Integrazione e parziale modificazione al decreto ministeriale 23 gennaio 1995 relativamente alla delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Luigi Rossi.(GU n.73 del 28-3-1995)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale il prefetto di prima classe dott. Luigi Rossi e' stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno; Visto il decreto in data 23 gennaio 1995 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno prefetto di prima classe dott. Luigi Rossi e' stata delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la firma dei relativi provvedimenti; Decreta: Ad integrazione del predetto decreto del 23 gennaio 1995 al Sottosegretario di Stato per l'interno prefetto di prima classe dott. Luigi Rossi vengono delegati altresi': i decreti di riammissione degli stranieri (art. 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773); le destituzioni di diritto del personale direttivo (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981); le sospensioni cautelari e le revoche degli anzidetti provvedimenti, con esclusione di quelle riferite ai dirigenti (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981); le promozioni per merito straordinario, con esclusione di quelle riferite ai dirigenti (art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982); i decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981); i decreti di attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza (art. 43 del regio decreto n. 690/1907; art. 81 del regio decreto n. 666/1909; legge n. 1027/1965, art. 3; art. 73 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 635/1940; art. 7 della legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16 del regio decreto n. 3164/1923); i decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); i decreti di iscrizione al Catalogo delle armi comuni da sparo e quelli relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo Catalogo (art. 7 della legge n. 110/1975; art. 3 del decreto ministeriale 16 agosto 1977). A parziale modifica di quanto stabilito nel predetto decreto 23 gennaio 1995, rimane riservata al Ministro la competenza sulle interrogazioni a risposta scritta. Resta, inoltre, riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero. Il presente decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per il prescritto visto. Roma, 21 febbraio 1995 Il Ministro: BRANCACCIO