DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995 

  Indizione  del  referendum  popolare  per  l'abrogazione  dell'art.
25-quater  del  decreto-legge  8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.
(GU n.85 del 11-4-1995)

  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 9 emessa in data 11
gennaio  1995  e  depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 -
comunicata in data  12  gennaio  1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto  alla  criminalita'  mafiosa",  nel  testo
introdotto  dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e cosi'
come modificato  dalla  legge  24  luglio  1993,  n.    256,  recante
"Modifica  dell'istituto  del  soggiorno  obbligato e dell'art. 2-ter
della legge 31 maggio 1965, n. 575") e  nel  testo  risultante  dalla
sentenza   depositata  il  7  dicembre  1994,  n.  419,  della  Corte
costituzionale, nei termini in detta sentenza indicati;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 marzo 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                        il seguente decreto:
  E' indetto  il  referendum  popolare  per  l'abrogazione  dell'art.
25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche
urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di
contrasto alla criminalita'  mafiosa",  nel  testo  introdotto  dalla
legge  di  conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e cosi' come modificato
dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante  "Modifica  dell'istituto
del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965,
n.  575")  e  nel  testo  risultante  dalla  sentenza depositata il 7
dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha  dichiarato
l'illegittimita'costituzionale   dell'art.  25-quater,  primo  comma,
nella parte in cui non prevede che il Procuratore nazionale antimafia
puo' disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in
via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione
del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale
decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure  previsti
dall'anzidetto  art. 4 della legge medesima, nonche' del quinto comma
della stessa disposizione.
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  11
giugno 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 5 aprile 1995
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCUSO,  Ministro  di   grazia   e
                                  giustizia