N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 1995
N. 174 Ordinanza emessa il 1 febbraio 1995 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Buonomo Francesco e prefetto di Salerno Circolazione stradale - Sospensione temporanea della patente di guida per violazione di norme del Codice della strada Previsione dell'opposizione al pretore civile avverso detto provvedimento solo nel caso di sinistro senza lesioni personali od omicidio colposo - Mancata previsione della tutela giurisdizionale anche nella ipotesi di sospensione della patente conseguente a lesioni personali od omicidio colposo - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee, con incidenza sul diritto di difesa e sulla competenza dell'autorita' giudiziaria. (D.-Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, quinto comma, e successive modificazioni). (Cost., artt. 3, 24 e 102).(GU n.14 del 5-4-1995 )
IL PRETORE Letti gli atti di causa; Rilevato che, effettivamente, il ricorrente ha inteso dispiegare opposizione, nelle forme e nei modi di cui alla legge n. 689/1981 (richiamata dall'art. 205 del vigente codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. int. e mod.) avverso un provvedimento prefettizio con il quale e' stata disposta la sanzione della sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, ma, con tutta evidenza e in quanto conseguenza di un sinistro stradale in cui si sono verificate lesioni, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, nonche' dell'art. 222, secondo comma, del vigente codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. int. e mod.; Rilevato, altresi', che, a mente del tenore testuale del quinto comma dell'art. 223, avverso il provvedimento prefettizio emesso in caso di sinistro con lesioni si prevede esclusivamente il rimedio del ricorso al Ministro dei trasporti: mentre l'opposizione al pretore civile, ex art. 205 del cod. strad., e' prevista soltanto per il caso in cui il provvedimento del prefetto sia emanato ai sensi del precedente terzo comma, vale a dire quando la sanzione non sia collegata a sinistri che abbiano dato luogo a lesioni od omicidi colposi; Ritenuto che, inoltre, la prefettura ha formalmente eccepito l'inammissibilita' della presente opposizione, in quanto dispiegata, appunto, contro un provvedimento prefettizio per il quale il solo mezzo di impugnazione previsto dal vigente codice della strada e' tecnicamente diverso da quello azionato; Considerato, pertanto, che la norma dell'art. 223, quinto comma, del cod. strad., nella parte in cui esclude che si possa proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, vieppiu' nelle forme dell'art. 205 (e, quindi, degli artt. 22 e seg. della legge 24 novembre 1981, n. 689), avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, e' sicuramente rilevante nel caso di specie: visto che, in sua applicazione, dovrebbe appunto dichiararsi inammissibile la dispiegata opposizione; Opinato, poi, che la norma suddetta potrebbe porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto ingiustificatamente tratta in maniera differente i casi, invero in tutto analoghi, di irrogazione della sanzione - di identica natura - della sospensione provvisoria della validita' della patente a seconda che essa consegua o meno a reati di lesione od omicidio colposi per violazione delle norme del codice stradale; Ritenuta una possibile illegittimita' della norma in esame anche per contrasto con gli artt. 24 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto ingiustificatamente sottrae al controllo dell'autorita' giudiziaria ordinaria, vieppiu' nelle forme speciali di cui agli artt. 22 e seg. della legge n. 689/1981, il provvedimento prefettizio nel caso di lesioni od omicidio colposi, anzi demandando ad un'autorita' amministrativa l'irrogazione di una vera e propria sanzione accessoria, correlata all'estrinsecazione della potesta' punitiva dello Stato, sulla base di una delibazione della colpevolezza dell'imputato, che doveva invece essere riservata al giudice penale procedente; Concluso, pertanto, per la necessita' di qualificare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' delle norma in esame, invocando il giudizio della Consulta, con le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo;
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso, iscritto al n. 56/1994 rgacc di questa sezione civile centrale e vertente su ricorso di Buonomo Francesco nei confronti del prefetto di Salerno; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, quinto comma, del vigente codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. int. e mod., nella parte in cui esclude la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione temporanea della validita' della patente di guida in caso di lesione od omicidio colposi per violazione di norme del codice della strada, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione; Ordina: a) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso; b) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; c) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Salerno, addi' 1 febbraio 1995 Il pretore: DE STEFANO 95C0373