N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1995

                                N. 180
 Ordinanza  emessa  il  3 gennaio 1995 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Iannucci  Nino  contro
 la Direzione regionale delle entrate di Firenze
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Trattamento
    di   fine   rapporto   corrisposto  ai  medici  dell'E.N.P.A.M.  -
    Tassabilita' - Mancata previsione  della  sottrazione  all'imposta
    della  quota  percentuale  del  t.f.r.  corrispondente al rapporto
    esistente, alla data del collocamento a riposo, tra  i  contributi
    posti  a  carico  del  dipendente  e  l'aliquota  complessiva  del
    contributo previdenziale versato al Fondo di previdenza dell'Ente,
    come stabilito dalla  Corte  costituzionale  per  l'indennita'  di
    buonuscita  corrisposta  dall'E.N.P.A.S.  (sentenza  n.  178/1986)
    nonche' per i trattamenti di fine rapporto  dei  dipendenti  degli
    enti  locali  (sentenza  n.  877/1988)  e del personale telefonico
    statale (sentenza n. 513/1990) -  Incidenza  sul  principio  della
    capacita' contributiva.
 (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140,
    ultimo comma).
 (Cost., art. 53).
(GU n.14 del 5-4-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  4077/1994
 presentato il 27 maggio 1994 (avverso: s/rif su i. rimb.  Irpef)  da:
 Iannucci  Nino  residente  a  Prato, in via Borgovalsugana, 59 contro
 D.R.E. Toscana (sez. Firenze).
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 7 dicembre 1994;
                             O S S E R V A
    Il ricorrente Iannucci, medico  generico  del  Servizio  sanitario
 nazionale,   collocato   in  pensione,  chiese  il  27  gennaio  1993
 all'allora Intendente di finanza il rimborso  dell'Irpef  corrisposta
 sull'acconto del trattamento definitivo del fondo pensioni costituito
 obbligatoriamente  presso  l'Enpam  di  Roma;  formatosi il silenzio-
 rifiuto, propose tempestivo ricorso a questa  Commissione,  deducendo
 che   il  fondo  personale  dei  medici  presso  l'Enpam  non  poteva
 considerarsi  un  reddito,  ma   un   capitale   destinato   a   fini
 pensionistici  e  costituito  anche da contibuti obbligatori a carico
 dei medici; pertanto tali contributi  non  potevano  essere  tassati,
 violandosi  altrimenti  il  principio  del  rispetto  della capacita'
 contributiva, come gia' affermato dalla Corte costituzionale  a  piu'
 riprese,  in  situazioni  analoghe;  chiese  pertanto la restituzione
 della somma di L. 41.862.930 quale Irpef  erroneamente  addebitatagli
 in sede di conteggio.
    La  pretesa  del  ricorrente  venne  contrastata  dalla  Direzione
 regionale delle  entrate,  la  quale  osservo'  che  lo  Iannucci  si
 richiamava  alla  sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale, la
 quale aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt.  2
 e 4, primo e quarto comma della legge n. 482/1985, nella parte in cui
 prevedevano la tassazione anche di quella percentuale dell'indennita'
 di   buonuscita   erogata   dall'Enpas   corrispondente  al  rapporto
 esistente, alla data del collocamento  a  riposo,  tra  i  contributi
 posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo
 previdenziale   obbligatorio   versato  al  fondo  di  previdenza  di
 quell'Ente; tale decisione, secondo la  controparte  dello  Iannucci,
 non  poteva applicarsi al caso in esame, laddove l'Ente previdenziale
 era invece l'Enpam, per l'illegittimita' di  una  estensione  in  via
 analogica di principi di diritto affermati in altra sede.
    Cio' premesso, osserva la Commissione che le argomentazioni svolte
 dalla  Direzione  regionale  delle  entrate  paiono convincenti circa
 l'impossibilita'  di   accedere   direttamente,   in   questa   sede,
 all'accoglimento  delle  pretese  avanzate dal ricorrente, sulla base
 della dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  di  norme  che
 regolano  un  diverso  rapporto sostanziale, usurpando in tal modo le
 prerogative della Corte costituzionale, la quale  e'  l'unico  organo
 deputato   a  dichiarare  l'illegittimita'  di  norme  di  legge  per
 violazione della Carta fondamentale.
    Appare  invece  doveroso  sollevare   d'ufficio   l'eccezione   di
 illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 89, ultimo comma, e 140,
 ultimo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, in  relazione  alla
 gia' dichiarata incostituzionalita' degli artt. 2 e 4, primo e quarto
 comma,  della  legge  26  settembre  1985,  n.  482,  per  violazione
 dell'art.   53   della   Costituzione,  in  relazione  ai  dipendenti
 dell'Enpam.
   La questione cosi'  formulata  appare  rilevante,  giacche'  incide
 direttamente  sul  thema  decidendum  e puo' costituire il fondamento
 giuridico della pretesa avanzata  dal  ricorrente;  ed  altresi'  non
 manifestamente  infondata,  giacche' la Corte costituzionale, dopo la
 sentenza n. 178/1986, ha pronunciato - con analoghe  declaratorie  di
 incostituzionalita'  delle  disposizioni normative sopra richiamate -
 quelle  n.  877  del  26  luglio  1988  (concernente   il   personale
 dell'Inadel)  e  n. 513 del 2 novembre 1990 (riguardante il personale
 telefonico statale).
    Apparendo necessaria una pronuncia  specificamente  riguardante  i
 dipendenti dell'Enpam.
                               P. Q. M.
    Solleva  la  questione  di legittimita' costituzionale degli artt.
 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R.   29 gennaio  1958,
 n. 645, in relazione all'art. 53 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospendendo il presente giudizio;
    Ordina che a cura  della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri;
    Dispone che la segreteria comunichi altresi' la presente ordinanza
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cosi' deciso in Firenze, il 3 gennaio 1995.
                    Il presidente relatore: MOCALI
                                            I membri: POGGI - ORSENIGO
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