N. 102 SENTENZA 22 - 31 marzo 1995
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Banca - Regione Sicilia - Apertura di succursali - Liberta' di "stabilimento" - Intervento disciplinante della Banca d'Italia - Presunta esclusione dei poteri in materia - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 224/1994) - Riassetto organico dell'intera materia in ambito comunitario - Cessazione della competenza della regione siciliana - Affidamento in via esclusiva alla Banca d'Italia del potere di divieto relativamente a nuove succursali per motivi tecnici, finanziari, economici e patrimoniali degli istituti bancari(GU n.14 del 5-4-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 15 aprile 1994, depositato in Cancelleria il 28 aprile 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Banca d'Italia del 10 febbraio 1994, n. 00036497, avente ad oggetto "Regione Siciliana. Competenze in materia di sportelli" ed iscritto al n. 12 del registro conflitti 1994; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi l'avv. Valerio Onida e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso in data 15 aprile 1994 la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota della Banca d'Italia del 10 febbraio 1994, prot. 00036497, avente ad oggetto "Regione Siciliana. Competenze in materia di sportelli". La Regione ricorrente ricorda che con la nota impugnata e' stata prospettata una interpretazione dell'art. 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (Attuazione della direttiva 89/646/CEE) e degli artt. 15 e 159 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) secondo la quale l'apertura di succursali di istituti di credito, per effetto del principio della "liberta' di stabilimento", non sarebbe piu' sottomessa al preventivo rilascio di provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorita' pubblica, ma potrebbe soltanto essere vietata per motivi di inadeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle banche interessate, cioe' per motivi attinenti a valutazioni di vigilanza esclusivamente riservate alla Banca d'Italia. Pertanto, ad avviso della Banca d'Italia, dovrebbero ritenersi superate le attribuzioni finora spettanti alle Regioni a statuto speciale in materia di sportelli bancari, con la conseguenza che le banche operanti in tali Regioni "dovrebbero d'ora innanzi avere la possibilita' di procedere liberamente all'apertura di nuove dipendenze, salvo che sussistano controindicazioni di vigilanza". La nota in questione conclude affermando che, per il futuro, la Banca d'Italia non potra' piu' "provvedere a fornire il consueto parere tecnico alla Regione, ma intratterra' direttamente le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli ove ritenga di esercitare il potere di veto attribuitole dalla legge". 2. - A giudizio della ricorrente, la nota della Banca d'Italia sarebbe basata su una interpretazione erronea della normativa richiamata, lesiva delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di autorizzazione all'apertura di sportelli bancari, ai sensi dell'art. 17, lett. e), dello Statuto speciale e delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio di cui agli artt. 2, lett. c) e d), e 6 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133. Infatti, secondo la Regione, l'art. 15 del testo unico - oltre ad essere meramente riproduttivo della disposizione gia' espressa dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 481 del 1992 - non determinerebbe un superamento delle competenze regionali, ma soltanto una trasformazione del potere di autorizzazione all'apertura di sportelli in un potere di divieto, con una limitazione dei motivi che possono giustificare detto provvedimento negativo. Tra le due suddette forme di controllo non vi sarebbe, infatti, una sostanziale differenza, potendo il medesimo interesse pubblico essere ugualmente perseguito sia attraverso l'istituto dell'autorizzazione, sia nella forma tacita del silenzio-assenso, sia attraverso l'espressione di un eventuale divieto. Pertanto - sempre ad avviso della ricorrente - anche il nuovo potere di divieto, al pari del precedente potere di autorizzazione, si iscriverebbe nel sistema di riparto delle competenze gia' definito dallo Statuto speciale, continuando a far capo alle attribuzioni della Regione. Ne', di contro, potrebbe sostenersi - insiste la Regione - che il potere di divieto rientri nelle funzioni di vigilanza sull'attivita' bancaria riservate alla Banca d'Italia, essendo piuttosto attinente all'ordinamento del credito, quale controllo sull'adeguatezza dei soggetti e della loro organizzazione. Infine, non sarebbe rilevante in ordine alla rivendicata competenza il fatto che l'art. 159 del testo unico dichiari la disposizione dell'art. 15 dello stesso testo unico inderogabile e prevalente sulle disposizioni contrarie gia' em- anate. La Regione conclude chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, avocare a se' ogni potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione Siciliana, con esclusione dei poteri attribuiti in materia alla Regione, intrattenendo direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli; con il conseguente annullamento dell'impugnata nota della Banca d'Italia. 3. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, opponendo, in primo luogo, l'inammissibilita' del ricorso. A giudizio del resistente l'atto impugnato non sarebbe, infatti, idoneo a radicare un conflitto di attribuzione sia per il suo carattere meramente riproduttivo di norme di legge non impugnate dalla ricorrente, sia per il suo contenuto interlocutorio e non direttamente dispositivo. Nel merito, il conflitto e' ritenuto infondato. Secondo l'Avvocatura dello Stato la soppressione del regime autorizzatorio, conseguente all'attuazione della normativa comunitaria, comporterebbe il venir meno del presupposto in base al quale le disposizioni statutarie avevano attribuito alla Regione competenze in materia di apertura di sportelli bancari, competenze che, pertanto, nel mutato sistema normativo, non potrebbero piu' essere esercitate da alcun soggetto. Ne' detto potere autorizzatorio potrebbe essere confuso con il diverso potere di vigilanza spettante alla Banca d'Italia, al quale sarebbe da riferire il potere di vietare, per specifici motivi, lo stabilimento di succursali. Il potere autorizzatorio riconosciuto alla Regione risultava, infatti, volto a commisurare lo sviluppo territoriale delle banche alle esigenze economiche delle zone di insediamento, mentre l'attuale potere di divieto attiene unicamente a valutazioni sulla corretta gestione delle banche e, quindi, all'esercizio della funzione di vigilanza, estranea alle competenze regionali. Il potere autorizzatorio verrebbe, pertanto, meno in tutte le sue articolazioni, essendo ormai precluso all'autorita' pubblica - sia statale che regionale - ogni controllo sulla struttura del mercato. 4. - In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria nella quale si sottolinea che nelle more del presente giudizio e' intervenuta la sentenza di questa Corte n. 224 del 1994 che ha dichiarato non fondate le censure di incostituzionalita' degli artt. 15, comma 1, e 159, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria, sollevate dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con motivazioni del tutto analoghe a quelle che la Regione Siciliana ha posto a fondamento del ricorso introduttivo del presente conflitto. L'Avvocatura dello Stato insiste, pertanto nella richiesta di rigetto del conflitto. Considerato in diritto 1. - Il conflitto in esame e' stato promosso dalla Regione Siciliana in relazione alla nota indirizzata, il 10 febbraio 1994, dalla Banca d'Italia all'Assessorato bilancio e finanze di tale Regione e avente a oggetto le competenze regionali in materia di sportelli bancari. Con detta nota la Banca d'Italia - dopo aver richiamato la disciplina introdotta, in attuazione della direttiva CEE 89/646, dal decreto legislativo n. 481 del 1992 (art. 13) e dal decreto legislativo n. 385 del 1993 (art. 15) in tema di "liberta' di stabilimento" e di "libera prestazione dei servizi" degli istituti bancari - esprime l'avviso che siano da considerarsi "superate" le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale in materia di sportelli, spettando esclusivamente alla Banca d'Italia "il potere di vietare lo stabilimento di nuove succursali solo per motivi di vigilanza, cioe' attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle banche interessate". Di conseguenza, la stessa nota precisa che "la Banca d'Italia non potra' piu', per il futuro, provvedere a fornire il consueto parere tecnico alla Regione, ma intratterra' direttamente le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli ove ritenga di esercitare il potere di veto attribuitole dalla legge". La Regione Siciliana, ritenendo la nota in questione lesiva dell'art. 17, lett. e) dello Statuto speciale e degli artt. 2, lett. c) e d), e 6 delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio di cui al d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, chiede a questa Corte di voler dichiarare "che non spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, avocare a se' ogni potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione siciliana, con esclusione dei poteri attribuiti in materia alla Regione, e dunque intrattenendo direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli", con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. 2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dalla difesa dello Stato. Tale eccezione non puo' essere accolta. Diversamente da quanto si prospetta nell'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato, la nota della Banca d'Italia di cui e' causa non puo' essere qualificata ne' meramente riproduttiva o esplicativa di norme di legge ne' semplicemente interlocutoria rispetto alle possibili, successive fasi del procedimento. Al contrario tale nota, quando ha richiamato le norme contenute nell'art. 13 del decreto legislativo n. 481 del 1992 e nell'art. 15 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ha offerto alle stesse un'interpretazione che e' venuta immediatamente a incidere nella sfera delle attribuzioni regionali (ritenute "superate" alla luce della nuova disciplina), manifestando, al tempo stesso, la volonta' definitiva della Banca d'Italia di interrompere l'attivita' consultiva svolta in precedenza nei confronti della Regione. L'atto in questione, per il suo autonomo contenuto dispositivo, appare, pertanto, idoneo a legittimare la proposizione del conflitto. 3. - Nel merito il ricorso non e' fondato. L'art. 15, comma 1, del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel recepire la norma gia' enunciata nell'art. 13, comma 1, del d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, attuativo della direttiva CEE 89/646/, ha statuito, in tema di "liberta' di stabilimento" degli istituti bancari, che "le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari" e che "la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca". A sua volta, l'art. 159 dello stesso testo unico ha sanzionato, al comma 1, che "le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia" e, al comma 3, che "sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47". Come questa Corte ha gia' avuto modo di rilevare nella sentenza n. 224 del 1994 - adottata, con riferimento all'impugnativa dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, su ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - i poteri deliberativi e consultivi in materia di sportelli bancari, gia' affidati alle Prov- ince autonome dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in relazione all'esigenza di regolare la distribuzione delle imprese bancarie anche in funzione dello sviluppo dell'economia e della societa' locale, "non appaiono piu' rispondenti al quadro della nuova disciplina del credito conseguente al recepimento della direttiva CEE 89/646 che, in funzione della definizione del mercato interno europeo e della concorrenza tra le imprese bancarie comunitarie, ha introdotto la "liberta' di stabilimento" per le succursali di tali imprese, salva la "vigilanza prudenziale" affidata all'autorita' monetaria dello Stato membro di origine (v. artt. 6, 13 e 18 della direttiva 89/646)". Con la conseguenza che la "liberta' di stabilimento" oggi operante "deve ritenersi incompatibile con la previsione di autorizzazioni aggiuntive rispetto a quella rilasciata dallo Stato membro all'ente creditizio per l'inizio della propria attivita' (v. art. 3 direttiva CEE 77/780) ovvero con la previsione di limiti connessi a finalita' diverse da quelle inerenti alla "vigilanza prudenziale", spettante all'autorita' competente dello Stato membro di origine". In proposito, questa Corte, nella stessa sentenza, ha altres| rilevato come la particolare forza dello Statuto speciale non possa essere invocata per giustificare la sopravvivenza delle competenze provinciali, "una volta che le stesse vengano a contrastare con discipline adottate in sede comunitaria nonche' con il riassetto organico dell'intera materia operato, in attuazione della direttiva comunitaria, nell'ambito del diritto interno": riassetto che ha fatto venir meno l'"originario presupposto" su cui le competenze in questione risultavano fondate. Tali principi, ancorche' riferiti nella sent. n. 224 del 1994 alle Province autonome di Bolzano e di Trento, non possono non valere anche nei confronti delle competenze spettanti, in materia di sportelli bancari, alla Regione Siciliana: competenze che - pur nel rispetto della specialita' della disciplina statutaria - si presentano in tutto assimilabili, nei loro presupposti e nelle loro finalita', a quelle assegnate dallo Statuto del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione alle suddette Province autonome. Va, dunque, affermato che anche per quanto concerne la Regione Siciliana le competenze in tema di sportelli bancari, in conseguenza del recepimento della direttiva CEE 89/646 e della nuova disciplina introdotta con il d.lgs. n. 385 del 1993, sono venute a cessare, mentre risulta affidato in via esclusiva alla Banca d'Italia il potere di divieto di nuove succursali per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli istituti bancari.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, il potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione Siciliana, essendo cessati i poteri gia' attribuiti in materia alla stessa Regione; con la conseguente possibilita' per la Banca d'Italia di intrattenere direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0403