N. 100 SENTENZA 22 - 31 marzo 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Corte  dei  conti  - Regione Umbria - Incarichi di consulenza - Copia
 dell'atto deliberativo - Trasmissione documentata  -  Verbalizzazione
 del  dissenso  -  Spettanza  al procuratore regionale della Corte dei
 conti per la  regione  Umbria  formulare  all'ente  la  richiesta  di
 trasmissione  e  la  comunicazione  delle  generalita'  complete  dei
 responsabili dei documenti istruttori nonche'  di  coloro  che  hanno
 deliberato  senza  far  constare  il proprio eventuale dissenso - Non
 spettanza allo Stato richiedere l'attuale residenza dei  responsabili
 dei  documenti  istruttori  -  Annullamento  parziale  della nota del
 procuratore generale della  Corte  dei  conti  per  l'Umbria  del  25
 febbraio 1994
 
(GU n.14 del 5-4-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato  il
 15  aprile  1994,  depositato  in  Cancelleria il 21 aprile 1994, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del 25  febbraio
 1994,  pervenuta  il  4 marzo 1994, inviata dal Procuratore regionale
 presso la Sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  la
 Regione  Umbria,  con la quale viene richiesta alla Regione Umbria la
 trasmissione  dell'elenco  completo  di  tutti   gli   incarichi   di
 consulenza  conferiti  negli anni 1987-1993, nonche' la trasmissione,
 per ogni consulenza, dell'atto deliberativo  corredato  del  relativo
 documento istruttorio e, altresi', la comunicazione delle generalita'
 complete  e  dell'attuale  residenza di coloro che presero parte alle
 deliberazioni senza far constatare dal verbale il  proprio  eventuale
 dissenso  e  le  generalita'  e  la  residenza  dei  responsabili dei
 documenti  istruttori,  e  delle   precedenti   note   dello   stesso
 Procuratore regionale inviate il 23 luglio 1993 e il 28 gennaio 1994,
 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il  Giudice  relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli  avv.ti  Maurizio  Pedetta  e  Alberto  Predieri per la
 Regione Umbria e l'Avvocato dello  Stato  Ivo  M.  Braguglia  per  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  del  14  aprile  1994,  notificato  il giorno
 successivo,  la  Regione  Umbria  ha   promosso   un   conflitto   di
 attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
 in  relazione  alla  nota  del 25 febbraio 1994 (pervenuta il 4 marzo
 1994)  del  Procuratore  regionale  presso la Sezione giurisdizionale
 della Corte dei conti per la Regione Umbria, contenente la  richiesta
 di  trasmettere,  per  ogni  incarico  di consulenza, copia dell'atto
 deliberativo, corredato dal  relativo  documento  istruttorio,  e  di
 comunicare  le  generalita'  complete e l'attuale residenza di coloro
 che  presero  parte  alle  deliberazioni  in  questione,  senza   far
 verbalizzare  il  loro dissenso, nonche' le generalita' complete e la
 residenza attuale dei responsabili  dei  documenti  istruttori.  Tale
 richiesta sarebbe lesiva dell'autonomia regionale (artt. 5, 117, 118,
 119,  123  e  125 della Costituzione), non rispetterebbe il principio
 del buon andamento della  pubblica  amministrazione  (art.  97  della
 Costituzione) e mirerebbe a svolgere una attivita' di controllo sugli
 atti  della  Regione,  che non e' affidata alla Corte dei conti dalla
 Costituzione (artt.  100  e  103  della  Costituzione).  Pertanto  la
 Regione chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta
 al  Procuratore regionale della Corte dei conti chiedere alla Regione
 Umbria  le  informazioni  e  i  documenti  sopra  descritti   e,   di
 conseguenza, di annullare la nota del 25 febbraio 1994.
    2.  -  La ricorrente premette che la nota del 25 febbraio 1994 era
 stata preceduta da altre richieste  della  Procura  della  Corte  dei
 conti,  (in  particolare  le note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio
 1994), dirette ad acquisire  documenti  ed  informazioni  relativi  a
 tutte  le  consulenze  conferite  dalla  Regione  Umbria  nell'ultimo
 quinquennio, richieste alle quali, secondo la ricorrente,  va  estesa
 l'impugnazione  in  esame.  Rispetto  a  queste  ultime, peraltro, la
 Regione, in via collaborativa, aveva fornito alla  Procura  tutte  le
 informazioni  richieste,  ma il Procuratore regionale della Corte dei
 conti, non soddisfatto, inoltrava, in data 25 febbraio 1994, la  nota
 che ha dato origine al confitto di attribuzione.
    La Regione afferma, anzitutto, che la collaborazione prestata alla
 Procura  della Corte dei conti fornendo le informazioni richieste con
 la prima nota non puo' essere intesa come acquiescenza  e  sottolinea
 che  tale  istituto  non e' applicabile ai conflitti di attribuzione,
 stante l'indisponibilita' delle competenze  regionali,  come  risulta
 dalla  giurisprudenza costante della Corte costituzionale. Nel merito
 la Regione censura l'iniziativa della Procura regionale  della  Corte
 dei  conti,  perche', travalicando i limiti delle proprie competenze,
 essa avrebbe introdotto una abnorme forma  di  controllo  sugli  atti
 regionali, non prevista, ed anzi esclusa, dalla Costituzione, e tale,
 comunque,  da  comprimere  l'autonomia  e le competenze regionali. In
 particolare,  tale  iniziativa  lederebbe  l'autonomia  organizzativa
 della  Regione  che  si esprime anche nella scelta di privilegiare il
 conferimento di incarichi professionali  e  l'apporto  di  consulenti
 esterni (art. 82 dello Statuto della Regione Umbria), particolarmente
 idonei  per  un'amministrazione  per  progetti  e obiettivi, quale e'
 quella regionale. Come nel caso risolto  dalla  Corte  costituzionale
 con  la sentenza n. 104/1989, riguardante la Regione Lombardia, anche
 in questa occasione il Procuratore della Corte dei conti ha  avanzato
 la  pretesa  di  acquisire  tutti gli atti e le informazioni relative
 agli  incarichi  di  consulenza  conferiti   dalla   Regione   Umbria
 nell'ultimo  quinquennio,  senza  contestare  specifiche  ipotesi  di
 responsabilita'. Pertanto, la richiesta della  Procura  si  configura
 come  una vera e propria attivita' di controllo da parte di un organo
 che  non e' abilitato ad effettuarlo, nemmeno dopo le recenti riforme
 (leggi nn. 19 e 20 del 1994).
    Qualora si dovesse interpretare la legge n.  20  del  1994,  e  in
 particolare  i suoi artt. 3, comma 4, 5, 6, 8 e 9, e 6, nel senso che
 consentono alla  Corte  dei  conti  l'esercizio  di  nuove  forme  di
 controllo  di  legittimita'  nei confronti delle Regioni, come quello
 esercitato dal Procuratore regionale  con  le  note  che  hanno  dato
 origine  al  presente  conflitto,  allora  diverrebbe  rilevante  nel
 presente giudizio la  questione  di  legittimita'  costituzionale  in
 ordine  alle  suddette  norme, per violazione degli artt. 5, 97, 100,
 117, 118, 119, 125 e 130 della Costituzione, per le medesime  ragioni
 esposte  da  altre  Regioni nei ricorsi nn. 14, 17, 20 e 21 del 1994,
 pendenti davanti  alla  Corte  (recte:  decisi  con  la  sentenza  n.
 29/1995).
    3.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che
 sia respinto, riservandosi di produrre successive memorie difensive.
    4. - In prossimita' dell'udienza la Regione Umbria  ha  presentato
 una  memoria  con  la  quale  insiste per l'accoglimento del ricorso,
 sulla base delle argomentazioni esposte  nell'atto  introduttivo  del
 presente   giudizio.   In   particolare,  la  Regione  sottolinea  le
 somiglianze che accomunano il conflitto da essa sollevato con  quello
 proposto  dalla  Lombardia  e  deciso dalla Corte in senso favorevole
 alla Regione con sentenza n. 104/1989, e ribadisce che, nonostante la
 Procura affermi di agire "a seguito di  denuncia",  la  richiesta  di
 documenti  rivolta  alla  Regione  non  appare  collegata  ad  alcuna
 contestazione di responsabilita' patrimoniale.
    5.  -  Nella  memoria  presentata  in  prossimita'   dell'udienza,
 l'Avvocatura  dello Stato indica, innanzitutto, i documenti dai quali
 risultano le denunce che hanno sollecitato la Procura della Corte dei
 conti ad  assumere  informazioni  sulle  consulenze  conferite  dalla
 Regione Umbria.
    A sostegno della inammissibilita' del ricorso, l'Avvocatura rileva
 che  esso  e'  stato presentato tardivamente, in quanto l'atto con il
 quale sono state avanzate le richieste di informazioni e di documenti
 alla Regione Umbria e' datato 23 luglio 1993, mentre la nota  del  25
 febbraio  1994,  in  seguito  alla  quale  la  Regione  ha  sollevato
 conflitto di attribuzione, costituisce solo la  prosecuzione  di  una
 istruttoria in corso.
    Nel   merito   il   ricorso  sarebbe  infondato  perche',  secondo
 l'Avvocatura dello Stato, la fattispecie in esame  si  distinguerebbe
 da  quella  decisa con la sentenza n. 104/1989. Infatti, le richieste
 della Procura della Corte  dei  conti,  lungi  dall'essere  legate  a
 ipotetiche  e  astratte  supposizioni  di responsabilita', si basano,
 invece, su fatti circostanziati che denunciano presunte irregolarita'
 nella gestione amministrativa  e  contabile.  L'istruttoria  sarebbe,
 dunque,  indirizzata  ad acquisire documentazione in ordine ad alcuni
 specifici  fatti  denunciati,  possibile   oggetto   di   azioni   di
 responsabilita'.  Sotto  questo profilo, la fattispecie oggi in esame
 davanti alla Corte sarebbe piu'  prossima  a  quella  decisa  con  la
 sentenza  n.  209/1994,  in  cui  la  Regione  Siciliana e' risultata
 soccombente. Anzi, l'Avvocatura dello Stato ritiene significativo che
 la collaborazione della Regione si sia arrestata  quando  la  Procura
 della  Corte  dei  conti  ha  chiesto copia delle deliberazioni degli
 incarichi  di  consulenza,  con  le  generalita'  degli  autori delle
 deliberazioni stesse. Tale richiesta sarebbe necessitata, secondo  il
 resistente,  dalla  necessita'  di muovere contestazioni specifiche a
 determinati soggetti per fatti illeciti.
    In definitiva, il Procuratore  regionale  della  Corte  dei  conti
 avrebbe  svolto  una  attivita' istruttoria ai sensi dell'art. 74 del
 Regio decreto n. 1214 del 1934 e non, come pretende la  Regione,  una
 indebita attivita' di controllo.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione Umbria ha elevato conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato in relazione alla nota del  25  febbraio  1994,
 nonche'  alle  note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio 1994, inviate
 dal Procuratore regionale presso la Corte dei conti per  l'Umbria  al
 fine di acquisire varie informazioni sulle consulenze conferite dalla
 predetta  Regione  nell'ultimo quinquennio. Secondo la ricorrente, le
 menzionate richieste sarebbero lesive dell'autonomia  garantita  alla
 Regione  Umbria  dagli  artt.  5,  117,  118,  119,  123  e 125 della
 Costituzione, oltre a violare il principio del buon  andamento  della
 pubblica  amministrazione (art. 97 della Costituzione) e a concretare
 un'anomala attivita' di controllo insuscettibile di essere ricondotta
 alle norme costituzionali (artt. 100 e 103) regolanti  le  competenze
 della  Corte  dei  conti. Sulla base dei ricordati motivi, la Regione
 Umbria domanda a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato
 e, per esso, al Procuratore regionale presso la Corte dei  conti  per
 l'Umbria richiedere le informazioni contestate e, conseguenzialmente,
 di annullare le note oggetto di impugnazione.
    2.  -  Inammissibili  sono i profili del conflitto di attribuzione
 relativi alle note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio 1994, a  causa
 della  tardivita'  del ricorso, per gli aspetti considerati, ai sensi
 dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme
 sulla costituzione e sul funzionamento della Corte).
    Con  la  nota  del  23  luglio 1993 la Procura regionale presso la
 Corte dei conti per l'Umbria,  "a  seguito  di  denuncia  pervenuta",
 richiedeva,  relativamente  alle  consulenze  conferite dalla Regione
 Umbria nell'ultimo quinquennio,  i  seguenti  dati:  a)  l'ammontare,
 analitico  e complessivo, della spesa; b) la natura e l'oggetto della
 consulenza;  c)   la   peculiare   professionalita'   posseduta   dal
 consulente;  d)  la  durata  della  consulenza;  e)  se  si tratta di
 attivita' che poteva  esser  svolta  da  personale  dipendente  dalla
 Regione; f) la valutazione dell'opera prodotta dal consulente.
    A  questa  nota  l'Assessore  agli  affari generali e al personale
 rispondeva con  lettera  dell'11  novembre  1993,  con  la  quale  si
 fornivano   al  Procuratore  della  Corte  dei  conti  tutti  i  dati
 richiesti, salvo le informazioni  sul  se  le  attivita'  oggetto  di
 incarico  potevano  essere  svolte  da  personale  dipendente e sulla
 valutazione  dell'opera  prodotta  dal  consulente,  informazioni  in
 relazione  alle  quali l'Assessore precisava che "tali dati risultano
 nelle   deliberazioni   di   affidamento   degli   incarichi,    gia'
 assoggettate, anche per questi profili, ai controlli istituzionali".
    Con  la  nota  del  28 gennaio 1994 il Procuratore regionale della
 Corte dei conti insisteva nel richiedere i dati non  ancora  inviati,
 richiesta  gia'  formulata  specificamente con una precedente lettera
 del 3 dicembre 1993. Il 7 febbraio del 1994 lo stesso Assessore  agli
 affari  generali e al personale rispondeva che "provvedera' a fornire
 le precisazioni richieste in merito ( ..) alle consulenze".
    Dall'insieme  della  documentazione depositata in giudizio risulta
 che, in relazione alle note ora  esaminate,  la  Regione  Umbria  era
 venuta  a  conoscenza  degli  atti  impugnati  in  date di gran lunga
 anteriori al giorno del deposito del presente ricorso  per  conflitto
 di  attribuzione,  sicche' quest'ultimo, per i profili indicati, deve
 esser considerato come proposto oltre il termine di  sessanta  giorni
 dall'avvenuta  conoscenza,  prescritto  dal  ricordato  art. 39 della
 legge n. 87 del 1953.
    3. - Va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione relativo
 alla nota del 25 febbraio 1994, limitatamente alle seguenti richieste
 del Procuratore regionale della Corte  dei  conti  per  l'Umbria:  a)
 trasmissione,  per  ogni consulenza, di copia dell'atto deliberativo,
 corredato del relativo documento istruttorio; b) comunicazione  delle
 generalita'  complete  di coloro che presero parte alle deliberazioni
 in questione senza far constare  dal  verbale  il  proprio  eventuale
 dissenso;   c)   comunicazione   delle   generalita'   complete   dei
 responsabili dei documenti istruttori.
    Questa Corte ha piu' volte affermato che, nell'ambito  dei  poteri
 di promovimento dei giudizi di responsabilita' per danno erariale nei
 confronti  dei  funzionari  pubblici,  il procuratore della Corte dei
 conti, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto  12  luglio  1934,  n.
 1214, "puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di
 autorita'  amministrative",  anche  dopo che questi ultimi atti siano
 stati sottoposti all'esame degli organi di  controllo.  Tuttavia,  la
 stessa Corte ha precisato che l'ampio potere che il procuratore ha in
 questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie
 che   facciano   presumere   comportamenti   di  pubblici  funzionari
 ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno  erariale  e
 deve  essere  diretto  ad  acquisire  atti  o  documenti precisamente
 individuabili, di modo  che  l'attivita'  del  procuratore  cui  tali
 richieste  ineriscono  non possa essere considerata come un'impropria
 attivita' di controllo generalizzata e permanente  (v.  sentenze  nn.
 209 del 1994 e 104 del 1989).
    Nel  caso  di  specie,  gli  atti  e  i dati richiesti si rivelano
 strumentali  all'accertamento   di   responsabilita'   in   relazione
 all'eventuale  produzione  di  danni erariali, un accertamento che il
 procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria ha  ritenuto
 di  promuovere  a seguito di articoli apparsi sulla cronaca locale di
 giornali nazionali che adducevano notizie circostanziate, considerate
 meritevoli di verifica, riprese successivamente da  una  denunzia  di
 cittadini.  Ne',  invero,  la  richiesta  di  dati  e di informazioni
 oggetto di contestazione puo'  essere  ritenuta  "generica",  facendo
 riferimento,  piuttosto,  ad  atti e a fatti individuati, agevolmente
 documentabili.
    4. - Il ricorso va, invece, accolto nella parte  in  cui  la  nota
 impugnata   richiede   "l'attuale  residenza"  dei  responsabili  dei
 documenti istruttori, sempreche' non siano attualmente in servizio, e
 di coloro che hanno preso parte alle deliberazioni in questione senza
 far constare dal verbale il proprio dissenso. Infatti, ai  sensi  del
 ricordato  art. 74 del Regio decreto n. 1214 del 1934, il procuratore
 della Corte dei conti puo' chiedere in comunicazione atti e documenti
 "in possesso" di autorita' amministrative, mentre non puo' esigere da
 queste ultime, come avviene  con  le  richieste  ora  esaminate,  una
 specifica e ulteriore attivita' di acquisizione di dati o di notizie.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale
 della  Corte dei conti per l'Umbria, formulare alla Regione Umbria le
 richieste di cui alla nota del 25 febbraio 1994, e  segnatamente:  a)
 la   trasmissione,   per   ogni   consulenza,   di   copia  dell'atto
 deliberativo, corredato del relativo  documento  istruttorio;  b)  la
 comunicazione  delle generalita' complete di coloro che presero parte
 alle deliberazioni in questione senza far  constare  dal  verbale  il
 proprio  eventuale  dissenso;  c)  la comunicazione delle generalita'
 complete dei responsabili dei documenti istruttori;
    Dichiara che non spetta allo Stato,  e  per  esso  al  procuratore
 regionale  della  Corte  dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale
 residenza dei responsabili dei documenti istruttori,  sempreche'  non
 siano  attualmente  in  servizio,  e di coloro che presero parte alle
 deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il  proprio
 dissenso  e,  consequenzialmente,  annulla  in  parte qua la nota del
 procuratore regionale della Corte  dei  conti  per  l'Umbria  del  25
 febbraio 1994, indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
                Il Presidente: BALDASSARRE
                Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0401