N. 105 SENTENZA 22 - 31 marzo 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione - Tutela della salute nei luoghi di lavoro - Tariffe dei diritti veterinari - Presunta natura tributaria del prelievo - Insussistenza di un presupposto interpretativo nel senso che vi sia un principio fondamentale della legislazione statale di gratuita' delle certificazioni relative a prestazioni demandate al veterinario comunale - Non fondatezza. (Legge regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, art. 56, come sostituito dall'art. 7 della legge regione Lombardia 30 novembre 1984, n. 61). (Cost., artt. 117 e 119).(GU n.14 del 5-4-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione"), promossi con tre ordinanze emesse il 9 marzo, il 9 febbraio e il 23 marzo 1994 dalla Corte d'appello di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 411, 412 e 668 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di tre giudizi promossi, rispettivamente, dalle societa' Ampex, Fratelli Miragoli, Ronzoni e Perego in opposizione ad altrettanti decreti di ingiunzione - ottenuti nei confronti delle prime due societa' dall'Unita' socio sanitaria locale n. 53 di Crema e nei confronti della terza dall'Unita' socio sanitaria n. 34 di Chieri - per il pagamento di "diritti veterinari a tariffa" relativi a visite sanitarie di animali da macellare ed alla segnatura delle carni, la Corte d'appello di Brescia ha sollevato, con distinte ordinanze di analogo contenuto, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione"). Il dubbio di legittimita' costituzionale e' prospettato in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione. La disposizione denunciata stabilisce le modalita' di adozione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanita' pubblica e di medicina veterinaria, "ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati". La Corte d'appello di Brescia ritiene che questa disposizione, non limitando il pagamento delle prestazioni sanitarie solo a quelle effettuate nell'interesse dei privati, costituisca il fondamento legislativo della pretesa, basata sulla tariffa adottata in forza della legge, di un compenso per la visita sanitaria degli animali da macello e per l'ispezione delle carni nei mattatoi. Ad avviso della Corte d'appello, con la previsione del pagamento per il controllo delle carni sulla base di una tariffa imposta si sarebbe in presenza di un prelievo di natura tributaria e, in mancanza di una legge statale che attribuisca alla regione tale tributo, non si sarebbe potuta esplicare, nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione, l'autonomia regionale in materia. La Corte d'appello ritiene, inoltre, che vi sia un principio fondamentale di gratuita' delle prestazioni veterinarie compiute nell'interesse collettivo stabilito dall'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede il pagamento per le certificazioni rese non nell'esclusivo interesse privato. Il "diritto veterinario a tariffa" si riferirebbe ad un controllo effettuato nell'interesse non dell'operatore economico tenuto al pagamento, ma della collettivita', essendo il controllo diretto ad assicurare l'igiene e la sanita' delle carni. Il mancato rispetto del principio di gratuita' determinerebbe la lesione dell'art. 117 della Costituzione. La soluzione del dubbio di legittimita' costituzionale e' ritenuta dalla Corte d'appello rilevante nel giudizio principale, perche' se l'atto di approvazione della tariffa e' legittimo, in quanto emanato in base alla legge e secondo i criteri dalla stessa stabiliti, esso non puo' essere disapplicato, con la conseguenza che il pagamento delle somme pretese dall'Unita' socio sanitaria sarebbe dovuto. 2. - Nei giudizi promossi dalle societa' Ampex e Fratelli Miragoli e' intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate. La Regione, ricostruendo il quadro normativo della disciplina dell'attivita' di vigilanza e di ispezione sanitaria (regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264; d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1701), afferma che i compensi per le visite veterinarie degli animali da macello non costituiscono un "tributo proprio" della Regione, ma un corrispettivo per il servizio reso in una materia di competenza della Regione, che puo' disporre la partecipazione degli utenti al costo dei servizi. Inoltre la legislazione statale non enuncerebbe un principio di gratuita' delle prestazioni in questione. Le certificazioni sono sempre richieste in vista di un interesse pubblico: l'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, quando fa riferimento all'esclusivo interesse privato per stabilire l'onerosita' delle certificazioni, indicherebbe proprio quelle richieste dal privato, sia pure come onere imposto dalla legge per un'attivita' da esso svolta, quale appunto la macellazione e commercializzazione delle carni. Considerato in diritto 1. - Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Brescia riguardano tutte la disposizione di legge regionale della Lombardia che, disciplinando le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanita' pubblica e di medicina veterinaria, "ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati", stabilisce i criteri per la loro determinazione (art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61). Risulterebbero cosi' soggette a pagamento anche le prestazioni eseguite nell'interesse della collettivita' e non dei privati che ne fanno richiesta, come appunto nel caso della visita veterinaria di animali da macello e dell'ispezione sanitaria delle carni, soggette ad apposita certificazione. Il compenso disposto con apposita tariffa per queste prestazioni avrebbe, ad avviso del giudice rimettente, natura tributaria. In assenza di una legge statale che attribuisca alla regione questo tributo, non sarebbe consentito al legislatore regionale di imporlo, rispettando i limiti dell'art. 119 della Costituzione. Inoltre l'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) enuncerebbe un principio fondamentale di gratuita' del rilascio delle certificazioni veterinarie che non siano richieste nell'esclusivo interesse privato. La disposizione regionale denunciata, non conformandosi a questo principio, violerebbe l'art. 117 della Costituzione. 2. - I giudizi hanno ad oggetto questioni identiche; possono essere pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza. 3. - I dubbi di legittimita' costituzionale poggiano essenzialmente sul presupposto che vi sia un principio fondamentale della legislazione statale di gratuita' delle certificazioni relative a prestazioni demandate al veterinario comunale, salvo che siano richieste nell'esclusivo interesse privato. Implicano inoltre che le visite sanitarie, cui devono essere sottoposti gli animali da macello, non rispondano ad un interesse di chi le richiede, ma esclusivamente all'interesse collettivo dell'igiene e della sanita' delle carni. Questo presupposto interpretativo non puo' essere condiviso. Dalla disciplina di settore in materia di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale e di ispezione delle carni nei macelli non e' dato ricavare un principio di gratuita' delle prestazioni e delle certificazioni veterinarie, richieste in ragione della commercializzazione e della destinazione al consumo delle carni. Anzi talvolta e' espressamente previsto che gli oneri che questi controlli comportano siano interamente posti a carico dei privati, quando sia richiesta una visita collegiale (art. 20 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298), ovvero quando veterinari comunali incaricati operino in macelli privati (art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264). La previsione di onerosita' per il privato richiedente non costituisce eccezione rispetto ad una regola di gratuita'. Lo stesso art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, indicato dall'ordinanza di rimessione come fonte di questo principio, non consente, in aderenza ad una diffusa lettura giurisprudenziale, questa interpretazione. Esso esclude, secondo la Corte di cassazione, che a carico degli operatori economici possano essere imposte contribuzioni in aggiunta ai diritti percepiti per le visite veterinarie. La stessa disposizione consente, secondo il Consiglio di Stato, che si determinino le tariffe per gli accertamenti e le indagini sanitarie richiesti dai privati al fine di ottenere le autorizzazioni previste dalle leggi e necessarie per lo svolgimento dell'attivita' imprenditoriale. Si tratta di prestazioni nell'interesse del privato che le richiede, anche se coinvolgono un interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni previste da norme igienico-sanitarie. Del resto il principio del pagamento di un contributo, non superiore al costo globale effettivo delle ispezioni e dei controlli sanitari, continua ad essere previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51. La disposizione denunciata non contrasta, quindi, con l'art. 117 della Costituzione, non essendo violati i criteri generali ai quali si ispira la disciplina statale. Ne' puo' essere invocato l'art. 119 della Costituzione, in quanto non configura un tributo regionale la percezione di un compenso, sia pure con la tariffa determinata dall'amministrazione secondo i criteri fissati dalla legge, a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione"), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0406