N. 97 ORDINANZA 20 - 30 marzo 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Trattamento pensionistico - Anzianita' contributiva - Aumento di un periodo pari a quello tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento di cinquantacinque anni - Trattamento deteriore delle lavoratrici rispetto ai lavoratori uomini - Questione gia' esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296/1994 - Manifesta infondatezza. (Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16). (Cost., artt. 3 e 37).(GU n.14 del 5-4-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dal Tribunale di Pavia, nel procedimento civile vertente tra Massara Matilde e l'INPS, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione dell'INPS; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Matilde Massara contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una anzianita' contributiva fino al sessantesimo anno di eta' in virtu' della sentenza di questa Corte n. 371 del 1989, il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 17 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui, prevedendo che per la donna l'anzianita' contributiva sia aumentata di un periodo pari a quello tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento di cinquantacinque anni, riserva alla lavoratrice un trattamento deteriore rispetto all'uomo"; che ad avviso del giudice rimettente - esclusa l'applicabilita' nella specie della legge 31 maggio 1984, n. 193, come modificata dalla citata sentenza n. 371 del 1989 - la norma impugnata viola tuttavia il principio di parita' tra uomo e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento di sessant'anni di eta', il beneficio dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni agli uomini, sebbene il limite dell'eta' lavorativa delle lavoratrici sia stato parificato a quello dei lavoratori (sent. n. 404 del 1993); che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che la questione e' gia' stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Pavia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0397