MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 febbraio 1995 

  Integrazione  e  parziale  modificazione al decreto ministeriale 23
gennaio 1995 relativamente alla delega di attribuzioni  del  Ministro
dell'interno  per taluni atti dell'Amministrazione al Sottosegretario
di Stato dott. Luigi Rossi.
(GU n.73 del 28-3-1995)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio
1995 con il quale il prefetto di prima classe dott.  Luigi  Rossi  e'
stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;
  Visto  il  decreto  in  data  23  gennaio  1995  con  il  quale  al
Sottosegretario di Stato per l'interno prefetto di prima classe dott.
Luigi  Rossi  e'  stata  delegata  la  trattazione  degli  affari  di
competenza  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza, nonche' la
firma dei relativi provvedimenti;
                              Decreta:
  Ad integrazione  del  predetto  decreto  del  23  gennaio  1995  al
Sottosegretario di Stato per l'interno prefetto di prima classe dott.
Luigi Rossi vengono delegati altresi':
   i  decreti  di  riammissione  degli  stranieri (art. 151 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773);
   le  destituzioni  di  diritto  del personale direttivo (art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);
   le  sospensioni   cautelari   e   le   revoche   degli   anzidetti
provvedimenti, con esclusione di quelle riferite ai dirigenti (art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);
   le  promozioni  per merito straordinario, con esclusione di quelle
riferite ai dirigenti (art. 75, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 335/1982);
   i  decreti  di  costituzione del Consiglio superiore di disciplina
(art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);
   i decreti di attribuzione delle qualifiche di  pubblica  sicurezza
(art.  43 del regio decreto n. 690/1907; art. 81 del regio decreto n.
666/1909; legge n. 1027/1965, art. 3; art.  73  del  regolamento  del
testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto n. 635/1940; art. 7 della  legge  n.  125/1954;  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1975; art. 16 del regio decreto n. 3164/1923);
   i  decreti  di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi
(art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
   i decreti di iscrizione al Catalogo delle armi comuni da  sparo  e
quelli  relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo Catalogo (art.
7 della legge n. 110/1975; art. 3 del decreto ministeriale 16  agosto
1977).
  A  parziale  modifica  di  quanto stabilito nel predetto decreto 23
gennaio 1995,  rimane  riservata  al  Ministro  la  competenza  sulle
interrogazioni a risposta scritta.
  Resta, inoltre, riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti
a recarsi in missione all'estero.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per il
prescritto visto.
   Roma, 21 febbraio 1995
                                              Il Ministro: BRANCACCIO