UNIVERSITA' DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 29 marzo 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.84 del 10-4-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n.
1468, e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
maggio 1989;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
contenente  il  piano  di  sviluppo  dell'Universita' per il triennio
1991-93;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  febbraio  1994,   concernente
l'ordinamento  didattico  dei diplomi universitari, ed in particolare
il comma 2 dell'art. 15;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del 20
gennaio 1995;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Salerno, approvato e modificato  con
i  decreti  indicati  in  premessa,  e' ulteriormente modificato come
appresso.
  Art. 68. - La facolta' di economia conferisce la
laurea in:
   economia e commercio;
   scienze statistiche e attuariali;
e i diplomi in:
   economia e gestione dei servizi turistici;
   operatore giuridico d'impresa.
  Art. 72. - Diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.
  1)  Il  corso  di  diploma  di  operatore  giuridico  d'impresa  e'
destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le
conoscenze giuridiche ed operative
necessarie  per  svolgere  tale  attivita'  nell'ambito di un'azienda
privata.
  Il corso di diploma di  operatore  giuridico  d'impresa  ha  durata
triennale.
  Il  corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa
comprende sedici annualita' d'insegnamento ed una prova di  idoneita'
di  conoscenze  informatiche  di  base;  si  conclude con un esame di
diploma.
  Sono titoli di ammissione i diplomi  di  maturita'  degli  istituti
della scuola secondaria di durata quinquennali o equiparati.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno  di corso puo' essere
stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di
facolta',  in  base  alle  risorse  disponibili  ed alle esigenze del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
  2) Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea  in  economia  e
commercio  e in scienze statistiche e attuariali, nonche' del diploma
universitario in economia e  gestione  dei  servizi  turistici,  sono
riconosciuti  totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito
positivo nel corso  di  diploma  di  operatore  giuridico  d'impresa,
purche'  i  relativi  insegnamenti  siano  compatibili,  anche  per i
contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura
didattica per il corso di laurea o di  diploma  al  quale  si  chiede
l'iscrizione,  anche  in  relazione  al sistema dei crediti didattici
determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli  esami
sostenuti  con  esito  positivo  nei  suddetti  corsi  di laurea o di
diploma ai  fini  del  conseguimento  del  diploma  universitario  di
operatore giuridico d'impresa.
  Le  strutture  didattiche  competenti  determinano i criteri per il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi  di
laurea e corsi di diploma.
  3)  Nell'ambito  del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
    a) individua, nel rispetto  di  quanto  previsto  circa  le  aree
disciplinari  determinate  nella  tabella  III  allegata  al  decreto
ministeriale  11  febbraio  1994,   gli   insegnamenti   fondamentali
obbligatori;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le  modalita'  degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione
pratica;
    c) individua i criteri per la formazione dei piani  di  studio  e
gli eventuali indirizzi del diploma universitario;
    d)  puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso  che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  4)  Ai  fini  della  determinazione delle discipline afferenti alle
aree disciplinari di cui al successivo punto 6), sono vigenti in  via
esclusiva   le   seguenti   afferenze,  individuate  sulla  base  dei
raggruppamenti riportati in Gazzetta Ufficiale  12  giugno  1992,  n.
46-bis  (professori  prima  fascia)  e  4  settembre  1990, n. 70-bis
(professori seconda fascia):
   1) area del diritto civile:
    N0110
    N011
   2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo:
    N0411
    N0412
    N0500
    N041
    N050
   3) area del diritto commerciale:
    N0211
    N0213
    N021
    N023
   4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario:
    N0130
    N0420
    N0800
    N013
    N042
    N080
   5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale:
    N0300
    N030
   6) area del diritto penale:
    N1021
    N1022
    N102
   7) area storico-giuridica:
    N1101
    N1200
    N110
    N120
   8) area della finanza e della contabilita' aziendale:
    P0210
    P0220
    P021
    P022
   9) area delle scienze dell'amministrazione:
    Q0200
    Q020
   10) area dell'economia politica:
    P0112
   11)     area     dei    metodi    organizzativi    e    gestionali
dell'amministrazione:
    P0210
    P0220
    P0230
    P021
    P022
    P023
   12) area del diritto bancario e del mercato finanziario:
    N0212
   13) area del diritto tributario:
    N0701
    N070
  Ai fini previsti dal presente ordinamento  i  raggruppamenti  delle
discipline  saranno  sostituiti  dai settori scientifico-disciplinari
previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.
  5) La struttura didattica competente stabilisce le modalita'  degli
esami di profitto, delle prove di idoneita' e dell'esame di diploma.
  6)  Per  il  corso  di diploma universitario in operatore giuridico
d'impresa sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:
   1) area del diritto civile;
   2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo;
   3) area del diritto commerciale;
   4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
   5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   6) area del diritto penale;
   7) area storico-giuridica;
   8) area della finanza e della contabilita' aziendale;
   9) area delle scienze dell'amministrazione;
   10) area dell'economia politica.
  Per  ciascuna  delle  aree  sopracitate,  le  strutture  didattiche
rendono  obbligatoria  almeno  un'annualita'  d'insegnamento   (anche
divisibile in moduli semestrali).
  E'  obbligatorio  un  insegnamento  per ciascuna delle seguenti tre
aree disciplinari:
   1)    area    dei    metodi     organizzativi     e     gestionali
dell'amministrazione;
   2) area del diritto bancario e del mercato finanziario;
   3) area del diritto tributario.
  Gli  altri  insegnamenti necessari per completare i piani di studio
degli studenti sono individuati dalla  struttura  didattica  fra  gli
insegnamenti  attivabili  presso  le  facolta' di giurisprudenza e di
economia.
   Fisciano, 29 marzo 1995
                                                 Il rettore: RACINARO