati   regionali   dell'agricoltura   secondo    criteri    di
rappresentanza  delle  categorie  interessate stabiliti dagli stessi,
fissano annualmente le caratteristiche medie delle sanse  vergini  di
oliva entro il 31 dicembre di ogni campagna.
  Per la campagna in corso tali caratteristiche saranno fissate entro
il 28 febbraio 1995.
3) Rilevazione prezzi degli oli di oliva rettificati.
  La  Camera  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Firenze continuera' a rilevare e comunicare entro  il  31  maggio  di
ogni  anno,  la  media  delle  quotazioni dell'olio di sansa di oliva
rettificato per merce resa franco automezzo  partenza,  relativamente
al periodo novembre-aprile di ciascuna campagna.
4) Fissazione prezzi minimi della sansa.
  Entro  trenta  giorni dalla pubblicazione delle medie dei prezzi di
cui al punto precedente, i comitati provinciali prezzi di  cui  sopra
provvedono  alla  fissazione  del  prezzo  minimo  delle  sanse delle
rispettive province.
  Si confida nella collaborazione degli enti in indirizzo, attesa  la
necessita' di continuare ad assicurare gli adempimenti previsti dalla
piu' volte citata legge 21 dicembre 1961, n. 1527.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 59