N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1994
N. 177 Ordinanza emessa il 1 dicembre 1994 dal pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Pittino Agostino ed altra e l'E.N.P.A.V. Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari gia' avvalentisi di altre forme di previdenza nonche' della nullita' dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso e che si siano avvalsi della facolta' di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattivita' della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale nonche' sui principi di indipendenza ed autonomia della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 39/1993 e 155/1990. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma). (Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104).(GU n.14 del 5-4-1995 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva, precisa quanto segue. Gli attuali ricorrenti, medici veterinari, si trovano nelle condizioni di fatto previste dall'art. 24, secondo comma, della legge 2 aprile 1991, n. 136. La precedente legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 2, secondo comma, sanciva l'obbligatoria iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti i veterinari di eta' inferiore ai 65 anni, iscritti in albi professionali, con conseguente corresponsione di un modesto contributo; la citata legge n. 136/1991 di riforma dell'Ente previdenziale, artt. 24, secondo e terzo comma, e 32, ha introdotto la facoltativa iscrizione all'E.N.P.A.V. elevando il contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti e imponendo un contributo di solidarieta' agli altri veterinari non iscritti. I ricorrenti hanno, quindi, esercitato la facolta' di rinunziare all'iscrizione all'E.N.P.A.V. La legge finanziaria n. 537/1993 e' intervenuta apparentemente con intenti interpretativi, in realta' con soluzioni innovative: l'art. 11, punto 26 ha ripristinato a carico dei soggetti "receduti" l'obbligo di iscrizione disponendo la nullita' dei relativi atti di cancellazione nonche' richiedendo il pagamento dei contributi nel periodo maturati. A questo punto, i ricorrenti hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, punto 26, della legge n. 537/1993 la cui interpretazione, a parere di questo caudicante, non puo' essere difforme da quella fornita dall'E.N.P.A.V. In astratto, la norma si qualifica come interpretativa, mentre, al contrario, e' palese il suo carattere prettamente innovativo, la giurisprudenza costituzionale - cfr. sentenza 4 aprile 1990, n. 155 e sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 - insegna che va riconosciuta natura interpretativa solo ad una legge la quale, non mutando il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato ovvero privilegia una delle interpretazioni possibili. Questo in riferimento alla prima parte dell'art. 11, comma 26; la seconda parte e' quella che prescrive la nullita' delle cancellazioni dei veterinari "receduti". Il punto focale si concentra nella verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, ritenutane la rilevanza, riguardo all'efficacia retroattiva della norma. Premessa l'importanza del principio di irretroattivita' della legge, si osserva che l'art. 11, comma ventisei, presentandosi come innovativo, abrogativo, sostitutivo dell'art. 32, legge n. 136/1991 - norma la quale non abbisogna di interpretazione alcuna - e mutando sostanzialmente il regime previdenziale dei medici veterinari, si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. perche' lesiva del principio di uguaglianza - disparita' di trattamento rispetto ai medici veterinari libero professionisti ed a coloro che risultano iscritti all'E.N.P.A.V. dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991 - e con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. per sviamento della funzione legislativa sottraendo all'organo giudicante il compito istituzionale di interpretare ed applicare una norma in modo autonomo e indipendente dagli altri poteri. L'art. 11, comma ventiseiesimo, della legge n. 537/1993 viola anche l'art. 38 della Costituzione da cui non emerge l'obbligatorieta' di una doppia previdenza, coattivamente imposta al cittadino contribuente; inoltre, diminuisce il senso di affidamento nella sicurezza giuridica determinata da una precedente volonta' legislativa a meno di motivi eccezionali. Quanto alla seconda parte della norma in esame, se ne rileva la violazione degli artt. 3 e 38 Cost. con l'introduzione del criterio retroattivo della cancellazione degli effetti gia' prodotti dalla vecchia disciplina. Il presente giudizio, alla luce delle considerazioni esposte, va sospeso: si procede ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Letti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del decidere, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per contrasto con gli artt. 3, 38, 101, 102 e 104 della Costituzione, nei termini e nei limiti indicati in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza alle parti ricorrenti, all'E.N.P.A.V. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecco, addi' 1 dicembre 1994 Il pretore: NAZZARO 95C0376