Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.87 del 13-4-1995)
Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' in S. Giorgio a Cremano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.C. - Societa' esercizio cantieri con sede in Roma, unita' ufficio di Roma e Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1994 con decorrenza 1 giugno 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unita' di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14386/29 del 17 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di Lentini (Siracusa) e Mazara del Vallo (Trapani), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e limitatamente a Venezia Mestre (Venezia), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 30 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di Bitono (Bari), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1994 con effetto dal 1 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unita' di Roma - Nomentana (Roma), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavo costruzioni, con sede in Padova e unita' in Padova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1994 al 19 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finetti & Brogli, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995. I presenti decreti ministeriali annullano e sostituiscono i decreti ministeriali 14 dicembre 1994, n. 16273. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Matic, con sede in Capalle (Firenze) e unita' di Capalle (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Davidson, con sede in Ovada (Alessandria) e unita' di Genova, La Spezia, Ovada (Alessandria) e Palermo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. M.P.M. di Monaco E. & C., con sede in Casalgrasso (Cuneo) e unita' di Casalgrasso (Cuneo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 giugno 1994 al 9 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale, con sede in Roma e unita' di Roma e Milano, per il periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995. Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. societa' pneumatici Pirelli presso i centri servizi di Catania, Cagliari, Bari, Ancona, Verona, Padova e Napoli, per il periodo dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogato sino al 16 dicembre 1995. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 gennaio 1995, della ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16178/1 del 30 novembre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 19 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16178/2 del 30 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unita' di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 11 luglio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceat cavi industrie, con sede in Torino e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 6 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.