MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.87 del 13-4-1995)

   Con   decreto   ministeriale  16  febbraio  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C.  -  Industria  termotecnica
campana,  con  sede  in  S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' in S.
Giorgio a Cremano (Napoli),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 17 ottobre
1994 al 16 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  1  luglio  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon  '90,  con  sede  in  Taranto  e
unita'  di  Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  31  maggio  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  S.E.C.  -
Societa'  esercizio cantieri con sede in Roma, unita' ufficio di Roma
e Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30  novembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  7 giugno 1994 con decorrenza 1
giugno 1994;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio 1993, in favore dei  lavoratori
interessati,   dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Dalmine  Vetroresine
(Gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unita'  di  Pont
St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1
novembre 1993.
    Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 14386/29 del 17 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 giugno
1993 con  effetto  dal  2  agosto  1992,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano  -  Milanofiori  (Milano)  e  unita'  di Lentini (Siracusa) e
Mazara del Vallo (Trapani), per il periodo dal 2 febbraio 1994  al  1
agosto 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 2
febbraio 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 23
giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano  -  Milanofiori  (Milano)  e  limitatamente  a Venezia Mestre
(Venezia), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza  2
febbraio 1994;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  18
gennaio 1994 con effetto dal 30 maggio 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano  -  Milanofiori  (Milano)  e  unita' di Bitono (Bari), per il
periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con  decorrenza  30
maggio 1994;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 marzo
1994 con  effetto  dal  1  agosto  1993,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano Milanofiori (Milano) e unita' di Roma - Nomentana (Roma), per
il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  16  febbraio  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavo costruzioni, con  sede  in
Padova  e  unita'  in  Padova,  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  20  maggio
1994 al 19 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  16  febbraio  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Finetti  & Brogli, con sede in
Ferrara e unita' di Ferrara, e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 21 febbraio
1994 al 20 agosto 1994.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
21  agosto  1994 al 20 febbraio 1995. I presenti decreti ministeriali
annullano e sostituiscono i decreti ministeriali 14 dicembre 1994, n.
16273.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  16  febbraio  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Matic, con sede in  Capalle
(Firenze)   e   unita'   di  Capalle  (Firenze),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  16  febbraio  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Davidson,  con  sede  in  Ovada
(Alessandria)  e  unita'  di Genova, La Spezia, Ovada (Alessandria) e
Palermo,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  15 giugno 1994 al 14
dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  16  febbraio  1995,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. M.P.M. di Monaco E. & C., con sede
in   Casalgrasso   (Cuneo)   e  unita'  di  Casalgrasso  (Cuneo),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 13 giugno 1994 al 9 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  16  febbraio  1995,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  TV
Internazionale,  con  sede  in Roma e unita' di Roma e Milano, per il
periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995.
   Con decreto  ministeriale  16  febbraio  1995  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e   3   del
decreto-legge   26   novembre   1993,   n.   478,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. societa' pneumatici Pirelli presso
i centri servizi di Catania, Cagliari, Bari, Ancona, Verona, Padova e
Napoli, per il periodo dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.
   Il  trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogato sino al 16
dicembre 1995.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  19  ottobre 1993 al 18 gennaio 1995,
della ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e  unita'  di
Brescia e Segrate (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con  sede
in Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal
19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza
19 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16178/1 del 30 novembre 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 19 ottobre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  A.  Petit  Pierre,  con sede in Brescia e unita' di Brescia e
Segrate (Milano), per il periodo dal 19 aprile  1994  al  18  ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza
19 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16178/2 del 30 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
ottobre  1993  con  effetto  dall'11  gennaio  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Byblos,  con
sede  in  Ancona  e unita' di Ancona e Milano, per il periodo dall'11
luglio 1994 al 10 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 luglio  1994  con  decorrenza  11
luglio 1994;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  18
gennaio  1994  con  effetto  dal  6  settembre  1993,  in  favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Ceat  cavi
industrie,  con  sede  in  Torino  e  unita' di Ascoli Piceno, per il
periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza
6 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.