N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1995

                                N. 172
        Ordinanza emessa il 2 febbraio 1995 dal pretore di Roma
 nel procedimento di esecuzione nei confronti di Pastinese Pietro
 Esecuzione penale - Sentenze di applicazione di pena concordata -
    Richiesta  delle parti (p.m. e condannato) dell'applicazione della
    disciplina  del  reato  continuato  -  Ritenuta   non   consentita
    sindacabilita'  da  parte del giudice dell'esecuzione in ordine ai
    presupposti di fatto e di diritto nonche' sulla  congruita'  della
    pena  -  Lesione del principio di soggezione del giudice solo alla
    legge e del fine rieducativo della pena.
 (D.-Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 188).
 (Cost., artt. 27, secondo comma, e 101, secondo comma).
(GU n.14 del 5-4-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n.  232/1994
 r.g.es. promosso da Pastinese Pietro (nato in Roma il 29 maggio 1957)
 sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 2 febbraio 1995;
    Rilevato   che  il  Pastinese  ed  il  p.m.  hanno  congiuntamente
 richiesto,  ai  sensi  dell'art.   188   disp.   att.   del   c.p.p.,
 l'applicazione  delle  discipline  della  continuazione  in ordine ai
 reati per i quali era stata applicata la pena ex art. 444 del  c.p.p.
 con  sentenze del pretore di Roma in data 31 gennaio 1994, 1 febbraio
 1994 e 2 febbraio 1994;
    Considerato  che,  in  sede  di incidente di esecuzione la lettera
 della norma di cui all'art. 188 disp. att. del  c.p.p.,  in  caso  di
 accordo  delle parti non sembra consentire al giudice dell'esecuzione
 alcuna valutazione, nemmeno di legittimita',  in  ordine  alla  reale
 sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentirebbero
 l'applicazione  della  disciplina  del  reato  continuato  nonche' in
 relazione alla congruita' della pena concordata;
    Ritenuto che tale normativa non sembra rispettare ne' il  disposto
 dell'art.  101,  secondo comma, della Costituzione poiche' il giudice
 invece di essere sottoposto soltanto  alla  legge  si  troverebbe  ed
 essere  vincolato nella sua decisione, alla volonta' delle parti; ne'
 ugualmente il precetto di  cui  all'art.  27,  secondo  comma,  della
 Costituzione  poi  che  non  sarebbe possibile valutare la congruita'
 della pena  richiesta  sull'accordo  delle  parti  e  quindi  la  sua
 concreta  rispondenza  all'esigenza  rieducativa prevista dalla norma
 costituzionale citata;
    Rilevato che tale dubbio di costituzionalita' appare, nel caso  di
 specie  rilevante  poiche'  questo giudice dell'esecuzione, stante la
 richiesta  congiunta  delle  parti,  non  avrebbe  altra  scelta  che
 riconoscere la continuazione tra tutti i reati commessi dall'imputato
 mentre  invece  tale  disciplina normativa, invocata dalle parti, non
 sembra potersi applicare al caso concreto atteso che il reato di  cui
 alla sentenza del 2 febbraio 1994 risulta commesso il 26 marzo 1991 e
 cioe'  circa  due  anni  prima  di  quelli  indicati  nelle altre due
 decisioni pretorili mentre, per altro aspetto, esigua appare la  pena
 richiesta  per  il  complessivo  numero  e tipo di reati dei quali il
 Pastinese e' stato riconosciuto colpevole;
    Ritenuta, quindi, la necessita'  di  sottoporre  la  questione  al
 vaglio della Corte costituzionale;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art. 188 disp. att. del c.p.p. in relazione agli
 artt. 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;
    Dichiara rilevante nel caso di specie la prospetta questione;
    Ordina sospendersi il presente giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa
 notifica della presente ordinanza alle parti, al p.m.  al  Presidente
 del Consiglio dei Ministri nonche' la sua comunicazione ai presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Cosi' deciso a Roma il 2 febbraio 1995.
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 
 95C0371