N. 97 ORDINANZA 20 - 30 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Trattamento  pensionistico - Anzianita'
 contributiva - Aumento di un periodo pari a quello  tra  la  data  di
 risoluzione  del  rapporto  e il compimento di cinquantacinque anni -
 Trattamento deteriore delle lavoratrici rispetto ai lavoratori uomini
 - Questione gia' esaminata dalla Corte e dichiarata non  fondata  con
 sentenza n. 296/1994 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16).
 
 (Cost., artt. 3 e 37).
 
(GU n.14 del 5-4-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16, primo
 comma,  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155  (Adeguamento  delle
 strutture  e  delle  procedure  per  la  liquidazione  urgente  delle
 pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure  urgenti  in
 materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa
 il  17  novembre 1994 dal Tribunale di Pavia, nel procedimento civile
 vertente tra Massara  Matilde  e  l'INPS,  iscritta  al  n.  795  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
    Udito nella camera di  consiglio  dell'8  marzo  1995  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento promosso da Matilde
 Massara contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del  trattamento
 pensionistico  sulla  base  di  una  anzianita'  contributiva fino al
 sessantesimo anno di eta' in virtu' della sentenza di questa Corte n.
 371 del 1989, il Tribunale di Pavia, con ordinanza  del  17  novembre
 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16 della legge 23 aprile
 1981, n. 155, "nella parte  in  cui,  prevedendo  che  per  la  donna
 l'anzianita'  contributiva  sia aumentata di un periodo pari a quello
 tra  la  data  di  risoluzione  del  rapporto  e  il  compimento   di
 cinquantacinque   anni,   riserva  alla  lavoratrice  un  trattamento
 deteriore rispetto all'uomo";
      che ad avviso del giudice rimettente - esclusa  l'applicabilita'
 nella  specie  della  legge  31  maggio 1984, n. 193, come modificata
 dalla citata sentenza n. 371 del 1989  -  la  norma  impugnata  viola
 tuttavia  il principio di parita' tra uomo e donna in quanto preclude
 alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano  dal  rapporto
 di  lavoro prima del compimento di sessant'anni di eta', il beneficio
 dell'accredito contributivo riconosciuto  nelle  medesime  condizioni
 agli uomini, sebbene il limite dell'eta' lavorativa delle lavoratrici
 sia stato parificato a quello dei lavoratori (sent. n. 404 del 1993);
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito  l'INPS  chiedendo  che  la   questione   sia   dichiarata
 inammissibile o infondata;
    Considerato  che  la  questione  e' gia' stata esaminata da questa
 Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 16  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155
 (adeguamento  delle  strutture  e delle procedure per la liquidazione
 urgente delle pensioni e  per  i  trattamenti  di  disoccupazione,  e
 misure  urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata,
 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di
 Pavia con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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