MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 marzo 1995, n. 349 

  Decreto  12  gennaio  1995,  n. 44. Regolamento recante norme sulla
costituzione di consorzi tra imprese di  pesca  per  la  cattura  dei
molluschi bivalvi. Quesiti.
(GU n.73 del 28-3-1995)
 
 Vigente al: 28-3-1995  
 

                                  A tutte le capitanerie di porto
                                    e per conoscenza:
                                  Federcoopesca
                                  Lega pesca
                                  A.G.C.I.
                                  U.N.C.I. pesca
                                  Federpesca
  Com'e' noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio u.s. e'
stato  pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con
il quale e'  stato  approvato  il  regolamento  recante  norme  sulla
costituzione  di  consorzi  tra  imprese  di  pesca per la cattura di
molluschi bivalvi. Si tratta di una normativa intesa a  favorire,  in
via  sperimentale e su base compartimentale, consorzi fra imprese del
settore al fine  di  una  razionale  gestione  della  risorsa  ed  un
incremento della stessa.
  In  relazione  al  particolare  che  le  norme  del  regolamento in
questione sono speciali, si ritiene opportuno estendere  agli  uffici
marittimi  in  indirizzo, cui i costituendi consorzi possono proporre
le misure di gestione, art. 3,  punto  3,  ed  alle  associazioni  di
categoria  i  seguenti  chiarimenti,  connessi  a  specifici  quesiti
pervenuti:
   i sessanta giorni previsti dall'art. 2, punto 3, del  regolamento,
relativamente alla presentazione delle richieste inerenti la gestione
della  pesca dei molluschi bivalvi, costituiscono un termine iniziale
che non esclude, trattandosi di una facolta',  l'esame  di  ulteriori
istanze presentate successivamente;
   la  rinuncia,  per il periodo della sperimentazione, all'esercizio
della pesca con reti da traino di cui all'art. 2, punto 1),  2),  del
regolamento,  limitatamente  al  contesto  in parola, e' da riferirsi
esclusivamente alle reti volanti e pelagiche (e non si riferisce allo
strascico): queste ultime, infatti, per definizione, non  vengono  in
contatto  con  il fondo del mare, cosi' come sostanzialmente anche le
reti a circuizione delle  quali  costituiscono  alternativa  ai  fini
della norma in esame.
  Tornera' gradito ricevere un cenno di assicurazione.
                        Il direttore generale
                   della pesca e dell'acquacoltura
                              AMBROSIO