MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 29 marzo 1995, n. 351 

   Disposizioni applicative della normativa  comunitaria  concernente
l'organizzazione   comune   dei   mercati  nel  settore  dei  foraggi
essiccati.
(GU n.88 del 14-4-1995)
 
 Vigente al: 14-4-1995  
 

                                  Agli  assessorati agricoltura delle
regioni  a  statuto  ordinario e speciale e alle province autonome di
Trento e Bolzano
                                  All'Ente  per  gli  interventi  nel
mercato agricolo - E.I.M.A.
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'agricoltura delle regioni
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'alimentazione delle regioni
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento delle dogane e imposte
                                  indirette   -   Direzione  centrale
                                  servizi doganali - Div. XI S.D.
                                  Al   Ministero  del  commercio  con
                                  l'estero   -   Direzione   generale
                                  import/export - Divisione IV
                                  Alle prefetture
                                  Alla  Confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali agricole italiane
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  All'Associazione          nazionale
                                  disidratatori foraggi verdi
                                  All'Associazione          nazionale
                                  sfarinatori fieni
                                  All'Associazione  nazionale per gli
                                  alimenti zootecnici (Assalzoo)
   A  seguito dell'accordo politico raggiunto nel corso del negoziato
relativo ai prezzi agricoli e alle misure connesse applicabili per la
campagna  di  commercializzazione  1994/95, il Consiglio dei Ministri
dell'Agricoltura  dell'Unione Europea ha adottato il regolamento (CE)
n.  603/95  del 21 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
CE  n. L/63 del 21 marzo 1995, modificato con regolamento in corso di
pubblicazione,  con il quale viene istituita una nuova organizzazione
comune  dei  mercati nel settore dei foraggi essiccati che, a partire
dalla  campagna  di  commercializzazione  1995/96, sostituisce quella
contemplata dai regolamenti (CEE) n. 1117/78, fatta eccezione per gli
articoli  7  e  8  che restano un vigore fino al 30 giugno 1995, e n.
1417/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
   Con  il  regolamento  della Commissione in corso di pubblicazione,
sono  state  determinate  le modalita' di applicazione della predetta
organizzazione comune dei mercati.
   Sulla  base della precitata normativa comunitaria, che consiste in
un regime di aiuto alle imprese di trasformazione dei foraggi freschi
e/o  essiccati  al  sole  da  macinare, sono adottate le disposizioni
nazionali  di  cui  alla  presente circolare che sostituiscono quelle
precedentemente emanate in materia.
   1) IMPORTO, CORRESPONSIONE E ANTICIPAZIONE DELL'AIUTO
   1a. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti 13) e 14),
detto  aiuto  e' fissato in 68,83 ECU/tonn per i foraggi disidratati,
per  i  prodotti disidratati ed i concentrati di proteine e, in 38,64
ECU/tonn per i foraggi essiccati al sole e macinati.
   Nel  caso  di  una  miscela,  che  esce dall'impresa, ottenuta con
materie  prime  diverse  da  quelle  sopra  contemplate, l'aiuto puo'
essere  richiesto  solo per le quantita' di foraggi essiccati in essa
contenute.
   Nel  caso  di foraggi che escono dall'impresa, contenenti sostanze
leganti,  l'aiuto puo' essere richiesto solo per la quota dei foraggi
impiegati.
   1b. E' consentita, su specifica richiesta dell'impresa interessata
e   prescindendo   dalla   costituzione   di   deposito   cauzionale,
l'erogazione  dell'anticipo  dell'aiuto  nella  misura  del  60%  dei
predetti  importi, e cioe' 41,30 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui
al successivo punto 2), ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e
da macinare per i quali detto anticipo e' fissato a 23,18 ECU/tonn.
   L'anticipazione  in  causa  puo'  essere  richiesta  nella  misura
dell'80% degli importi globali dell'aiuto di cui sopra e cioe' pari a
55,06  ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad
esclusione  dei  foraggi  essiccati al sole e da macinare per i quali
l'anticipazione stessa e' pari a 30,91 ECU/tonn.
   In quest'ultimo caso, l'impresa di trasformazione dei foraggi deve
costituire un deposito cauzionale a favore dell'EIMA presso uno degli
Istituti  di  credito  riconosciuti dallo stesso Ente, trasmettendo a
quest'ultimo  apposita dichiarazione rilasciata da uno degli Istituti
in causa.
   L'importo  di  detto  deposito cauzionale e' pari a 13,76 ECU/tonn
per  tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad esclusione dei
foraggi  essiccati  al  sole  e  da macinare per i quali l'importo di
detto deposito e' pari a 7,73 ECU/tonn.
   L'EIMA,  sulla base dei riscontri effettuati dall'organo regionale
di   controllo  competente  per  territorio,  procede  al  versamento
dell'anticipazione  solo nel caso in cui risulta accertato il diritto
dell'impresa di trasformazione a percepire l'aiuto comunitario di cui
trattasi.
   Tuttavia,  su  specifica  richiesta dell'impresa di trasformazione
interessata,  l'anticipazione  puo'  essere corrisposta prima che sia
stato  verificato il diritto del trasformatore all'aiuto comunitario,
a  condizione  che  sia  stata  effettuata,  a  favore  dell'EIMA, la
costituzione    di   un   deposito   cauzionale   di   importo   pari
all'anticipazione richiesta maggiorato del 10%.
   In  quest'ultimo  caso, la garanzia prestata copre qualsiasi altra
eventualmente  costituita  in  relazione alle domande di anticipo, il
cui accoglimento e' subordinato alla verifica del diritto all'aiuto.
   Al  momento  in  cui  e'  accertata  la  sussistenza  del  diritto
all'aiuto,  l'importo  del  deposito cauzionale a favore dell'EIMA e'
ricondotto,   nella   misura   di  13,76  ECU/tonn  e  7,73  ECU/tonn
rispettivamente  per  i  foraggi  disidratati  ed  essiccati al sole.
Conseguentemente,   la   cauzione  eccedente,  prestata  in  funzione
dell'anticipazione   effettuata   in  assenza  dell'accertamento  del
diritto  all'aiuto,  viene svincolata immediatamente, mentre la parte
restante   viene  confermata  e  svincolata  solo  al  momento  della
liquidazione del saldo.
   E'   bene   precisare   che,   anche  nell'ambito  del  regime  di
anticipazione  sopra  descritto, una domanda in tal senso puo' essere
presentata  solo  a  partire  dal  momento  dell'uscita  del prodotto
dall'impresa di trasformazione.
   Si  fa  riserva di eventuali, ulteriori disposizioni complementari
che  potrebbero  essere  adottate dalla Commissione CE in ordine allo
svincolo delle cauzioni sopra descritte.
   L'importo  dell'anticipo  e'  versato  entro 90 giorni a decorrere
dalla data di deposito della relativa domanda.
   Gli  importi  definitivi  sono  determinati  dalla Commissione CE,
sulla base delle informazioni ricevute, entro il 31 maggio successivo
alla fine della campagna di commercializzazione in causa, dagli Stati
membri  in  ordine alle quantita' globali di foraggi essiccati per le
quali e' stato riconosciuto il diritto all'aiuto con riferimento alla
campagna in questione.
   L'eventuale  saldo di detto aiuto e' corrisposto entro 60 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
   Comunita'   Europee   del   provvedimento  che  determina  l'aiuto
   definitivo.
In sede di determinazione del saldo, si terra' conto
dell'applicazione delle penalita' di cui ai successivi punti 10), 13)
e 14).
   Qualora,  per  effetto  dell'applicazione  delle  penalita' di cui
sopra,   l'importo   totale   dell'aiuto   spettante  all'impresa  di
trasformazione  risulti  inferiore  a  quello  versato  in  anticipo,
quest'ultima provvede al rimborso della somma eccedente percepita.
   A  tal  fine,  nella domanda di aiuto di cui al punto 9), nel caso
che  la  stessa comporti una richiesta di anticipazione, l'impresa di
trasformazione avra' cura di sottoscrivere l'impegno a restituire, su
richiesta  dell'EIMA,  le  somme  eccedenti  secondo  i  tempi  e  le
modalita' dallo stesso Ente determinati.
   2) CAMPO DI APPLICAZIONE
   A) Ad eccezione dei prodotti definiti all'allegato I del
regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio e dei prodotti da foraggio
da   questi  ultimi  ottenuti,  tranne  il  lupino  dolce  fino  alla
fioritura,  rientrano  nella  categoria  dei  foraggi  disidratati  i
seguenti prodotti:
COD. N.C. ex 1214 10 00: - Farina ed agglomerati in forma di pellets,
                     di  erba medica essiccata artificialmente con il
                     calore;
COD. N.C. ex 1214 90 91  e  ex  1214 90 99: - erba medica, lupinella,
                     trifoglio,   lupino,   vecce   ed  altri  simili
                     prodotti   da   foraggio   disidratati  mediante
                     essiccamento  artificiale con il calore, esclusi
                     il  fieno  e  i  cavoli  da  foraggio, nonche' i
                     prodotti contenenti fieno,
   B) La categoria dei prodotti disidratati e' cosi' determinata:
COD. N.C. ex 2309 90 98:     -    prodotti    disidratati    ottenuti
                     esclusivamente  da  residui  solidi  e da succhi
                     risultanti dalla preparazione dei concentrati di
                     proteine di cui al successivo punto D).
   C)  Rientrano  nella  categoria  dei  foraggi  essiccati al sole e
macinati i seguenti prodotti:
COD. N.C. ex 1214 10 00: - farina ed agglomerati in forma di pellets,
                     di erba medica altrimenti essiccata e macinata;
COD. N.C. ex 1214 90 91  e  ex  1214 90 99: - erba medica, lupinella,
                     trifoglio,  lupino,  vecce, meliloto, tartufi di
                     prato   e   ginestrino  altrimenti  essiccati  e
                     macinati.
   D)  Rientrano  nella  categoria  dei  concentrati  di  proteine  i
seguenti prodotti:
COD. N.C. ex 2309 90 98:  - concentrati di proteine ottenuti da succo
                     di erba e di erba medica.
   Ai  fini  del  riconoscimento del diritto all'aiuto comunitario, i
prodotti  di cui alla lettera A), ad esclusione di quelli che abbiano
subito  un  processo di macinazione per i quali l'umidita' massima e'
fissata al 12%, devono rispondere ai seguenti requisiti:
   - umidita' massima 14%
   - proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%
   I prodotti di cui alla lettera B) devono rispondere ai seguenti
requisiti:
   - umidita' massima 12%
   - proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%
   I prodotti di cui al punto C) devono rispondere ai seguenti
requisiti:
   - umidita' massima 12%
   - proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%
   I prodotti di cui al punto D) devono rispondere ai seguenti
requisiti:
   - umidita' massima 12%
   - proteine grezze totali su sostanza secca minimo 45%
   3) CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
   La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al punto
2),  lettere  A), B), C) e D) della presente circolare ha inizio il 1
aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.
   Pertanto,  la  campagna di commercializzazione 1995/96 inizia il 1
aprile 1995 e termina il 31 marzo 1996.
   4) FATTO GENERATORE DEL TASSO DI CONVERSIONE AGRICOLO
   Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo in moneta
nazionale  dell'importo  dell'aiuto  espresso in ECU, interviene alla
data  alla  quale  i  prodotti,  di  cui  al  punto 2) della presente
circolare, escono dall'impresa di trasformazione.
   Si considerano usciti dall'impresa i prodotti:
   a) che lascino come tali i locali od altri luoghi ubicati entro il
recinto fisicamente delimitato dell'impresa di trasformazione;
   oppure:
     - quando  i  foraggi  essiccati non possano essere immagazzinati
       entro  detto  recinto,  ogni  luogo di deposito all'esterno di
       esso  che  offre  sufficienti  garanzie  per  il controllo dei
       foraggi   immagazzinati   e   che  sia  stato  preliminarmente
       riconosciuto dall'EIMA;
     - nel   caso   di   una   unita'   mobile   di   disidratazione,
       l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi
       disidratati sono immagazzinati dalla persona che ha effettuato
       la  disidratazione,  ogni  luogo di deposito che risponda alle
       condizioni di cui al trattino precedente;
   b)  che  lascino i locali o luoghi di deposito di cui alla lettera
a)  dopo  essere  stati miscelati con materie prime diverse da quelle
menzionate  all'articolo 1 del precitato regolamento (CE) n. 603/95 e
diverse  da  quelle utilizzate come sostanze leganti, nel caso in cui
la  miscela venga prodotta all'interno dell'impresa di trasformazione
ai  fini della fabbricazione di alimenti composti per animali, e che,
al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione,
   -  siano  di qualita' sana, leale e mercantile, conformemente alle
esigenze dell'immissione in commercio per l'alimentazione animale;
   - presentino le caratteristiche seguenti:
     - tenore massimo di umidita':
       12% per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che
       abbiano  subito  un  processo di macinazione, i concentrati di
       proteine ed i prodotti disidratati;
       14% per gli altri foraggi disidratati;
    - tenore minimo di proteine grezze totali su sostanza secca:
       15%  per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed
       i prodotti disidratati;
       45% per i concentrati di proteine.
   I  foraggi  essiccati  usciti  da un'impresa di trasformazione non
possono  essere  reimmessi  all'interno  della  stessa, di ogni altra
impresa o luogo di immagazzinamento di cui alla lettera a).
   Tuttavia,  per  la  sola campagna di commercializzazione 1995/96 i
foraggi  essiccati  usciti  da  un'impresa possono essere immessi nei
locali  di  un'altra  impresa  a condizione che questa operazione sia
effettuata sotto il controllo e alle condizioni stabilite dall'organo
regionale competente per territorio.
   A  tal  fine, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare al
predetto  organo  il  giorno  in  cui  saranno effettuate le relative
operazioni.
   L'organo  regionale  di  controllo,  tenuto  conto  dei precedenti
impegni  assunti,  puo'  richiedere  che  la  verifica abbia luogo in
giorni diversi da quelli programmati dall'impresa.
   5) TITOLARITA' DEL DIRITTO ALL'AIUTO
   L'aiuto di cui trattasi compete, nel rispetto delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria e dalla presente circolare, alle
imprese  di trasformazione dei prodotti elencati alle lettere A), B),
C)  e  D), ripresi al precedente punto 2), che rientrino in una delle
seguenti categorie:
   a) imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi
da essiccare;
   b)  imprese  che lavorano la propria produzione oppure, in caso di
associazione di produttori, quella dei soci;
   c)   imprese   che  sono  approvvigionate  da  persone  fisiche  o
giuridiche che presentino le garanzie previste al successivo punto 8)
dedicato  alla  procedura di "riconoscimento" e che abbiano stipulato
contratti con produttori di foraggi da essiccare;
   d)  imprese  che lavorano la produzione in conto terzi e cioe' per
conto dei produttori agricoli singoli od associati.
   Nel  richiamare  la  particolare  attenzione  dei  produttori  non
trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria
alle  imprese di trasformazione e di cui l'agricoltore dovrebbe tener
conto  in  sede  di  contrattazione, si rileva che taluni prodotti di
base,  da  avviare  alla  trasformazione, sono stati, a seguito della
riforma  della  Politica  Agricola  Comune, inseriti nel contesto del
regime di aiuti al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.
   In base all'art. 2, paragr. 1 del regolamento (CEE) n. 2780/92, la
corresponsione    dell'importo    di    compensazione   puo'   essere
legittimamente  erogato solo a condizione che nessun'altra domanda di
aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima
campagna di commercializzazione.
   Pertanto,   nella   medesima   campagna,  l'impresa  agricola  che
trasforma  il  prodotto  conseguito in azienda, non puo' beneficiare,
contestualmente,  dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 603/95 del
Consiglio e della compensazione di cui al precitato regolamento (CEE)
n. 1765/92, con riferimento alla stessa superficie.
   Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un
trasformatore,  in  base  ad  un  contratto  stipulato  ai  sensi del
regolamento  della  Commissione  in  corso di pubblicazione, non puo'
validamente presentare domanda di compensazione di cui al regolamento
(CEE)  n.  1765/92, in quanto, a fronte del prodotto conseguito sulla
superficie  in  causa,  il  trasformatore  beneficia di uno specifico
aiuto per tonnellata di materia prima trasformata.
   Pertanto, il produttore:
   a)  o  dichiara la superficie investita ad uno dei prodotti di cui
all'allegato  I  del  regolamento  (CEE)  n.  1765/92  ai  fini della
corresponsione  dell'aiuto  al  reddito da questo previsto, ed in tal
caso  la  superficie  in causa e la materia prima su di essa ottenuta
non  puo'  costituire  oggetto  di  aiuto  ai  sensi  della normativa
comunitaria di cui alla presente circolare;
   b)  o  cede la materia prima al trasformatore di foraggi essiccati
ai  fini  dello specifico aiuto, astenendosi dal presentare, a fronte
della  superficie  in  causa, la richiesta di compensazione di cui al
suddetto regolamento (CEE) n. 1765/92;
   c)  o  cede  la  materia  prima al trasformatore, rappresentando a
quest'ultimo  di aver richiesto la compensazione al reddito di cui al
gia'  citato  regolamento (CEE) n. 1765/92 che esclude il diritto del
trasformatore all'aiuto previsto per i foraggi essiccati.
   In  sede di accertamento in campo, l'organo regionale di controllo
a   cio'  preposto  avra'  cura  di  redigere  apposito  verbale,  in
contraddittorio con la parte interessata, che evidenzi in quale delle
tre situazione sopra rappresentate si colloca il coltivatore.
   Nello  stesso  verbale dovranno essere riportati gli estremi degli
eventuali contratti di cessione dei foraggi verdi o essiccati al sole
da  macinare,  dai quali risulti in modo inequivoco se la cessione in
questione  e'  effettuata nell'ambito di una delle fattispecie di cui
alle lettere b) a c).
   Una copia di detto verbale va rimessa agli acquirenti di foraggi e
alle imprese di trasformazione riconosciuti dall'EIMA.
   Per  tener  conto  della  deroga,  che  rinvia  alla  campagna  di
commercializzazione  1996/97  la  procedura  di  riconoscimento delle
imprese  di  trasformazione,  la  predetta  notifica, nel corso della
campagna  1995/96,  sara'  effettuata a cura dell'organo regionale di
controllo  nei  riguardi  di tutte le imprese al momento operanti nel
rispettivo territorio.
   Un'altra  copia del medesimo verbale va rimessa all'EIMA che avra'
cura   di  effettuare  i  controlli  incrociati  tra  le  domande  di
compensazione al reddito e le domande di aiuto presentate nell'ambito
del  regime  oggetto  della  presente  circolare,  in  modo  che  sia
salvaguardato  il principio secondo il quale per la stessa superficie
e  per  la  medesima  campagna  non puo' che essere accordato un solo
aiuto.
   E'  appena  il  caso  di  richiamare  l'attenzione  dei produttori
interessati  che,  nel caso di cessione all'impresa di trasformazione
di materie prime per le quali non e' stata richiesta la compensazione
al  reddito,  devono  aver  cura,  nel  loro interesse, di stabilire,
nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che
   tenga   conto   del   beneficio   accordato   dalla  Comunita'  ai
   trasformatori.
Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei
conseguenti   accertamenti,  l'EIMA  provvedera'  ad  organizzare  le
procedure  di  verifica  necessarie collegate al sistema integrato di
gestione  e  di  controllo  di  cui  ai  regolamenti  n. 3508/92 e n.
3887/92.
   Per   una  piu'  efficace  azione  di  controllo,  le  imprese  di
trasformazione  interessate sono tenute a trasmettere l'allegato alla
presente  circolare, denominato "modello FE", debitamente compilato e
sottoscritto, all'organismo regionale competente e all'EIMA, entro il
15 settembre di ogni anno.
   E'  bene,  comunque, precisare che nel caso di un'impresa agricola
trasformatrice,   che  chiede  l'erogazione  della  compensazione  al
reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 e/o utilizza le stesse
superfici  ai  fini dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 e
successive  modifiche  ed  integrazioni, nonche' dell'aiuto specifico
alla  produzione  di  foraggi essiccati, si applicano la disposizione
secondo  la  quale  nessun  aiuto  e'  concesso, nonche' le penalita'
supplementari previste in tal caso.
   6) SOGGETTI DESTINATARI DEL REGIME DI AIUTO
   Il regime di aiuto per i foraggi essiccati riguarda i soggetti
seguenti:
   a)  l'impresa  di  trasformazione dei foraggi verdi o essiccati al
sole  e  da macinare che abbia stipulato un contratto di acquisto per
detti prodotti con:
     - il produttore agricolo
     - l'acquirente di foraggi da essiccare;
   b) l'acquirente che abbia stipulato un contratto di acquisto della
materia  prima  con  uno  e  piu'  produttori  di  foraggi  verdi e/o
essiccati  al  sole e da macinare, ai fini della successiva rivendita
all'impresa di trasformazione;
   c)   il   coltivatore   che   abbia  stipulato  con  l'impresa  di
trasformazione  un  contratto  di  lavorazione  della  produzione  di
foraggi  verdi  e/o  essiccati  al  sole,  ottenuta su terreni di sua
pertinenza,  in  vista della riconsegna allo stesso coltivatore sotto
forma di prodotto trasformato.
   7) DEFINIZIONE  DI  "IMPRESA DI TRASFORMAZIONE", DI "ACQUIRENTE DI
      FORAGGI DA ESSICCARE" E DI "PARTITA DI FORAGGI"
   L'art.  2,  parr.  2,  3  e 4 del regolamento della Commissione in
corso  di  pubblicazione,  fornisce  la  definizione  di  impresa  di
trasformazione, di acquirente di foraggi e di partita di foraggi.
   -  E'  considerata impresa di trasformazione dei prodotti definiti
alle  lettere  A), B), C) e D) del precedente punto 2) della presente
circolare,  l'impresa  debitamente  riconosciuta  dall'Ente  per  gli
Interventi nel Mercato Agricolo, che effettui:
   a)   o  la  disidratazione  dei  foraggi  freschi  utilizzando  un
essiccatore che risponda ai seguenti requisiti:
     - temperatura  dell'aria  all'entrata non inferiore a 93 (gradi)
       C;
     - durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a
       tre ore;
     - in  caso  di  essiccazione per strati di foraggio, spessore di
       ciascuno strato non superiore ad un metro;
   b) o la macinazione dei foraggi essiccati al sole;
   c)  o  la  fabbricazione  di  concentrati  di  proteine ottenuti a
partire da succhi di erba e di erba medica.
   -  E' considerato acquirente di foraggi da essiccare e da macinare
la persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta dall'Ente per
gli Interventi nel Mercato Agricolo, che acquisti presso i produttori
agricoli  i  foraggi  freschi  da disidratare e/o quelli essiccati al
sole  e da macinare in vista della successiva consegna all'impresa di
trasformazione.
   -   Per  partita  si  intende  una  quantita'  pesata  di  foraggi
disidratati,  eventualmente macinati, o essiccati al sole e macinati,
di qualita' uniforme in ordine alle specie botaniche di appartenenza,
al  tasso  di  umidita' e al contenuto proteico, che esce in un'unica
volta dall'impresa di trasformazione.
   8) RICONOSCIMENTO DELL'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE E DELL'ACQUIRENTE
      DI FORAGGI DA ESSICCARE
   Sono considerate imprese di trasformazione e acquirenti di foraggi
da   essiccare   riconosciuti   le   persone   fisiche  o  giuridiche
direttamente   responsabili   di   un'impresa   di  trasformazione  o
commerciale  che abbiano concluso contratti di acquisto e vendita dei
prodotti  indicati  alle  lettere  A), B), C) e D) del punto 2) della
presente circolare.
   Ai  fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo,
e'  stata  istituita  una  apposita  procedura  di riconoscimento sia
dell'impresa  di  trasformazione  che  dell'acquirente  di foraggi da
essiccare,  e  sono state determinate le modalita', le condizioni e i
criteri del riconoscimento stesso.
   A) Impresa di trasformazione
   Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione deve
depositare  presso l'EIMA apposita domanda, entro il 31 marzo di ogni
anno.
   Copia  di  detta  domanda  va  presentata  entro lo stesso termine
all'organo regionale di controllo competente per territorio.
   L'EIMA,  sulla  base  dell'esito  dell'istruttoria  effettuata dal
predetto organo, adottera' il conseguente provvedimento.
   Detta impresa, ai fini del riconoscimento, deve disporre:
   -  di  impianti  tecnici  idonei alle operazioni di trasformazione
prescelte    (fabbricazione    di   concentrati   di   proteine   e/o
disidratazione   dei   foraggi  verdi,  eventualmente  macinati,  e/o
macinazione dei foraggi essiccati al sole);
   -  di  una  capacita'  minima  di  immagazzinaggio  determinata in
relazione alle potenzialita' di trasformazione;
   -  nel  caso  di trasformazioni plurime, di locali di deposito che
consentano  di  tenere  tra  loro  separati  i  foraggi  disidratati,
eventualmente  macinati,  i  concentrati  di  proteine  e  i  foraggi
essiccati al sole macinati.
   Le  disposizioni relative al riconoscimento e quelle complementari
a  tal  riguardo  emanate dall'EIMA troveranno applicazione a partire
dal  1  aprile  1996  ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 18 del
regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione.
   Indipendentemente  dalla  disposizione  di cui sopra, l'impresa di
cui trattasi e' obbligata a rispettare, fin dalla campagna 1995/96, e
ad assumere, rispettivamente, le seguenti condizioni e impegni:
   -  depositare  contestualmente,  entro  il  31  agosto  successivo
all'inizio  della  campagna  di  commercializzazione in causa, presso
l'organo regionale di controllo competente per territorio:
   a) i contratti di acquisto della materia prima;
   b)  una  copia,  debitamente compilata, per la parte di rispettiva
competenza,  dal  coltivatore  e  dal  trasformatore  e  dagli stessi
sottoscritta,   dell'allegato  alla  presente  circolare,  denominato
"modello  FE".  Un'altra  copia di detto modello va rimessa, entro la
stessa data, a cura del trasformatore, all'EIMA;
   -  tenere  una  specifica contabilita' di magazzino giornaliera da
cui risultino:
   a)  le  specie  e  le  qualita'  di foraggi freschi destinate alla
disidratazione ed, eventualmente, degli essiccati al sole, acquistate
e pesate sistematicamente al momento dell'entrata nell'impresa.
   Tuttavia,   l'adempimento   della   pesatura,  limitatamente  alla
campagna  di  commercializzazione  1995/96,  non e' richiesto qualora
l'impresa  di trasformazione non disponga di apposita apparecchiatura
di   pesatura.   Cio'   significa  che  le  imprese  prive  di  detta
apparecchiatura  devono  munirsene  obbligatoriamente a partire dal 1
aprile 1996;
   b) le quantita' e la qualita' dei foraggi disidratati e/o macinati
e  dei concentrati di proteine al momento dell'uscita dall'impresa di
trasformazione. Nel caso si tratti di trasformazione o macinazione di
prodotti mediante l'utilizzazione di un impianto mobile, le quantita'
di  foraggi  possono  essere  stimate in base alle relative superfici
effettivamente seminate.
   Il  tenore  medio  di  umidita'  delle  quantita'  di  foraggi  da
disidratare  viene  determinato,  per differenza, tra le quantita' di
foraggi verdi utilizzate e quelle dei relativi prodotti finiti.
   Inoltre, detta contabilita' di magazzino deve riportare:
   -   la  percentuale  di  umidita'  constatata  per  i  foraggi  da
disidratare ed eventualmente da macinare e per i foraggi essiccati al
sole da macinare;
   -  il  riferimento al contratto e/o alla dichiarazione di consegna
di cui al successivo punto 10);
   - la data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa
   con  l'indicazione  delle  quantita'  riferite  a ciascuna data di
   uscita;  -  il  numero  progressivo  relativo  a  ciascuna partita
   campionata;
   - le giacenze di foraggi essiccati presenti nell'impresa alla fine
di ciascuna campagna di commercializzazione.
   Le  imprese  di  trasformazione  hanno  l'obbligo  di  tenere  una
contabilita'  di  magazzino  giornaliera  separata per ciascuna delle
seguenti produzioni:
   - foraggi disidratati ed eventualmente macinati;
   - foraggi essiccati al sole e macinati;
   - concentrati di proteine;
   - prodotti disidratati.
   Nel  caso  in cui la produzione riguardi materie prime disidratate
ed  eventualmente  macinate  diverse da quelle previste al precedente
punto  2)  della  presente  circolare, l'impresa di trasformazione e'
obbligata  a tenere per tale produzione una contabilita' di magazzino
ugualmente separata;
   -  consentire,  in qualsiasi momento, l'accesso ai propri impianti
agli  incaricati  del  controllo, agevolandone al massimo l'azione di
accertamento;
   -   tenere  tutta  la  documentazione  relativa  alle  transazioni
effettuate,  nonche'  una copia dei contratti di acquisto e vendita e
ogni altro documento, anche di ordine contabile-finanziario, utile ai
fini del controllo.
   B) Acquirente di foraggi da essiccare
   Ai fini del riconoscimento, l'acquirente di foraggi da essiccare
e/o  da macinare deve depositare presso l'EIMA, entro il 31 maggio di
ogni anno, apposita domanda.
   Copia  di  detta  domanda  va  presentata  entro lo stesso termine
all'organo regionale di controllo competente per territorio.
   L'EIMA,  sulla  base  dell'esito  dell'istruttoria  effettuata dal
predetto organo, adottera' il conseguente provvedimento.
  Detto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a:
   -  fornire  adeguate  garanzie  sul  piano  finanziario,  indicate
dall'EIMA,   inerenti  alla  capacita'  di  rispettare  gli  obblighi
derivanti dal regime in causa;
   - depositare presso l'organo regionale di controllo competente per
territorio  i  contratti  stipulati con i produttori di foraggi verdi
e/o di foraggi essiccati al sole da macinare.
   In questa ipotesi, l'acquirente di foraggi e' tenuto a rimettere i
contratti in questione al trasformatore, almeno quindici giorni prima
del    31    agosto   successivo   all'inizio   della   campagna   di
commercializzazione   in  causa,  nonche'  l'allegato  alla  presente
circolare, denominato "modello FE", debitamente compilato dal
   produttore   nella   parte   di  sua  pertinenza  e  dallo  stesso
   sottoscritto;
- tenere un registro di carico e scarico, debitamente vidimato
dall'organo  regionale  di  controllo  competente per territorio, dei
prodotti  in  questione  con  la  annotazione  degli acquisti e delle
vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonche' l'indicazione,
per  ciascuna  partita, della quantita', del riferimento al contratto
stipulato  con  il  produttore  che  ha consegnato la merce e, se del
caso, dell'impresa di trasformazione destinataria della stessa;
   -  mettere  a  disposizione  dell'organo  regionale  di  controllo
competente  per  territorio  e  dell'EIMA,  la  propria  contabilita'
finanziaria;
   - agevolare le operazioni di controllo necessarie.
   Nel  caso  in  cui un'impresa di trasformazione o un acquirente di
foraggi  da  essiccare  manchi  di  osservare una i piu' condizioni o
impegni   sopra   citati,   l'EIMA,   tenuto   conto  della  gravita'
dell'inadempienza,  revoca il riconoscimento accordato per un periodo
minimo di un anno e massimo di tre.
   Il   predetto   Ente   provvedera'   ad   adottare,   con  proprio
provvedimento,  le  disposizioni complementari ritenute necessarie ai
fini  della  piu'  corretta  ed  efficace  gestione del regime di cui
trattasi.
   9) DOMANDA DI AIUTO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
   Al fine di poter beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del
regolamento (CE) n. 630/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione
e'   tenuta   a   presentare  una  domanda  debitamente  compilata  e
sottoscritta.
   La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo
le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
   La  domanda  deve  essere  depositata presso l'organo regionale di
controllo  competente  per territorio entro 45 giorni successivi alla
fine  del mese nel quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa
di trasformazione.
   Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla
data  di  scadenza  del  termine  suindicato, l'importo dell'aiuto e'
ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
   Nell'ipotesi  di  ritardo  superiore  ai  20 giorni, la domanda in
questione  e'  irricevibile  e  non  puo'  dar luogo, in nessun caso,
all'aiuto  di cui trattasi. Detta disposizione non si applica qualora
il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui e'
detto al successivo punto 15).
   Tuttavia,   le  domande  di  aiuto,  concernenti  una  determinata
campagna   di  commercializzazione  in  nessun  caso  possono  essere
validamente  depositate  oltre  il  15 aprile successivo alla fine di
detta campagna.
   La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi:
   - nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;
   - partita IVA o codice fiscale del richiedente;
   -   quantita'  di  foraggi  essiccati  per  le  quali  l'aiuto  e'
richiesto, suddivise per partita;
   -  qualita'  dei  foraggi  essiccati  con riferimento al tenore di
umidita' e di proteine;
   - numero progressivo attribuito alla partita di foraggi essiccati;
   - data di uscita di dette quantita' dall'impresa di
trasformazione;
   - data di pesatura e di campionamento della partita;
   -  dichiarazione  concernente l'avvenuto prelevamento del campione
per ciascuna partita, regolarmente pesata, al momento dell'uscita dei
foraggi dall'impresa, contrassegnando detto campione con il numero di
identificazione della relativa partita;
   -   impegno   a   restituire   le  somme  che,  al  momento  della
determinazione  del saldo, risultino eccedenti rispetto all'eventuale
anticipazione dell'aiuto concordato.
   10) CONTRATTO DI ACQUISTO E DICHIARAZIONE DI CONSEGNA
   I contratti di acquisto dei foraggi verdi da essiccare o dei
foraggi  essiccati  al  sole  da  macinare devono riportare almeno le
seguenti indicazioni:
   - nome, cognome, indirizzo delle parti contraenti;
   - partita IVA o codice fiscale dei contraenti;
   - data di stipula;
   - durata di validita';
   - la superficie investita e il cui raccolto deve essere consegnato
da  parte  del  produttore  o da parte dell'acquirente all'impresa di
trasformazione;
   - il prezzo da pagare al produttore;
   -  le modalita' di pagamento del prezzo di cessione e le modalita'
di consegna del prodotto;
   -  le  specie  dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al
sole da macinare con l'indicazione della produzione prevedibile;
   - l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi
da  trasformare  o  essiccati  al  sole  da macinare sulla base degli
elementi  contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato
"modello FE".
   Qualora  un'impresa  di  trasformazione  esegua  un  contratto  di
trasformazione   per   conto  terzi,  detto  "contratto  speciale  di
lavorazione"  concluso  con un singolo produttore agricolo, oppure se
si  tratti di un'associazione, con uno o piu' dei suoi aderenti, tale
contratto   deve,  in  aggiunta  alle  informazioni  sopra  indicate,
contenere i seguenti elementi:
   -  le  quantita'  stimate  di  prodotto  finito da riconsegnare al
proprietario della materia prima;
   -  le  spese  di  lavorazione  da  addebitare  al proprietario dei
foraggi trasformati;
   -  una  clausola  che  obblighi  il  trasformatore, che e' l'unico
beneficiario   del   diritto  all'aiuto,  a  trasferire,  non  appena
riscosso,  l'importo  di  detto  aiuto  al  proprietario  dei foraggi
oggetto di trasformazione.
   Qualora  un'impresa  trasformi la propria produzione, o in caso di
un'associazione,  quella  dei  suoi  aderenti, in luogo del contratto
deve  essere  redatta  apposita dichiarazione di consegna che preveda
almeno i seguenti elementi:
   -  la  data  di  consegna  del  prodotto  o eventualmente una data
indicativa  se la consegna ha luogo successivamente alla data del suo
deposito;
   - le quantita' di foraggi ricevuti o da ricevere;
   - le specie botaniche dei foraggi da trasformare;
   -  nome,  cognome  ed  indirizzo  del  socio aderente, nel caso di
associazione che effettua la consegna;
   - partita IVA o codice fiscale delle parti;
   - l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi
da  trasformare  o  essiccati  al  sole  da macinare sulla base degli
elementi  contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato
"modello FE".
   Qualora  un'impresa di trasformazione dei foraggi si approvvigioni
presso  un'"acquirente  riconosciuto",  la  dichiarazione di consegna
deve contenere almeno i seguenti elementi:
   - nome, cognome, indirizzo delle parti;
   - partita IVA o codice fiscale delle parti;
   - il numero di identificazione attribuito dall'EIMA all'acquirente
riconosciuto;
   -  la  data  di  consegna del prodotto oppure una data indicativa,
qualora  la  consegna  avvenga  dopo  che  la  dichiarazione e' stata
presentata;
   -  le  quantita'  di  foraggi  ricevute  o  da ricevere, ripartite
secondo  i  contratti  conclusi tra gli "acquirenti riconosciuti" e i
produttori  agricoli  fornitori  della  merce,  con l'annotazione del
numero di riferimento di detti contratti;
   -  le  specie di foraggi verdi da trasformare e quelle dei foraggi
essiccati al sole da macinare;
   - l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi
da  trasformare  o  essiccate  al  sole  da macinare sulla base degli
elementi  contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato
"modello FE".
   I  contratti  di  cui trattasi devono essere conclusi per iscritto
almeno 15 giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei
foraggi  essiccati  al  sole da macinare e, in ogni caso, entro il 31
luglio successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in
causa.
   Una  copia dei contratti e/o delle dichiarazioni sopra menzionati,
unitamente  ad  un  elenco  riepilogativo  delle  particelle agricole
interessate  alla  coltivazione  dei  prodotti  in causa, deve essere
depositata  presso  l'organo  regionale  di  controllo competente per
territorio,  al  piu'  tardi  alla  data  del  31  agosto  successivo
all'inizio della campagna di commercializzazione.
  Quest'ultimo elenco deve essere rimesso in copia anche all'EIMA.
   Salvo  documentate  cause  di  forza  maggiore,  il  ritardo nella
presentazione  di  tali  documenti, comporta la riduzione dell'aiuto,
nella  percentuale  dell'1%, per ogni giorno lavorativo se il ritardo
non supera complessivamente i 20 giorni.
   Nell'ipotesi  di  ritardo superiore ai 20 giorni, il contratto e/o
la  dichiarazione  di  consegna  sono  irricevibili e non si fa luogo
all'erogazione dell'aiuto richiesto.
   11) ORGANI DI CONTROLLO
   Al controllo delle operazioni concernenti la concessione
dell'aiuto  comunitario di cui trattasi, sono deputati l'Ente per gli
Interventi  nel Mercato Agricolo (EIMA) ed i seguenti Uffici locali a
suo  tempo designati, nel contesto del pregresso aiuto comunitario ai
foraggi  essiccati,  dalle  Regioni  e  di cui all'art. 3 del D.M. 30
giugno 1982 e che, ad ogni buon fine, si precisano qui di seguito:
   -  nella  provincia  autonoma  di  Bolzano  al  locale ispettorato
provinciale dell'agricoltura;
   -    nella    provincia   autonoma   di   Trento   all'assessorato
dell'agricoltura;
   -  nelle  regione  Molise,  Valle  d'Aosta,  Umbria  e Sardegna ai
rispettivi assessorati all'agricoltura;
   - nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte,  Sicilia,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia  e  Liguria,  ai
rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;
   -  nelle  province  della  regione  Lazio  ai  rispettivi  settori
decentrati    dell'agricoltura,    gia'    ispettorati    provinciali
dell'agricoltura;
   -  nelle  province  della  regione Basilicata ai rispettivi uffici
provinciali dell'agricoltura;
   -   nelle   province   della   regione   Toscana  alle  rispettive
amministrazioni provinciali: assessorati agricoltura;
   -  nelle  province  della  regione  Marche  ai  servizi decentrati
agricoltura,  foreste  e  alimentazione, gia' ispettorati provinciali
agricoltura;
   -  nelle  province  delle  regioni  Calabria, Campania e Puglia ai
rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.
   12) CONTROLLI
   a) Controlli amministrativi
   L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le
domande  di  aiuto  presentate in modo da garantire il rispetto delle
condizioni   previste  dalla  regolamentazione  comunitaria  e  dalle
disposizioni  della  presente circolare, avendo cura di accertare che
le  domande  di  aiuto in questione non si riferiscano a quantita' di
materie   prime   ottenute   su  superfici  per  le  quali  e'  stata
contestualmente  richiesta  la compensazione al reddito o i premi per
la  zootecnia  previsti  rispettivamente  dai  regolamenti  (CEE) nn.
1765/92 e 805/68 e successive modifiche ed integrazioni.
   In  pratica,  l'EIMA verifichera', sulla base della documentazione
fornita dall'organo regionale di controllo competente per territorio,
che la domanda di aiuto:
   - sia stata debitamente compilata, sottoscritta e contenga tutti i
dati, le informazioni e la documentazione richiesti;
   - sia pervenuta entro il termine fissato;
   -  sia  ritenuta  attendibile  sia  sotto  il profilo del corretto
rispetto   delle   condizioni   di   ammissibilita',  sia  in  ordine
all'assenza di motivi ostativi alla sua accoglibilita'.
   b) Controlli fisici
   Gli organi regionali di controllo di cui al punto 11 sono tenuti
ad   effettuare  sopralluoghi  presso  i  trasformatori,  presso  gli
acquirenti di foraggi e presso i produttori agricoli.
   Detti  controlli  sono  effettuati  attraverso  la  procedura  del
campionamento, devono riguardare almeno il 10% delle domande di aiuto
presentate  e  vertere,  in  particolare,  sulla verifica di tutte le
informazioni   fornite  dall'impresa  e  rappresentate  nei  capitoli
precedenti della presente circolare.
   Il  campione  di  cui sopra e' determinato sulla base dei seguenti
elementi:
   - importo dell'aiuto richiesto;
   - sua evoluzione in rapporto agli anni precedenti;
   -  natura  ed  entita'  delle irregolarita' riscontrate in sede di
sopralluogo negli anni precedenti.
   In  aggiunta  al campione di cui sopra, nel programma di controllo
devono essere inserite:
   -  tutte  le  domande  che,  alla luce dei risultati e degli esami
svolti  in  sede  amministrativa,  abbiano  dato  luogo a dubbi circa
l'esattezza dei dati in essa contenuti;
   -  tutte  le  domande  di  aiuto  inoltrate  dalle  nuove  imprese
riconosciute nel corso del loro primo anno di attivita'.
   L'organo  regionale  di  controllo  competente  per  territorio e'
tenuto  in  ogni  caso  a  verificare,  con periodicita' mensile, per
ciascuna impresa riconosciuta:
   - la contabilita' di magazzino;
   - le giacenze di magazzino dei foraggi essiccati;
   - la contabilita' fiscale.
   Lo  stesso  organo  di  controllo procede parimenti al prelievo di
campioni  nella  misura almeno del 5% del volume dei foraggi, sia per
quanto  concerne  quelli  disidratati  e/o  macinati,  sia per quanto
concerne  gli  stessi prodotti miscelati con materie prime diverse da
quelle contemplate nella presente circolare.
   L'organo  regionale di controllo, inoltre, e' tenuto a verificare,
almeno  una volta per ciascuna campagna di commercializzazione, tutta
la   documentazione   finanziaria   giustificativa  delle  operazioni
realizzate dalle imprese riconosciute.
   L'esito degli accertamenti effettuati dovra' risultare da apposito
verbale redatto in contraddittorio con la parte interessata.
   c)   Adempimenti   dell'impresa  di  trasformazione  ai  fini  del
controllo
   Al  fine  della  piu'  efficace azione di controllo, l'impresa che
trasformi i prodotti di cui alle lettere A), B), C) e D) del punto 2)
della  presente  circolare,  avra'  cura  di  effettuare,  in caso di
attivita'  che comporti da un lato la disidratazione ed eventualmente
la  macinazione  dei  foraggi  e/o  fabbricazione  dei concentrati di
proteine  e  dall'altro la macinazione dei foraggi essiccati al sole,
le relative lavorazioni in locali adeguatamente separati.
   I  prodotti  ottenuti  dalle  lavorazioni  sopra richiamate devono
essere immagazzinati in luoghi adeguatamente separati.
   Inoltre,  e'  vietato  miscelare  fra loro, all'interno dei locali
dell'impresa  di  trasformazione,  un  prodotto  di  un gruppo con un
prodotto dell'altro gruppo sopra menzionati.
   L'impresa  e'  obbligata  a  comunicare  all'organo  regionale  di
controllo competente per territorio, con almeno sei giorni lavorativi
di  anticipo,  l'uscita  dei  foraggi  disidratati  ed  eventualmente
macinati  e  dei  foraggi essiccati al sole e macinati, precisando le
prevedibili  date  di  uscita  e  le  quantita'  di  ciascuna partita
preventivamente identificata, attraverso numerazione progressiva.
   Le  imprese di trasformazione sono tenute a mettere a disposizione
dell'organo  regionale di controlo competente per territorio, nonche'
dell'EIMA, la documentazione concernente:
   -  gli elementi che consentono di determinare la loro capacita' di
lavorazione;
   - le quantita' di combustibile presenti nell'impresa all'inizio ed
alla fine del periodo di produzione dei foraggi essiccati;
   -  le  ore  di funzionamento degli essiccatoi ed eventualmente dei
mulini per la macinazione degli essiccati al sole;
   - l'acquisto del combustibile ed il consumo dell'energia elettrica
durante la campagna di lavorazione.
   Nel  caso  di  un'impresa  di  trasformazione  che  venda i propri
prodotti,   essa   mette  a  disposizione  dell'organo  regionale  di
controllo  le  fatture  di  vendita dei foraggi essiccati dalle quali
risultino in particolare:
   -  la  quantita',  la  specie,  nonche' il tenore di umidita' e di
proteine contenuti nei prodotti venduti;
   -  il  cognome,  il  nome  e  l'indirizzo dell'acquirente di detti
prodotti.
   Nel  caso  di  un'impresa  di trasformazione che lavori le materie
prime  appartenenti  ai  propri soci, ai quali i prodotti finiti sono
riconsegnati,  i  buoni  di  uscita  e ogni altro documento contabile
riconosciuto  dall'organo regionale di controllo dai quali risulti in
particolare:
   -  la  quantita',  la  specie,  nonche' il tenore di umidita' e di
proteine contenuti nei prodotti venduti;
   - il cognome, il nome e l'indirizzo di detti soci.
   Nel  caso  di  un'impresa  di  trasformazione, che produca foraggi
essiccati  per  conto  di  un  agricoltore  al  quale gli stessi sono
consegnati, le fatture delle spese di lavorazione dalle quali risulti
in particolare:
   -  la  quantita',  la  specie,  nonche' il tenore di umidita' e di
proteine contenuti nei prodotti in causa;
   - il cognome, il nome e l'indirizzo dell'agricoltore interessato.
   L'impresa  di trasformazione e' tenuta, altresi', ad effettuare il
prelievo  del  campione  dei  foraggi essiccati al momento della loro
uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di
umidita' e del contenuto in proteine grezze totali.
   Al  momento  dell'uscita  dall'impresa  di  trasformazione sia dei
foraggi disidratati e/o essiccati al sole e macinati, sia dei foraggi
miscelati  con  materie  prime  diverse  da  quelle contemplate nella
presente   circolare,   occorre  pesare  la  partita  preventivamente
numerata e prelevare un campione della stessa.
   Se  l'entita'  di  tale  partita  e'  uguale  o  inferiore  a  100
tonnellate,  il  prelievo  riguarda  la  totalita' della quantita' in
uscita;  nel  caso inverso il prelievo deve essere effettuato su ogni
100 tonnellate o frazione di esse.
   In  caso  di  uscita o di miscelazione di piu' partite di qualita'
uniforme,  e  cioe' di partite composte dalle stesse specie aventi il
medesimo  contenuto  di  umidita'  e  proteine  e  con un peso totale
inferiore  o uguale a 100 tonnellate, viene prelevato un campione per
ogni partita.
   Nel caso in cui i foraggi essiccati vengano miscelati nell'impresa
di trasformazione, con materie prime diverse da quelle contemplate al
punto  2)  della  presente  circolare,  il prelievo dei campioni deve
essere effettuato prima della miscelazione.
   La  presa del campione e' effettuata secondo il metodo di cui alla
direttiva  della Commissione del 1 marzo 1976 (76/371/CEE), mentre la
determinazione  dei valori dell'umidita' e delle proteine deve essere
effettuata  rispettivamente secondo i metodi definiti nelle direttive
della  Commissione  del 18 novembre 1971 (71/393/CEE) e del 27 aprile
1972 (72/199/CEE).
   A  tal  proposito,  si precisa che il prelievo dei campioni di cui
trattasi  deve  riguardare tutte le partite di prodotto finito per le
quali sono presentate le domande di aiuto.
   A questo fine, le singole partite prodotte devono risultare
   identificabili   con   l'apposizione  su  di  esse  di  un  numero
   progressivo.
Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi per singola
partita e per singola specie di prodotto deve essere eseguito secondo
le  disposizioni  di cui al decreto interministeriale 20 aprile 1978,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165
del  15  giugno  1978,  in  contraddittorio  tra  il  funzionario  di
controllo ed il rappresentate delle ditte interessate.
   Inoltre,  gli stessi campioni, in quattro esemplari, devono essere
cartellinati  e  piombati;  due  si  essi,  recanti  il  numero della
relativa  partita,  sono  inviati  presso i laboratori degli Istituti
pubblici  che  saranno indicati dall'EIMA in sede di emanazione delle
disposizioni  complementari di competenza, mentre i restanti campioni
sono conservati dall'impresa interessata.
   Il  tenore  di  umidita'  e  quello  di  proteine  totali  vengono
determinati  secondo  i  vigenti  metodi ufficiali di analisi per gli
alimenti  destinati  ad  uso  zootecnico. Nel referto di analisi deve
essere  dichiarato che l'accertamento e' stato eseguito conformemente
alle  disposizioni riguardanti detti metodi ufficiali. Subito dopo il
campionamento  e  prima  ancora  dell'esito delle analisi, le partite
dalle   quali   sono   stati  prelevati  i  campioni  possono  uscire
dall'impresa.
   I  risultati  delle  analisi hanno valore vincolante e le relative
spese sono a carico dell'impresa di trasformazione interessata.
   Gli  aiuti  potranno essere erogati per le sole partite di foraggi
essiccati che dalle analisi risultino conformi ai requisiti richiesti
dalla presente circolare.
   13) QUANTITA'  MASSIMA  GARANTITA  (QMG) COMUNITARIA E NAZIONALE -
       PENALITA' IN CASO DI SUPERAMENTO
   Al  fine di contenere la produzione di foraggi essiccati, e' stata
istituita,  con  riferimento  alle  quantita'  medie  prodotte  nella
Comunita'  nelle  campagne  di commercializzazione 1992/93 e 1993/94,
una  quantita'  massima  garantita comunitaria (QMG) pari a 4.394.000
tonnellate   per  i  foraggi  disidratati  e  una  quantita'  massima
garantita  comunitaria  (QMG) pari a 443.500 tonnellate per i foraggi
essiccati al sole e macinati.
   Le suddette quantita' massime garantite sono state ripartite fra i
singoli  Stati  membri  in  funzione  della  media  delle  rispettive
produzioni constatate nelle campagne di commercializzazione 1992/93 e
1993/94.
   Le  quantita'  massime  garantite  di  foraggi da disidratare e di
foraggi  essiccati  al  sole  da  macinare  attribuite all'Italia per
singola campagna di commercializzazione sono, rispettivamente, pari a
523.000 tonnellate e 162.000 tonnellate.
   Qualora,  nel  corso  di  una  campagna di commercializzazione, la
quantita'  di  foraggi  essiccati  prodotti  nella Comunita' e per la
quale  un  aiuto  e'  stato  richiesto  superi  la  quantita' massima
garantita comunitaria fino al 5%, l'importo unitario dell'aiuto viene
ridotto,   in   tutti   gli   Stati   membri,  della  percentuale  di
splafonamento constatata.
   Qualora,  invece,  lo  splafonamento  constatato  della  quantita'
massima  garantita  comunitaria  risulti  superiore  al 5%, l'importo
dell'aiuto  viene  ulteriormente ridotto negli Stati membri in cui la
produzione ha superato la rispettiva quantita' nazionale garantita
   maggiorata    del   5%   in   misura   proporzionale   all'entita'
   dell'eccedenza.
L'importo delle riduzioni in causa e' determinato dalla
Commissione  dell'Unione  Europea  successivamente  al  31  maggio di
ciascun anno, secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento
(CE) n. 603/95 del Consiglio.
   14) TOLLERANZE E PENALITA'
   Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che la
quantita'  di  foraggi  essiccati  indicata  in una o piu' domande di
aiuto  risulti  inferiore a quella effettivamente uscita dall'impresa
di trasformazione, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base della
quantita'  effettivamente  uscita  diminuita di due volte l'eccedenza
riscontrata.
   Nell'ipotesi  in  cui  l'eccedenza di cui trattasi e' superiore al
20%  della quantita' effettivamente uscita dall'impresa, nessun aiuto
e' concesso.
   Le disposizioni sopra richiamate in ordine ai limiti di tolleranza
non  trovano  applicazione  nel  caso  di  falsa  dichiarazione  resa
deliberatamente o formulata per negligenza grave.
   Infatti:
   - Nel caso di falsa indicazione di quantita' in una o piu' domande
di  aiuto formulata per negligenza grave, l'impresa di trasformazione
e' esclusa dall'aiuto per dette domande;
   -  nell'ipotesi  di  falsa  indicazione di quantita' in una o piu'
domande   di   aiuto,   formulata   deliberatamente,   l'impresa   di
trasformazione e' esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di
commercializzazione  in  causa,  in  relazione  alla  domanda  o alle
domande  contestate e, per quella successiva, nel limite delle stesse
quantita' oggetto di penalizzazione.
   15) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
   La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti
derivanti   dall'attuazione  della  nuova  organizzazione  comune  di
mercato  illustrata  nella  presente circolare, trova un temperamento
nel  caso  di constatate cause di forza maggiore in quanti invocabili
ai sensi della regolamentazione comunitaria.
   Detta  regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di
forza maggiore:
   a)  il  decesso  dei  soggetti  abilitati ad agire nell'ambito del
sistema del regime di aiuto;
   b) l'incapacita' professionale di lunga durata degli stessi;
   c)   l'espropriazione  della  dotazione  di  trasformazione  e  di
conservazione dell'impresa, a condizione che detta espropriazione non
fosse  prevedibile  al  momento  della presentazione della domanda di
aiuto;
   d)  la  calamita'  naturale grave che colpisce in misura rilevante
gli impianti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti.
   I  casi  di  forza  maggiore (e la relativa documentazione) devono
essere  notificati,  con  comunicazione  scritta,  all'EIMA, entro il
termine  di  dieci  giorni  lavorativi a decorrere dal momento in cui
l'interessato e' in condizione di poter adempiere a tale obbligo.
   Nel   caso   in  cui  al  punto  a)  e'  chiaro  che  quest'ultima
disposizione  non  si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti
sopra  descritti  agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un
termine   ragionevole   da   stabilire  dall'EIMA  sulla  base  della
particolare  situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa,
e,  in  ogni  caso,  in  relazione  alla  necessita' della tempestiva
effettuazione dei controlli.
   Anche  la fattispecie considerata al punto b), non puo' comportare
l'ampliamento  del termine in misura illimitata, trovando la causa di
forza  maggiore  in  questione  una insuperabile limitazione connessa
all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli.
   Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentito
l'EIMA,  dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
-  Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali -
d'intesa con le Autorita' comunitarie.
   E'   bene,   comunque,   rilevare,   a   tal   proposito,  che  la
determinazione  di  casi  diversi da quelli espressamente considerati
dalla   regolamentazione  comunitaria  dovra'  essere  ispirata  alle
indicazioni  che  la  Commissione  CEE con comunicazione C (88) 1696,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/259
del  6/10/1988,  ha ritenuto di dover fornire ai fine di orientare in
tal senso gli Stati membri.
   In  pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti
principi:
   -  la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale
del  rispetto  rigoroso  della  normativa  vigente  e  va,  pertanto,
interpretata ed applicata in modo restrittivo;
   -  la  forza  maggiore  non  costituisce  un principio generale di
diritto  ma,  in  casi  eccezionali, puo' essere considerata come una
concretizzazione  del  principio di proporzionalita', alle condizioni
rigorose  determinate  dalla  giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunita' Europee;
   -  le  prove,  richieste  agli  interessati  che invocano la forza
maggiore, devono essere incontestabili.
   16) MISURE TRANSITORIE
   Il regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione,
abroga i regolamenti n. 1528/78 e n. 2743/78.
   Tuttavia,  le  disposizioni  di  detti  regolamenti, relative alla
gestione    dell'aiuto    in    vigore   durante   la   campagna   di
commercializzazione  1994/95, restano in vigore fino alla definizione
dei  rapporti  concernenti  le  domande di aiuto correlate alla detta
campagna di commercializzazione.
   Le  disposizioni  di  cui  al titolo II del regolamento 603/95 del
Consiglio,  relative agli scambi con i Paesi terzi, entrano in vigore
dal 1 luglio 1995.
                      *************************
   L'EIMA comunica alla Commissione CE e contestualmente al Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
delle  politiche  comunitarie  ed  internazionali - Ufficio cereali e
piante  proteiche, tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art.
15  del  regolamento  della  Commissione,  in corso di pubblicazione,
rispettando lo scadenzario dallo stesso previsto.
                      *************************
   Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare,
so fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
   Si  pregano  gli  Assessorati,  gli  Uffici e le Organizzazioni in
indirizzo  di  voler,  con  ogni  mezzo  disponibile, dare la massima
diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte di conti il 4 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 74

     ---->  vedere modelli da pag. 49 a pag. 50 della G.U. <----


NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DA ALLEGARE AI

                 CONTRATTI DEI FORAGGI DA ESSICCARE
Domanda di compensazione al reddito (Reg. CEE n. 1765/92)

Riportare  il  numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito
presentata ed il relativo anno di presentazione.



QUADRO A - AZIENDA



SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda agricola)

Riquadro 1.

Indicare  la  partita  IVA,  il  cognome  o  la  ragione  sociale del
produttore.  Se  trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il
nome,  il  sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di
nascita  e  la  sigla automobilistica della provincia di nascita (per
Roma  indicare RM). Tutte le informazioni dovranno essere riferite al
produttore.

Riquadro 2. DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare  i  dati  relativi  al domicilio (se persona fisica) oppure
alla sede legale (se persona giuridica) del produttore.

SEZ. II (Dati identificativi dell'impresa di trasformazione)

Riquadro 1. IMPRESA DI TRASFORMAZIONE

Indicare  la  partita  IVA  e  la  ragione  sociale  dell'impresa  di
trasformazione (o dell'acquirente).

Riportare  inoltre  i dati relativi all'ubicazione dell'impresa o dei
magazzini di stoccaggio dell'acquirente.



QUADRO B - DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO



Riquadro 1.

Barrare  la  casella  corrispondente  al  tipo  di  destinazione  del
prodotto indicato in domanda.

Riquadro 2. MODALITA' DI CESSIONE DEL PRODOTTO

Barrare  la  casella  corrispondente  alla  modalita' di cessione del
prodotto  indicato in domanda e riportare la superficie interessata a
tale produzione.

Riquadro 3.

Riportare,  negli  appositi  spazi,  la  superficie  totale aziendale
espressa  in  ettari  ed  are, e la superficie totale a foraggere (da
essiccare), sommando le superfici indicate nei quadri B allegati.

Riquadro 4.

Riportare  il  numero  totale  di  modelli  FE1  allegati al presente
modello.



QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI INTERESSATE ALLA


PRODUZIONE DI FORAGGI DA ESSICCARE



Riportare la Partita IVA e/o il Codice Fiscale del produttore.

Riquadro 1. COMUNE

Indicare  il  codice  Istat  della  provincia  e del comune in cui e'
ubicata la particella; indicare inoltre, per esteso, la denominazione
del comune.

Riquadro 2. CASI PARTICOLARI

Nel  caso  in  cui  si  e'  a conoscenza dei dati catastali ovvero la
particella    e'    interessata    da   un   frazionamento   avvenuto
successivamente  al  31.12.93  indicarne  il  motivo  utilizzando  la
seguente codifica:

1 = riordino fondiario;

2 = zona coperta da segreto militare;

3 = uso civico;

4 = zona demaniale;


5 = particella  interessata  da  frazionamento  in data successiva al
31.12.1993;

6 = ex-catasto austroungarico (catasto tabellare).

Si   rammenta   di   allegare   alla   domanda   una   documentazione
giustificativa.

Riquadro 3. DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali e' presente)

- numero del foglio di mappa;

- numero della particella;

- eventuale subalterno.

Riquadro 4. TIPO DI CONDUZIONE

Indicare  il  tipo  di  conduzione  della  particella  utilizzando  i
seguenti codici:

1 - in proprieta';

2 - a mezzadria;

3 - in affitto;

4 - altre forme.

Riquadro 5. SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA

Indicare  la superficie catastale della particella espressa in ettari
ed are.

Riquadro 7. SUPERFICI A FORAGGERE

Indicare  nella  colonna  "Cod." la foraggera coltivata utilizzando i
seguenti codici:

1 - erba medica;

2 - trifoglio;

3 - lupinella;

4 - lupino;

5 - veccia;

6 - altri prodotti simili.

Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioe'
riferita alla stessa foraggera) le superficie utilizzata, espressa in
ettari ed are.

Una particella deve quindi essere indicata piu' di una volta se su di
essa insistono colture foraggere diverse.