MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

 Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.86 del 12-4-1995)

   Con decreto ministeriale 17 febbraio 1995:
    1) e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 ottobre
1994,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Menci,  con  sede in Castiglion Fiorentino
(Arezzo) e unita' di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  8  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 123 unita', di cui 1 part-time da  30
a  15  ore  medie  settimanali,  su un organico complessivo di n. 125
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Menci  -  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    2) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  30
novembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Betanews,  con  sede  in  Pozzuoli
(Napoli)  e  unita'  di  Pozzuoli  (Napoli),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo di  n.  12
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Betanews  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    3) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 gennaio
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s. Video Staff di Chiesi Federico, con sede in
Firenze e unita' di Firenze,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 5 unita', su un organico complessivo di n. 5 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Video Staff di Chiesi Federico - a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237;
    4)  e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.lli Municchi, con sede in Arezzo  e  unita'
di   Arezzo,   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 61 unita', su un organico complessivo di n. 81 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Municchi - a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    5) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al  9  maggio
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Toncelli  Cucine  Componibili, con sede in
Peccioli (Pisa) e unita' di Peccioli (Pisa), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore  settimanali  a
19,40  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a n. 45 unita', su un organico complessivo di  n.  45
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Toncelli Cucine Componibili - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237;
    6) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Thesi impianti, con sede in Roma e unita'  di
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 39 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 20 unita', su un organico
complessivo di n. 43 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Thesi Impianti - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    7) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 17 ottobre
1994,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. F.lli Benaglio, con sede in Capezzano Pianore
(Lucca)  e  unita' di Capezzano Pianore (Lucca), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
31,50 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a n. 23 unita', su un organico complessivo di n. 27
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Benaglio - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    8)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1  luglio 1994 al 31
dicembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.c. a r.l. Pac - Produttori Avicoli del
Chianti, con sede in Monteriggioni (Siena), unita'  di  Monteriggioni
(Siena),  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 39 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 25 unita', su un
organico complessivo di n. 54 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Pac - Produttori Avicoli  del
Chianti - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
    9) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  31
dicembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lory Style, con sede in
Lammari - Capannori (Lucca), unita' di Lammari -  Capannori  (Lucca),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  10  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 28 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Maglificio  Lory  Style  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    10) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  30
novembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil Tenda Italia, con  sede  in
Massarosa  (Lucca), unita' di Massarosa (Lucca), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 10 unita', su un organico complessivo di  n.  17
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Versil  Tenda  Italia  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    11) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  1
novembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.G.A. Europa, con sede in Pomezia
(Roma), unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 14 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.G.A. Europa - a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    12) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  31
ottobre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Decoritalia  Leipold-Romer,  con
sede in Firenze, unita' di Firenze, per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore  settimanali  a  30,10  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a n. 124 unita', su un organico complessivo di n. 138 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Decoritalia  Leipold-Romer  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    13)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 10
ottobre 1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Confar Confezioni Aretine, con
sede in Rigutino (Arezzo), unita' di Rigutino e  Terontola  (Arezzo),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n. 648  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 648 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Confar  Confezioni Aretine - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    14) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 agosto
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Stefcom, con sede in Lammari (Lucca),  unita'
di  Lammari  (Lucca),  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 11 unita', su un organico complessivo di n. 41 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Stefcom  -  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    15)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 14
novembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Artarredi, con sede in Poggibonsi
(Siena), unita' di Barberino V.E. (Firenze) e Poggibonsi (Siena), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 46 unita', su un organico
complessivo di n. 54 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Artarredi  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    16)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 19
dicembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Essedue Service Unita' Mensa c/o
Goodyear Italiana, con sede in Roma, unita'  di  Cisterna  di  Latina
(Latina), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  14  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a n.  18  unita',  di  cui  1
part-time   da  20  a  13  ore  medie  settimanali,  su  un  organico
complessivo di n. 20 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue Service Unita'  Mensa  c/o
Goodyear  Italiana, - a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,   n.  148,  convertito  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
    17)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dal 14 ottobre 1993 al 20
giugno  1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla Ditta Fiem di Caroti Vasco, con sede in
Badia al Pino (Arezzo), unita' di Badia al Pino (Arezzo), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 18 unita', su un organico complessivo
di n. 20 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  Ditta  Fiem  di  Caroti  Vasco  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    18) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  31
dicembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.P.L. Tecnologie Progetti Lavori,
con sede in Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  27  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 678 unita', su un organico complessivo di n. 967 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.P.L. Tecnologie Progetti  Lavori
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    19) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  gennaio  1994  al  3
ottobre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M., con sede in Torino, unita'
di Migliarino (Pisa), per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 36 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  T.M.M.  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    20) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  5
dicembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni, con sede in  Roma,  unita'
di  Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 17 unita', su un
organico complessivo di n. 17 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Brioni  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    21)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 19
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Tecno Arredo, con sede in Chiusi
Scalo (Siena), unita' di Chiusi Scalo (Siena), per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 17
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo - a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    22) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 2 gennaio
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Impresa ing. Sparaco Spartaco, con sede in
Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31,50  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 29 unita', su un organico complessivo di n. 172 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa ing. Sparaco Spartaco -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    23)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 17
ottobre 1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Covalca  Plastici, con sede in
Pomezia (Roma), unita' di  Pomezia  (Roma),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 27
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 35 unita', su un organico complessivo di n. 35
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Plastici - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    24) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  30
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con sede in Roma,  unita'
di  Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 16 unita', su un
organico complessivo di n. 50 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Leonori  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    25)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 13
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Arca, con sede in Pomezia (Roma),
unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 68 unita', su un organico complessivo di n. 80 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Arca  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    26) e' autorizzata, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  15
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Isma,  con  sede  in  Sinalunga
(Siena),  unita' di Sinalunga (Siena), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 31 unita', su un organico complessivo di n. 31
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Isma  -  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;