N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1995
N. 180 Ordinanza emessa il 3 gennaio 1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Iannucci Nino contro la Direzione regionale delle entrate di Firenze Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Trattamento di fine rapporto corrisposto ai medici dell'E.N.P.A.M. - Tassabilita' - Mancata previsione della sottrazione all'imposta della quota percentuale del t.f.r. corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato al Fondo di previdenza dell'Ente, come stabilito dalla Corte costituzionale per l'indennita' di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. (sentenza n. 178/1986) nonche' per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti degli enti locali (sentenza n. 877/1988) e del personale telefonico statale (sentenza n. 513/1990) - Incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma). (Cost., art. 53).(GU n.14 del 5-4-1995 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4077/1994 presentato il 27 maggio 1994 (avverso: s/rif su i. rimb. Irpef) da: Iannucci Nino residente a Prato, in via Borgovalsugana, 59 contro D.R.E. Toscana (sez. Firenze). Sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 7 dicembre 1994; O S S E R V A Il ricorrente Iannucci, medico generico del Servizio sanitario nazionale, collocato in pensione, chiese il 27 gennaio 1993 all'allora Intendente di finanza il rimborso dell'Irpef corrisposta sull'acconto del trattamento definitivo del fondo pensioni costituito obbligatoriamente presso l'Enpam di Roma; formatosi il silenzio- rifiuto, propose tempestivo ricorso a questa Commissione, deducendo che il fondo personale dei medici presso l'Enpam non poteva considerarsi un reddito, ma un capitale destinato a fini pensionistici e costituito anche da contibuti obbligatori a carico dei medici; pertanto tali contributi non potevano essere tassati, violandosi altrimenti il principio del rispetto della capacita' contributiva, come gia' affermato dalla Corte costituzionale a piu' riprese, in situazioni analoghe; chiese pertanto la restituzione della somma di L. 41.862.930 quale Irpef erroneamente addebitatagli in sede di conteggio. La pretesa del ricorrente venne contrastata dalla Direzione regionale delle entrate, la quale osservo' che lo Iannucci si richiamava alla sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma della legge n. 482/1985, nella parte in cui prevedevano la tassazione anche di quella percentuale dell'indennita' di buonuscita erogata dall'Enpas corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza di quell'Ente; tale decisione, secondo la controparte dello Iannucci, non poteva applicarsi al caso in esame, laddove l'Ente previdenziale era invece l'Enpam, per l'illegittimita' di una estensione in via analogica di principi di diritto affermati in altra sede. Cio' premesso, osserva la Commissione che le argomentazioni svolte dalla Direzione regionale delle entrate paiono convincenti circa l'impossibilita' di accedere direttamente, in questa sede, all'accoglimento delle pretese avanzate dal ricorrente, sulla base della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norme che regolano un diverso rapporto sostanziale, usurpando in tal modo le prerogative della Corte costituzionale, la quale e' l'unico organo deputato a dichiarare l'illegittimita' di norme di legge per violazione della Carta fondamentale. Appare invece doveroso sollevare d'ufficio l'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, in relazione alla gia' dichiarata incostituzionalita' degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, per violazione dell'art. 53 della Costituzione, in relazione ai dipendenti dell'Enpam. La questione cosi' formulata appare rilevante, giacche' incide direttamente sul thema decidendum e puo' costituire il fondamento giuridico della pretesa avanzata dal ricorrente; ed altresi' non manifestamente infondata, giacche' la Corte costituzionale, dopo la sentenza n. 178/1986, ha pronunciato - con analoghe declaratorie di incostituzionalita' delle disposizioni normative sopra richiamate - quelle n. 877 del 26 luglio 1988 (concernente il personale dell'Inadel) e n. 513 del 2 novembre 1990 (riguardante il personale telefonico statale). Apparendo necessaria una pronuncia specificamente riguardante i dipendenti dell'Enpam.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 53 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la segreteria comunichi altresi' la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 3 gennaio 1995. Il presidente relatore: MOCALI I membri: POGGI - ORSENIGO 95C0380