N. 102 SENTENZA 22 - 31 marzo 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Banca - Regione Sicilia  -  Apertura  di  succursali  -  Liberta'  di
 "stabilimento"  -  Intervento  disciplinante  della  Banca d'Italia -
 Presunta  esclusione  dei  poteri  in   materia   -   Richiamo   alla
 giurisprudenza  della  Corte  (v.  sentenza  n. 224/1994) - Riassetto
 organico dell'intera materia in ambito comunitario - Cessazione della
 competenza della regione siciliana -  Affidamento  in  via  esclusiva
 alla  Banca  d'Italia  del  potere  di  divieto relativamente a nuove
 succursali per motivi tecnici, finanziari, economici  e  patrimoniali
 degli istituti bancari
 
(GU n.14 del 5-4-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana  notificato
 il  15  aprile 1994, depositato in Cancelleria il 28 aprile 1994, per
 conflitto di attribuzione sorto a  seguito  della  nota  della  Banca
 d'Italia  del  10  febbraio  1994,  n.  00036497,  avente  ad oggetto
 "Regione Siciliana. Competenze in materia di sportelli"  ed  iscritto
 al n. 12 del registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il  Giudice  relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi l'avv. Valerio Onida e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni
 per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso in data 15 aprile 1994 la Regione Siciliana ha
 sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla
 nota della Banca d'Italia  del  10  febbraio  1994,  prot.  00036497,
 avente  ad  oggetto  "Regione  Siciliana.  Competenze  in  materia di
 sportelli".
    La Regione ricorrente ricorda che con la nota impugnata  e'  stata
 prospettata  una interpretazione dell'art. 13 del decreto legislativo
 14 dicembre 1992, n. 481 (Attuazione della  direttiva  89/646/CEE)  e
 degli  artt.  15  e  159 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
 385 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia)
 secondo la quale l'apertura di succursali di istituti di credito, per
 effetto  del  principio della "liberta' di stabilimento", non sarebbe
 piu' sottomessa al preventivo rilascio di provvedimenti autorizzativi
 da parte dell'autorita' pubblica, ma potrebbe soltanto essere vietata
 per motivi di inadeguatezza delle  strutture  organizzative  o  della
 situazione   finanziaria,   economica  e  patrimoniale  delle  banche
 interessate, cioe' per motivi attinenti a  valutazioni  di  vigilanza
 esclusivamente  riservate  alla  Banca  d'Italia. Pertanto, ad avviso
 della Banca d'Italia, dovrebbero ritenersi superate  le  attribuzioni
 finora  spettanti  alle  Regioni  a  statuto  speciale  in materia di
 sportelli bancari, con la conseguenza che le banche operanti in  tali
 Regioni  "dovrebbero d'ora innanzi avere la possibilita' di procedere
 liberamente all'apertura di nuove dipendenze,  salvo  che  sussistano
 controindicazioni di vigilanza".
    La  nota  in  questione conclude affermando che, per il futuro, la
 Banca d'Italia non potra' piu'  "provvedere  a  fornire  il  consueto
 parere  tecnico  alla Regione, ma intratterra' direttamente le banche
 interessate all'apertura di nuovi sportelli ove ritenga di esercitare
 il potere di veto attribuitole dalla legge".
    2. - A giudizio della ricorrente, la  nota  della  Banca  d'Italia
 sarebbe   basata  su  una  interpretazione  erronea  della  normativa
 richiamata, lesiva  delle  attribuzioni  spettanti  alla  Regione  in
 materia di autorizzazione all'apertura di sportelli bancari, ai sensi
 dell'art.  17,  lett.  e),  dello  Statuto  speciale e delle norme di
 attuazione  in  materia  di  credito e risparmio di cui agli artt. 2,
 lett. c) e d), e 6 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133.
    Infatti, secondo la Regione, l'art. 15 del testo unico - oltre  ad
 essere   meramente  riproduttivo  della  disposizione  gia'  espressa
 dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 481 del 1992 -  non
 determinerebbe un superamento delle competenze regionali, ma soltanto
 una  trasformazione  del  potere  di  autorizzazione  all'apertura di
 sportelli in un potere di divieto, con una limitazione dei motivi che
 possono  giustificare  detto  provvedimento  negativo.  Tra  le   due
 suddette  forme di controllo non vi sarebbe, infatti, una sostanziale
 differenza, potendo il medesimo interesse pubblico essere  ugualmente
 perseguito  sia  attraverso l'istituto dell'autorizzazione, sia nella
 forma tacita del silenzio-assenso, sia attraverso l'espressione di un
 eventuale divieto. Pertanto - sempre ad  avviso  della  ricorrente  -
 anche  il  nuovo  potere di divieto, al pari del precedente potere di
 autorizzazione,  si  iscriverebbe  nel  sistema  di   riparto   delle
 competenze  gia'  definito  dallo Statuto speciale, continuando a far
 capo alle attribuzioni della Regione.
    Ne', di contro, potrebbe sostenersi - insiste la Regione - che  il
 potere  di divieto rientri nelle funzioni di vigilanza sull'attivita'
 bancaria riservate alla Banca d'Italia, essendo  piuttosto  attinente
 all'ordinamento  del  credito,  quale  controllo sull'adeguatezza dei
 soggetti e della loro organizzazione. Infine, non  sarebbe  rilevante
 in  ordine  alla  rivendicata  competenza il fatto che l'art. 159 del
 testo unico dichiari la disposizione dell'art. 15 dello stesso  testo
 unico inderogabile e prevalente sulle disposizioni contrarie gia' em-
 anate.
    La  Regione  conclude  chiedendo che sia dichiarato che non spetta
 allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, avocare a se' ogni potere
 di vietare lo stabilimento di succursali  di  banche  nel  territorio
 della  Regione  Siciliana,  con  esclusione  dei poteri attribuiti in
 materia alla Regione, intrattenendo direttamente  e  in  esclusiva  i
 rapporti  con  le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli;
 con il  conseguente  annullamento  dell'impugnata  nota  della  Banca
 d'Italia.
    3. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, opponendo, in primo luogo, l'inammissibilita' del ricorso.
    A giudizio del resistente l'atto impugnato non  sarebbe,  infatti,
 idoneo  a  radicare  un  conflitto  di  attribuzione  sia  per il suo
 carattere meramente riproduttivo di  norme  di  legge  non  impugnate
 dalla  ricorrente,  sia  per  il  suo  contenuto interlocutorio e non
 direttamente dispositivo.
    Nel merito, il conflitto e' ritenuto infondato.
    Secondo  l'Avvocatura  dello  Stato  la  soppressione  del  regime
 autorizzatorio,    conseguente    all'attuazione    della   normativa
 comunitaria, comporterebbe il venir meno del presupposto in  base  al
 quale  le  disposizioni  statutarie  avevano  attribuito alla Regione
 competenze in materia di apertura di  sportelli  bancari,  competenze
 che,  pertanto,  nel  mutato  sistema  normativo, non potrebbero piu'
 essere esercitate da alcun soggetto.
    Ne' detto potere autorizzatorio potrebbe  essere  confuso  con  il
 diverso  potere  di vigilanza spettante alla Banca d'Italia, al quale
 sarebbe da riferire il potere di vietare, per  specifici  motivi,  lo
 stabilimento  di  succursali.  Il  potere autorizzatorio riconosciuto
 alla  Regione  risultava,  infatti,  volto  a commisurare lo sviluppo
 territoriale delle banche alle  esigenze  economiche  delle  zone  di
 insediamento, mentre l'attuale potere di divieto attiene unicamente a
 valutazioni   sulla   corretta   gestione  delle  banche  e,  quindi,
 all'esercizio della funzione di vigilanza, estranea  alle  competenze
 regionali.
    Il  potere autorizzatorio verrebbe, pertanto, meno in tutte le sue
 articolazioni, essendo ormai precluso all'autorita'  pubblica  -  sia
 statale che regionale - ogni controllo sulla struttura del mercato.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  l'Avvocatura  dello Stato ha
 presentato una memoria nella quale si sottolinea che nelle  more  del
 presente  giudizio  e' intervenuta la sentenza di questa Corte n. 224
 del  1994   che   ha   dichiarato   non   fondate   le   censure   di
 incostituzionalita'  degli  artt.  15,  comma  1, e 159, comma 3, del
 testo unico delle leggi in materia bancaria, sollevate dalle Province
 autonome di Bolzano e di Trento con motivazioni del tutto analoghe  a
 quelle  che  la  Regione  Siciliana ha posto a fondamento del ricorso
 introduttivo del presente conflitto.
    L'Avvocatura dello Stato  insiste,  pertanto  nella  richiesta  di
 rigetto del conflitto.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  conflitto  in  esame  e'  stato  promosso dalla Regione
 Siciliana in relazione alla nota indirizzata, il  10  febbraio  1994,
 dalla  Banca  d'Italia  all'Assessorato  bilancio  e  finanze di tale
 Regione e avente a oggetto le  competenze  regionali  in  materia  di
 sportelli bancari.
    Con  detta  nota  la  Banca  d'Italia  -  dopo  aver richiamato la
 disciplina introdotta, in attuazione della direttiva CEE 89/646,  dal
 decreto  legislativo  n.  481  del  1992  (art.  13)  e  dal  decreto
 legislativo n. 385 del  1993  (art.  15)  in  tema  di  "liberta'  di
 stabilimento"  e  di  "libera prestazione dei servizi" degli istituti
 bancari - esprime l'avviso che siano da  considerarsi  "superate"  le
 attribuzioni   delle   Regioni  a  statuto  speciale  in  materia  di
 sportelli, spettando esclusivamente alla Banca d'Italia "il potere di
 vietare lo stabilimento  di  nuove  succursali  solo  per  motivi  di
 vigilanza,    cioe'   attinenti   all'adeguatezza   delle   strutture
 organizzative   o   della   situazione   finanziaria,   economica   e
 patrimoniale  delle  banche  interessate".  Di conseguenza, la stessa
 nota precisa che "la Banca d'Italia non potra' piu', per  il  futuro,
 provvedere  a  fornire  il  consueto  parere tecnico alla Regione, ma
 intratterra' direttamente le banche interessate all'apertura di nuovi
 sportelli ove ritenga di esercitare il potere  di  veto  attribuitole
 dalla legge".
    La  Regione  Siciliana,  ritenendo  la  nota  in  questione lesiva
 dell'art. 17, lett. e) dello Statuto speciale e degli artt. 2,  lett.
 c)  e  d),  e  6  delle  norme  di attuazione in materia di credito e
 risparmio di cui al d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, chiede  a  questa
 Corte di voler dichiarare "che non spetta allo Stato, e per esso alla
 Banca  d'Italia, avocare a se' ogni potere di vietare lo stabilimento
 di succursali di banche nel territorio della Regione  siciliana,  con
 esclusione  dei  poteri  attribuiti in materia alla Regione, e dunque
 intrattenendo direttamente e in esclusiva i rapporti  con  le  banche
 interessate  all'apertura  di  nuovi  sportelli",  con il conseguente
 annullamento dell'atto impugnato.
    2.  - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilita'
 del ricorso sollevata dalla difesa dello Stato.
    Tale eccezione non puo' essere accolta.
    Diversamente da quanto  si  prospetta  nell'atto  di  costituzione
 dell'Avvocatura  dello  Stato, la nota della Banca d'Italia di cui e'
 causa non  puo'  essere  qualificata  ne'  meramente  riproduttiva  o
 esplicativa  di  norme  di  legge  ne'  semplicemente  interlocutoria
 rispetto alle possibili, successive fasi del procedimento.
    Al contrario tale nota, quando ha richiamato  le  norme  contenute
 nell'art.  13  del decreto legislativo n. 481 del 1992 e nell'art. 15
 del decreto legislativo n. 385  del  1993,  ha  offerto  alle  stesse
 un'interpretazione  che  e'  venuta  immediatamente  a incidere nella
 sfera delle attribuzioni regionali  (ritenute  "superate"  alla  luce
 della  nuova  disciplina), manifestando, al tempo stesso, la volonta'
 definitiva  della  Banca   d'Italia   di   interrompere   l'attivita'
 consultiva svolta in precedenza nei confronti della Regione.
    L'atto  in  questione,  per il suo autonomo contenuto dispositivo,
 appare, pertanto, idoneo a legittimare la proposizione del conflitto.
    3. - Nel merito il ricorso non e' fondato.
    L'art. 15, comma 1, del d. lgs. 1 settembre 1993,  n.  385  (Testo
 unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel recepire la
 norma gia' enunciata nell'art. 13, comma 1, del d. lgs.  14  dicembre
 1992,  n. 481, attuativo della direttiva CEE 89/646/, ha statuito, in
 tema di "liberta' di stabilimento" degli istituti  bancari,  che  "le
 banche  italiane  possono  stabilire  succursali nel territorio della
 Repubblica e degli altri Stati comunitari" e che "la  Banca  d'Italia
 puo'  vietare  lo  stabilimento  di  una  nuova succursale per motivi
 attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative  o  della
 situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca".
    A sua volta, l'art. 159 dello stesso testo unico ha sanzionato, al
 comma  1,  che "le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca
 d'Italia" e, al comma 3, che "sono inderogabili  e  prevalgono  sulle
 contrarie  disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2
 nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47".
    Come questa Corte ha gia' avuto modo di rilevare nella sentenza n.
 224 del 1994 - adottata, con  riferimento  all'impugnativa  dell'art.
 15,  comma  1,  del d.lgs. n. 385 del 1993, su ricorsi proposti dalle
 Province autonome di Bolzano e di Trento - i  poteri  deliberativi  e
 consultivi  in materia di sportelli bancari, gia' affidati alle Prov-
 ince autonome dallo  Statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
 attuazione  in  relazione  all'esigenza  di regolare la distribuzione
 delle imprese bancarie anche in funzione dello sviluppo dell'economia
 e della societa' locale, "non appaiono  piu'  rispondenti  al  quadro
 della  nuova  disciplina del credito conseguente al recepimento della
 direttiva CEE 89/646 che, in funzione della definizione  del  mercato
 interno   europeo   e  della  concorrenza  tra  le  imprese  bancarie
 comunitarie, ha introdotto  la  "liberta'  di  stabilimento"  per  le
 succursali di tali imprese, salva la "vigilanza prudenziale" affidata
 all'autorita' monetaria dello Stato membro di origine (v. artt. 6, 13
 e 18 della direttiva 89/646)". Con la conseguenza che la "liberta' di
 stabilimento"  oggi  operante  "deve  ritenersi  incompatibile con la
 previsione di autorizzazioni aggiuntive rispetto a quella  rilasciata
 dallo  Stato  membro  all'ente  creditizio per l'inizio della propria
 attivita'  (v.  art. 3 direttiva CEE 77/780) ovvero con la previsione
 di limiti connessi  a  finalita'  diverse  da  quelle  inerenti  alla
 "vigilanza  prudenziale",  spettante  all'autorita'  competente dello
 Stato membro di origine". In proposito, questa  Corte,  nella  stessa
 sentenza, ha altres| rilevato come la particolare forza dello Statuto
 speciale  non possa essere invocata per giustificare la sopravvivenza
 delle competenze provinciali, "una volta  che  le  stesse  vengano  a
 contrastare  con  discipline adottate in sede comunitaria nonche' con
 il riassetto organico  dell'intera  materia  operato,  in  attuazione
 della   direttiva  comunitaria,  nell'ambito  del  diritto  interno":
 riassetto che ha fatto venir meno l'"originario presupposto"  su  cui
 le competenze in questione risultavano fondate.
    Tali principi, ancorche' riferiti nella sent. n. 224 del 1994 alle
 Province  autonome  di  Bolzano  e  di Trento, non possono non valere
 anche  nei  confronti  delle  competenze  spettanti,  in  materia  di
 sportelli  bancari,  alla Regione Siciliana: competenze che - pur nel
 rispetto  della  specialita'  della  disciplina   statutaria   -   si
 presentano  in  tutto assimilabili, nei loro presupposti e nelle loro
 finalita', a quelle assegnate dallo Statuto del Trentino-Alto Adige e
 dalle relative norme di attuazione alle suddette Province autonome.
    Va, dunque, affermato che anche per  quanto  concerne  la  Regione
 Siciliana  le competenze in tema di sportelli bancari, in conseguenza
 del recepimento della direttiva CEE 89/646 e della  nuova  disciplina
 introdotta  con  il  d.lgs.  n.  385 del 1993, sono venute a cessare,
 mentre risulta affidato in  via  esclusiva  alla  Banca  d'Italia  il
 potere   di   divieto   di  nuove  succursali  per  motivi  attinenti
 all'adeguatezza delle  strutture  organizzative  o  della  situazione
 finanziaria, economica e patrimoniale degli istituti bancari.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, il
 potere di  vietare  lo  stabilimento  di  succursali  di  banche  nel
 territorio  della  Regione  Siciliana,  essendo cessati i poteri gia'
 attribuiti  in  materia  alla  stessa  Regione;  con  la  conseguente
 possibilita'  per la Banca d'Italia di intrattenere direttamente e in
 esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di  nuovi
 sportelli.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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