DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.(GU n.85 del 11-4-1995)
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 9 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 - comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e cosi' come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575") e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e cosi' come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575") e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita'costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previsti dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonche' del quinto comma della stessa disposizione. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1995 DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia