Disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.(GU n.88 del 14-4-1995)
Vigente al: 14-4-1995
Agli assessorati agricoltura delle
regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di
Trento e Bolzano
All'Ente per gli interventi nel
mercato agricolo - E.I.M.A.
Agli enti regionali di sviluppo
agricolo delle regioni
Agli ispettorati provinciali
dell'agricoltura delle regioni
Agli ispettorati provinciali
dell'alimentazione delle regioni
Al Ministero delle finanze -
Dipartimento delle dogane e imposte
indirette - Direzione centrale
servizi doganali - Div. XI S.D.
Al Ministero del commercio con
l'estero - Direzione generale
import/export - Divisione IV
Alle prefetture
Alla Confederazione nazionale dei
coltivatori diretti
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Al Coordinamento organizzazioni
professionali agricole italiane
A tutte le altre organizzazioni
professionali agricole
All'Associazione nazionale
disidratatori foraggi verdi
All'Associazione nazionale
sfarinatori fieni
All'Associazione nazionale per gli
alimenti zootecnici (Assalzoo)
A seguito dell'accordo politico raggiunto nel corso del negoziato
relativo ai prezzi agricoli e alle misure connesse applicabili per la
campagna di commercializzazione 1994/95, il Consiglio dei Ministri
dell'Agricoltura dell'Unione Europea ha adottato il regolamento (CE)
n. 603/95 del 21 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
CE n. L/63 del 21 marzo 1995, modificato con regolamento in corso di
pubblicazione, con il quale viene istituita una nuova organizzazione
comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che, a partire
dalla campagna di commercializzazione 1995/96, sostituisce quella
contemplata dai regolamenti (CEE) n. 1117/78, fatta eccezione per gli
articoli 7 e 8 che restano un vigore fino al 30 giugno 1995, e n.
1417/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con il regolamento della Commissione in corso di pubblicazione,
sono state determinate le modalita' di applicazione della predetta
organizzazione comune dei mercati.
Sulla base della precitata normativa comunitaria, che consiste in
un regime di aiuto alle imprese di trasformazione dei foraggi freschi
e/o essiccati al sole da macinare, sono adottate le disposizioni
nazionali di cui alla presente circolare che sostituiscono quelle
precedentemente emanate in materia.
1) IMPORTO, CORRESPONSIONE E ANTICIPAZIONE DELL'AIUTO
1a. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti 13) e 14),
detto aiuto e' fissato in 68,83 ECU/tonn per i foraggi disidratati,
per i prodotti disidratati ed i concentrati di proteine e, in 38,64
ECU/tonn per i foraggi essiccati al sole e macinati.
Nel caso di una miscela, che esce dall'impresa, ottenuta con
materie prime diverse da quelle sopra contemplate, l'aiuto puo'
essere richiesto solo per le quantita' di foraggi essiccati in essa
contenute.
Nel caso di foraggi che escono dall'impresa, contenenti sostanze
leganti, l'aiuto puo' essere richiesto solo per la quota dei foraggi
impiegati.
1b. E' consentita, su specifica richiesta dell'impresa interessata
e prescindendo dalla costituzione di deposito cauzionale,
l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto nella misura del 60% dei
predetti importi, e cioe' 41,30 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui
al successivo punto 2), ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e
da macinare per i quali detto anticipo e' fissato a 23,18 ECU/tonn.
L'anticipazione in causa puo' essere richiesta nella misura
dell'80% degli importi globali dell'aiuto di cui sopra e cioe' pari a
55,06 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad
esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali
l'anticipazione stessa e' pari a 30,91 ECU/tonn.
In quest'ultimo caso, l'impresa di trasformazione dei foraggi deve
costituire un deposito cauzionale a favore dell'EIMA presso uno degli
Istituti di credito riconosciuti dallo stesso Ente, trasmettendo a
quest'ultimo apposita dichiarazione rilasciata da uno degli Istituti
in causa.
L'importo di detto deposito cauzionale e' pari a 13,76 ECU/tonn
per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad esclusione dei
foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali l'importo di
detto deposito e' pari a 7,73 ECU/tonn.
L'EIMA, sulla base dei riscontri effettuati dall'organo regionale
di controllo competente per territorio, procede al versamento
dell'anticipazione solo nel caso in cui risulta accertato il diritto
dell'impresa di trasformazione a percepire l'aiuto comunitario di cui
trattasi.
Tuttavia, su specifica richiesta dell'impresa di trasformazione
interessata, l'anticipazione puo' essere corrisposta prima che sia
stato verificato il diritto del trasformatore all'aiuto comunitario,
a condizione che sia stata effettuata, a favore dell'EIMA, la
costituzione di un deposito cauzionale di importo pari
all'anticipazione richiesta maggiorato del 10%.
In quest'ultimo caso, la garanzia prestata copre qualsiasi altra
eventualmente costituita in relazione alle domande di anticipo, il
cui accoglimento e' subordinato alla verifica del diritto all'aiuto.
Al momento in cui e' accertata la sussistenza del diritto
all'aiuto, l'importo del deposito cauzionale a favore dell'EIMA e'
ricondotto, nella misura di 13,76 ECU/tonn e 7,73 ECU/tonn
rispettivamente per i foraggi disidratati ed essiccati al sole.
Conseguentemente, la cauzione eccedente, prestata in funzione
dell'anticipazione effettuata in assenza dell'accertamento del
diritto all'aiuto, viene svincolata immediatamente, mentre la parte
restante viene confermata e svincolata solo al momento della
liquidazione del saldo.
E' bene precisare che, anche nell'ambito del regime di
anticipazione sopra descritto, una domanda in tal senso puo' essere
presentata solo a partire dal momento dell'uscita del prodotto
dall'impresa di trasformazione.
Si fa riserva di eventuali, ulteriori disposizioni complementari
che potrebbero essere adottate dalla Commissione CE in ordine allo
svincolo delle cauzioni sopra descritte.
L'importo dell'anticipo e' versato entro 90 giorni a decorrere
dalla data di deposito della relativa domanda.
Gli importi definitivi sono determinati dalla Commissione CE,
sulla base delle informazioni ricevute, entro il 31 maggio successivo
alla fine della campagna di commercializzazione in causa, dagli Stati
membri in ordine alle quantita' globali di foraggi essiccati per le
quali e' stato riconosciuto il diritto all'aiuto con riferimento alla
campagna in questione.
L'eventuale saldo di detto aiuto e' corrisposto entro 60 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' Europee del provvedimento che determina l'aiuto
definitivo.
In sede di determinazione del saldo, si terra' conto
dell'applicazione delle penalita' di cui ai successivi punti 10), 13)
e 14).
Qualora, per effetto dell'applicazione delle penalita' di cui
sopra, l'importo totale dell'aiuto spettante all'impresa di
trasformazione risulti inferiore a quello versato in anticipo,
quest'ultima provvede al rimborso della somma eccedente percepita.
A tal fine, nella domanda di aiuto di cui al punto 9), nel caso
che la stessa comporti una richiesta di anticipazione, l'impresa di
trasformazione avra' cura di sottoscrivere l'impegno a restituire, su
richiesta dell'EIMA, le somme eccedenti secondo i tempi e le
modalita' dallo stesso Ente determinati.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE
A) Ad eccezione dei prodotti definiti all'allegato I del
regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio e dei prodotti da foraggio
da questi ultimi ottenuti, tranne il lupino dolce fino alla
fioritura, rientrano nella categoria dei foraggi disidratati i
seguenti prodotti:
COD. N.C. ex 1214 10 00: - Farina ed agglomerati in forma di pellets,
di erba medica essiccata artificialmente con il
calore;
COD. N.C. ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99: - erba medica, lupinella,
trifoglio, lupino, vecce ed altri simili
prodotti da foraggio disidratati mediante
essiccamento artificiale con il calore, esclusi
il fieno e i cavoli da foraggio, nonche' i
prodotti contenenti fieno,
B) La categoria dei prodotti disidratati e' cosi' determinata:
COD. N.C. ex 2309 90 98: - prodotti disidratati ottenuti
esclusivamente da residui solidi e da succhi
risultanti dalla preparazione dei concentrati di
proteine di cui al successivo punto D).
C) Rientrano nella categoria dei foraggi essiccati al sole e
macinati i seguenti prodotti:
COD. N.C. ex 1214 10 00: - farina ed agglomerati in forma di pellets,
di erba medica altrimenti essiccata e macinata;
COD. N.C. ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99: - erba medica, lupinella,
trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di
prato e ginestrino altrimenti essiccati e
macinati.
D) Rientrano nella categoria dei concentrati di proteine i
seguenti prodotti:
COD. N.C. ex 2309 90 98: - concentrati di proteine ottenuti da succo
di erba e di erba medica.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto comunitario, i
prodotti di cui alla lettera A), ad esclusione di quelli che abbiano
subito un processo di macinazione per i quali l'umidita' massima e'
fissata al 12%, devono rispondere ai seguenti requisiti:
- umidita' massima 14%
- proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%
I prodotti di cui alla lettera B) devono rispondere ai seguenti
requisiti:
- umidita' massima 12%
- proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%
I prodotti di cui al punto C) devono rispondere ai seguenti
requisiti:
- umidita' massima 12%
- proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%
I prodotti di cui al punto D) devono rispondere ai seguenti
requisiti:
- umidita' massima 12%
- proteine grezze totali su sostanza secca minimo 45%
3) CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al punto
2), lettere A), B), C) e D) della presente circolare ha inizio il 1
aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.
Pertanto, la campagna di commercializzazione 1995/96 inizia il 1
aprile 1995 e termina il 31 marzo 1996.
4) FATTO GENERATORE DEL TASSO DI CONVERSIONE AGRICOLO
Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo in moneta
nazionale dell'importo dell'aiuto espresso in ECU, interviene alla
data alla quale i prodotti, di cui al punto 2) della presente
circolare, escono dall'impresa di trasformazione.
Si considerano usciti dall'impresa i prodotti:
a) che lascino come tali i locali od altri luoghi ubicati entro il
recinto fisicamente delimitato dell'impresa di trasformazione;
oppure:
- quando i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati
entro detto recinto, ogni luogo di deposito all'esterno di
esso che offre sufficienti garanzie per il controllo dei
foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente
riconosciuto dall'EIMA;
- nel caso di una unita' mobile di disidratazione,
l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi
disidratati sono immagazzinati dalla persona che ha effettuato
la disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle
condizioni di cui al trattino precedente;
b) che lascino i locali o luoghi di deposito di cui alla lettera
a) dopo essere stati miscelati con materie prime diverse da quelle
menzionate all'articolo 1 del precitato regolamento (CE) n. 603/95 e
diverse da quelle utilizzate come sostanze leganti, nel caso in cui
la miscela venga prodotta all'interno dell'impresa di trasformazione
ai fini della fabbricazione di alimenti composti per animali, e che,
al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione,
- siano di qualita' sana, leale e mercantile, conformemente alle
esigenze dell'immissione in commercio per l'alimentazione animale;
- presentino le caratteristiche seguenti:
- tenore massimo di umidita':
12% per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che
abbiano subito un processo di macinazione, i concentrati di
proteine ed i prodotti disidratati;
14% per gli altri foraggi disidratati;
- tenore minimo di proteine grezze totali su sostanza secca:
15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed
i prodotti disidratati;
45% per i concentrati di proteine.
I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione non
possono essere reimmessi all'interno della stessa, di ogni altra
impresa o luogo di immagazzinamento di cui alla lettera a).
Tuttavia, per la sola campagna di commercializzazione 1995/96 i
foraggi essiccati usciti da un'impresa possono essere immessi nei
locali di un'altra impresa a condizione che questa operazione sia
effettuata sotto il controllo e alle condizioni stabilite dall'organo
regionale competente per territorio.
A tal fine, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare al
predetto organo il giorno in cui saranno effettuate le relative
operazioni.
L'organo regionale di controllo, tenuto conto dei precedenti
impegni assunti, puo' richiedere che la verifica abbia luogo in
giorni diversi da quelli programmati dall'impresa.
5) TITOLARITA' DEL DIRITTO ALL'AIUTO
L'aiuto di cui trattasi compete, nel rispetto delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria e dalla presente circolare, alle
imprese di trasformazione dei prodotti elencati alle lettere A), B),
C) e D), ripresi al precedente punto 2), che rientrino in una delle
seguenti categorie:
a) imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi
da essiccare;
b) imprese che lavorano la propria produzione oppure, in caso di
associazione di produttori, quella dei soci;
c) imprese che sono approvvigionate da persone fisiche o
giuridiche che presentino le garanzie previste al successivo punto 8)
dedicato alla procedura di "riconoscimento" e che abbiano stipulato
contratti con produttori di foraggi da essiccare;
d) imprese che lavorano la produzione in conto terzi e cioe' per
conto dei produttori agricoli singoli od associati.
Nel richiamare la particolare attenzione dei produttori non
trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria
alle imprese di trasformazione e di cui l'agricoltore dovrebbe tener
conto in sede di contrattazione, si rileva che taluni prodotti di
base, da avviare alla trasformazione, sono stati, a seguito della
riforma della Politica Agricola Comune, inseriti nel contesto del
regime di aiuti al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.
In base all'art. 2, paragr. 1 del regolamento (CEE) n. 2780/92, la
corresponsione dell'importo di compensazione puo' essere
legittimamente erogato solo a condizione che nessun'altra domanda di
aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima
campagna di commercializzazione.
Pertanto, nella medesima campagna, l'impresa agricola che
trasforma il prodotto conseguito in azienda, non puo' beneficiare,
contestualmente, dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 603/95 del
Consiglio e della compensazione di cui al precitato regolamento (CEE)
n. 1765/92, con riferimento alla stessa superficie.
Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un
trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi del
regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, non puo'
validamente presentare domanda di compensazione di cui al regolamento
(CEE) n. 1765/92, in quanto, a fronte del prodotto conseguito sulla
superficie in causa, il trasformatore beneficia di uno specifico
aiuto per tonnellata di materia prima trasformata.
Pertanto, il produttore:
a) o dichiara la superficie investita ad uno dei prodotti di cui
all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 ai fini della
corresponsione dell'aiuto al reddito da questo previsto, ed in tal
caso la superficie in causa e la materia prima su di essa ottenuta
non puo' costituire oggetto di aiuto ai sensi della normativa
comunitaria di cui alla presente circolare;
b) o cede la materia prima al trasformatore di foraggi essiccati
ai fini dello specifico aiuto, astenendosi dal presentare, a fronte
della superficie in causa, la richiesta di compensazione di cui al
suddetto regolamento (CEE) n. 1765/92;
c) o cede la materia prima al trasformatore, rappresentando a
quest'ultimo di aver richiesto la compensazione al reddito di cui al
gia' citato regolamento (CEE) n. 1765/92 che esclude il diritto del
trasformatore all'aiuto previsto per i foraggi essiccati.
In sede di accertamento in campo, l'organo regionale di controllo
a cio' preposto avra' cura di redigere apposito verbale, in
contraddittorio con la parte interessata, che evidenzi in quale delle
tre situazione sopra rappresentate si colloca il coltivatore.
Nello stesso verbale dovranno essere riportati gli estremi degli
eventuali contratti di cessione dei foraggi verdi o essiccati al sole
da macinare, dai quali risulti in modo inequivoco se la cessione in
questione e' effettuata nell'ambito di una delle fattispecie di cui
alle lettere b) a c).
Una copia di detto verbale va rimessa agli acquirenti di foraggi e
alle imprese di trasformazione riconosciuti dall'EIMA.
Per tener conto della deroga, che rinvia alla campagna di
commercializzazione 1996/97 la procedura di riconoscimento delle
imprese di trasformazione, la predetta notifica, nel corso della
campagna 1995/96, sara' effettuata a cura dell'organo regionale di
controllo nei riguardi di tutte le imprese al momento operanti nel
rispettivo territorio.
Un'altra copia del medesimo verbale va rimessa all'EIMA che avra'
cura di effettuare i controlli incrociati tra le domande di
compensazione al reddito e le domande di aiuto presentate nell'ambito
del regime oggetto della presente circolare, in modo che sia
salvaguardato il principio secondo il quale per la stessa superficie
e per la medesima campagna non puo' che essere accordato un solo
aiuto.
E' appena il caso di richiamare l'attenzione dei produttori
interessati che, nel caso di cessione all'impresa di trasformazione
di materie prime per le quali non e' stata richiesta la compensazione
al reddito, devono aver cura, nel loro interesse, di stabilire,
nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che
tenga conto del beneficio accordato dalla Comunita' ai
trasformatori.
Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei
conseguenti accertamenti, l'EIMA provvedera' ad organizzare le
procedure di verifica necessarie collegate al sistema integrato di
gestione e di controllo di cui ai regolamenti n. 3508/92 e n.
3887/92.
Per una piu' efficace azione di controllo, le imprese di
trasformazione interessate sono tenute a trasmettere l'allegato alla
presente circolare, denominato "modello FE", debitamente compilato e
sottoscritto, all'organismo regionale competente e all'EIMA, entro il
15 settembre di ogni anno.
E' bene, comunque, precisare che nel caso di un'impresa agricola
trasformatrice, che chiede l'erogazione della compensazione al
reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 e/o utilizza le stesse
superfici ai fini dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'aiuto specifico
alla produzione di foraggi essiccati, si applicano la disposizione
secondo la quale nessun aiuto e' concesso, nonche' le penalita'
supplementari previste in tal caso.
6) SOGGETTI DESTINATARI DEL REGIME DI AIUTO
Il regime di aiuto per i foraggi essiccati riguarda i soggetti
seguenti:
a) l'impresa di trasformazione dei foraggi verdi o essiccati al
sole e da macinare che abbia stipulato un contratto di acquisto per
detti prodotti con:
- il produttore agricolo
- l'acquirente di foraggi da essiccare;
b) l'acquirente che abbia stipulato un contratto di acquisto della
materia prima con uno e piu' produttori di foraggi verdi e/o
essiccati al sole e da macinare, ai fini della successiva rivendita
all'impresa di trasformazione;
c) il coltivatore che abbia stipulato con l'impresa di
trasformazione un contratto di lavorazione della produzione di
foraggi verdi e/o essiccati al sole, ottenuta su terreni di sua
pertinenza, in vista della riconsegna allo stesso coltivatore sotto
forma di prodotto trasformato.
7) DEFINIZIONE DI "IMPRESA DI TRASFORMAZIONE", DI "ACQUIRENTE DI
FORAGGI DA ESSICCARE" E DI "PARTITA DI FORAGGI"
L'art. 2, parr. 2, 3 e 4 del regolamento della Commissione in
corso di pubblicazione, fornisce la definizione di impresa di
trasformazione, di acquirente di foraggi e di partita di foraggi.
- E' considerata impresa di trasformazione dei prodotti definiti
alle lettere A), B), C) e D) del precedente punto 2) della presente
circolare, l'impresa debitamente riconosciuta dall'Ente per gli
Interventi nel Mercato Agricolo, che effettui:
a) o la disidratazione dei foraggi freschi utilizzando un
essiccatore che risponda ai seguenti requisiti:
- temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93 (gradi)
C;
- durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a
tre ore;
- in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di
ciascuno strato non superiore ad un metro;
b) o la macinazione dei foraggi essiccati al sole;
c) o la fabbricazione di concentrati di proteine ottenuti a
partire da succhi di erba e di erba medica.
- E' considerato acquirente di foraggi da essiccare e da macinare
la persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta dall'Ente per
gli Interventi nel Mercato Agricolo, che acquisti presso i produttori
agricoli i foraggi freschi da disidratare e/o quelli essiccati al
sole e da macinare in vista della successiva consegna all'impresa di
trasformazione.
- Per partita si intende una quantita' pesata di foraggi
disidratati, eventualmente macinati, o essiccati al sole e macinati,
di qualita' uniforme in ordine alle specie botaniche di appartenenza,
al tasso di umidita' e al contenuto proteico, che esce in un'unica
volta dall'impresa di trasformazione.
8) RICONOSCIMENTO DELL'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE E DELL'ACQUIRENTE
DI FORAGGI DA ESSICCARE
Sono considerate imprese di trasformazione e acquirenti di foraggi
da essiccare riconosciuti le persone fisiche o giuridiche
direttamente responsabili di un'impresa di trasformazione o
commerciale che abbiano concluso contratti di acquisto e vendita dei
prodotti indicati alle lettere A), B), C) e D) del punto 2) della
presente circolare.
Ai fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo,
e' stata istituita una apposita procedura di riconoscimento sia
dell'impresa di trasformazione che dell'acquirente di foraggi da
essiccare, e sono state determinate le modalita', le condizioni e i
criteri del riconoscimento stesso.
A) Impresa di trasformazione
Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione deve
depositare presso l'EIMA apposita domanda, entro il 31 marzo di ogni
anno.
Copia di detta domanda va presentata entro lo stesso termine
all'organo regionale di controllo competente per territorio.
L'EIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dal
predetto organo, adottera' il conseguente provvedimento.
Detta impresa, ai fini del riconoscimento, deve disporre:
- di impianti tecnici idonei alle operazioni di trasformazione
prescelte (fabbricazione di concentrati di proteine e/o
disidratazione dei foraggi verdi, eventualmente macinati, e/o
macinazione dei foraggi essiccati al sole);
- di una capacita' minima di immagazzinaggio determinata in
relazione alle potenzialita' di trasformazione;
- nel caso di trasformazioni plurime, di locali di deposito che
consentano di tenere tra loro separati i foraggi disidratati,
eventualmente macinati, i concentrati di proteine e i foraggi
essiccati al sole macinati.
Le disposizioni relative al riconoscimento e quelle complementari
a tal riguardo emanate dall'EIMA troveranno applicazione a partire
dal 1 aprile 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del
regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione.
Indipendentemente dalla disposizione di cui sopra, l'impresa di
cui trattasi e' obbligata a rispettare, fin dalla campagna 1995/96, e
ad assumere, rispettivamente, le seguenti condizioni e impegni:
- depositare contestualmente, entro il 31 agosto successivo
all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, presso
l'organo regionale di controllo competente per territorio:
a) i contratti di acquisto della materia prima;
b) una copia, debitamente compilata, per la parte di rispettiva
competenza, dal coltivatore e dal trasformatore e dagli stessi
sottoscritta, dell'allegato alla presente circolare, denominato
"modello FE". Un'altra copia di detto modello va rimessa, entro la
stessa data, a cura del trasformatore, all'EIMA;
- tenere una specifica contabilita' di magazzino giornaliera da
cui risultino:
a) le specie e le qualita' di foraggi freschi destinate alla
disidratazione ed, eventualmente, degli essiccati al sole, acquistate
e pesate sistematicamente al momento dell'entrata nell'impresa.
Tuttavia, l'adempimento della pesatura, limitatamente alla
campagna di commercializzazione 1995/96, non e' richiesto qualora
l'impresa di trasformazione non disponga di apposita apparecchiatura
di pesatura. Cio' significa che le imprese prive di detta
apparecchiatura devono munirsene obbligatoriamente a partire dal 1
aprile 1996;
b) le quantita' e la qualita' dei foraggi disidratati e/o macinati
e dei concentrati di proteine al momento dell'uscita dall'impresa di
trasformazione. Nel caso si tratti di trasformazione o macinazione di
prodotti mediante l'utilizzazione di un impianto mobile, le quantita'
di foraggi possono essere stimate in base alle relative superfici
effettivamente seminate.
Il tenore medio di umidita' delle quantita' di foraggi da
disidratare viene determinato, per differenza, tra le quantita' di
foraggi verdi utilizzate e quelle dei relativi prodotti finiti.
Inoltre, detta contabilita' di magazzino deve riportare:
- la percentuale di umidita' constatata per i foraggi da
disidratare ed eventualmente da macinare e per i foraggi essiccati al
sole da macinare;
- il riferimento al contratto e/o alla dichiarazione di consegna
di cui al successivo punto 10);
- la data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa
con l'indicazione delle quantita' riferite a ciascuna data di
uscita; - il numero progressivo relativo a ciascuna partita
campionata;
- le giacenze di foraggi essiccati presenti nell'impresa alla fine
di ciascuna campagna di commercializzazione.
Le imprese di trasformazione hanno l'obbligo di tenere una
contabilita' di magazzino giornaliera separata per ciascuna delle
seguenti produzioni:
- foraggi disidratati ed eventualmente macinati;
- foraggi essiccati al sole e macinati;
- concentrati di proteine;
- prodotti disidratati.
Nel caso in cui la produzione riguardi materie prime disidratate
ed eventualmente macinate diverse da quelle previste al precedente
punto 2) della presente circolare, l'impresa di trasformazione e'
obbligata a tenere per tale produzione una contabilita' di magazzino
ugualmente separata;
- consentire, in qualsiasi momento, l'accesso ai propri impianti
agli incaricati del controllo, agevolandone al massimo l'azione di
accertamento;
- tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni
effettuate, nonche' una copia dei contratti di acquisto e vendita e
ogni altro documento, anche di ordine contabile-finanziario, utile ai
fini del controllo.
B) Acquirente di foraggi da essiccare
Ai fini del riconoscimento, l'acquirente di foraggi da essiccare
e/o da macinare deve depositare presso l'EIMA, entro il 31 maggio di
ogni anno, apposita domanda.
Copia di detta domanda va presentata entro lo stesso termine
all'organo regionale di controllo competente per territorio.
L'EIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dal
predetto organo, adottera' il conseguente provvedimento.
Detto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a:
- fornire adeguate garanzie sul piano finanziario, indicate
dall'EIMA, inerenti alla capacita' di rispettare gli obblighi
derivanti dal regime in causa;
- depositare presso l'organo regionale di controllo competente per
territorio i contratti stipulati con i produttori di foraggi verdi
e/o di foraggi essiccati al sole da macinare.
In questa ipotesi, l'acquirente di foraggi e' tenuto a rimettere i
contratti in questione al trasformatore, almeno quindici giorni prima
del 31 agosto successivo all'inizio della campagna di
commercializzazione in causa, nonche' l'allegato alla presente
circolare, denominato "modello FE", debitamente compilato dal
produttore nella parte di sua pertinenza e dallo stesso
sottoscritto;
- tenere un registro di carico e scarico, debitamente vidimato
dall'organo regionale di controllo competente per territorio, dei
prodotti in questione con la annotazione degli acquisti e delle
vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonche' l'indicazione,
per ciascuna partita, della quantita', del riferimento al contratto
stipulato con il produttore che ha consegnato la merce e, se del
caso, dell'impresa di trasformazione destinataria della stessa;
- mettere a disposizione dell'organo regionale di controllo
competente per territorio e dell'EIMA, la propria contabilita'
finanziaria;
- agevolare le operazioni di controllo necessarie.
Nel caso in cui un'impresa di trasformazione o un acquirente di
foraggi da essiccare manchi di osservare una i piu' condizioni o
impegni sopra citati, l'EIMA, tenuto conto della gravita'
dell'inadempienza, revoca il riconoscimento accordato per un periodo
minimo di un anno e massimo di tre.
Il predetto Ente provvedera' ad adottare, con proprio
provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai
fini della piu' corretta ed efficace gestione del regime di cui
trattasi.
9) DOMANDA DI AIUTO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Al fine di poter beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del
regolamento (CE) n. 630/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione
e' tenuta a presentare una domanda debitamente compilata e
sottoscritta.
La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo
le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
La domanda deve essere depositata presso l'organo regionale di
controllo competente per territorio entro 45 giorni successivi alla
fine del mese nel quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa
di trasformazione.
Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla
data di scadenza del termine suindicato, l'importo dell'aiuto e'
ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda in
questione e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso,
all'aiuto di cui trattasi. Detta disposizione non si applica qualora
il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui e'
detto al successivo punto 15).
Tuttavia, le domande di aiuto, concernenti una determinata
campagna di commercializzazione in nessun caso possono essere
validamente depositate oltre il 15 aprile successivo alla fine di
detta campagna.
La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi:
- nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;
- partita IVA o codice fiscale del richiedente;
- quantita' di foraggi essiccati per le quali l'aiuto e'
richiesto, suddivise per partita;
- qualita' dei foraggi essiccati con riferimento al tenore di
umidita' e di proteine;
- numero progressivo attribuito alla partita di foraggi essiccati;
- data di uscita di dette quantita' dall'impresa di
trasformazione;
- data di pesatura e di campionamento della partita;
- dichiarazione concernente l'avvenuto prelevamento del campione
per ciascuna partita, regolarmente pesata, al momento dell'uscita dei
foraggi dall'impresa, contrassegnando detto campione con il numero di
identificazione della relativa partita;
- impegno a restituire le somme che, al momento della
determinazione del saldo, risultino eccedenti rispetto all'eventuale
anticipazione dell'aiuto concordato.
10) CONTRATTO DI ACQUISTO E DICHIARAZIONE DI CONSEGNA
I contratti di acquisto dei foraggi verdi da essiccare o dei
foraggi essiccati al sole da macinare devono riportare almeno le
seguenti indicazioni:
- nome, cognome, indirizzo delle parti contraenti;
- partita IVA o codice fiscale dei contraenti;
- data di stipula;
- durata di validita';
- la superficie investita e il cui raccolto deve essere consegnato
da parte del produttore o da parte dell'acquirente all'impresa di
trasformazione;
- il prezzo da pagare al produttore;
- le modalita' di pagamento del prezzo di cessione e le modalita'
di consegna del prodotto;
- le specie dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al
sole da macinare con l'indicazione della produzione prevedibile;
- l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi
da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli
elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato
"modello FE".
Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto di
trasformazione per conto terzi, detto "contratto speciale di
lavorazione" concluso con un singolo produttore agricolo, oppure se
si tratti di un'associazione, con uno o piu' dei suoi aderenti, tale
contratto deve, in aggiunta alle informazioni sopra indicate,
contenere i seguenti elementi:
- le quantita' stimate di prodotto finito da riconsegnare al
proprietario della materia prima;
- le spese di lavorazione da addebitare al proprietario dei
foraggi trasformati;
- una clausola che obblighi il trasformatore, che e' l'unico
beneficiario del diritto all'aiuto, a trasferire, non appena
riscosso, l'importo di detto aiuto al proprietario dei foraggi
oggetto di trasformazione.
Qualora un'impresa trasformi la propria produzione, o in caso di
un'associazione, quella dei suoi aderenti, in luogo del contratto
deve essere redatta apposita dichiarazione di consegna che preveda
almeno i seguenti elementi:
- la data di consegna del prodotto o eventualmente una data
indicativa se la consegna ha luogo successivamente alla data del suo
deposito;
- le quantita' di foraggi ricevuti o da ricevere;
- le specie botaniche dei foraggi da trasformare;
- nome, cognome ed indirizzo del socio aderente, nel caso di
associazione che effettua la consegna;
- partita IVA o codice fiscale delle parti;
- l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi
da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli
elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato
"modello FE".
Qualora un'impresa di trasformazione dei foraggi si approvvigioni
presso un'"acquirente riconosciuto", la dichiarazione di consegna
deve contenere almeno i seguenti elementi:
- nome, cognome, indirizzo delle parti;
- partita IVA o codice fiscale delle parti;
- il numero di identificazione attribuito dall'EIMA all'acquirente
riconosciuto;
- la data di consegna del prodotto oppure una data indicativa,
qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione e' stata
presentata;
- le quantita' di foraggi ricevute o da ricevere, ripartite
secondo i contratti conclusi tra gli "acquirenti riconosciuti" e i
produttori agricoli fornitori della merce, con l'annotazione del
numero di riferimento di detti contratti;
- le specie di foraggi verdi da trasformare e quelle dei foraggi
essiccati al sole da macinare;
- l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi
da trasformare o essiccate al sole da macinare sulla base degli
elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato
"modello FE".
I contratti di cui trattasi devono essere conclusi per iscritto
almeno 15 giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei
foraggi essiccati al sole da macinare e, in ogni caso, entro il 31
luglio successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in
causa.
Una copia dei contratti e/o delle dichiarazioni sopra menzionati,
unitamente ad un elenco riepilogativo delle particelle agricole
interessate alla coltivazione dei prodotti in causa, deve essere
depositata presso l'organo regionale di controllo competente per
territorio, al piu' tardi alla data del 31 agosto successivo
all'inizio della campagna di commercializzazione.
Quest'ultimo elenco deve essere rimesso in copia anche all'EIMA.
Salvo documentate cause di forza maggiore, il ritardo nella
presentazione di tali documenti, comporta la riduzione dell'aiuto,
nella percentuale dell'1%, per ogni giorno lavorativo se il ritardo
non supera complessivamente i 20 giorni.
Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, il contratto e/o
la dichiarazione di consegna sono irricevibili e non si fa luogo
all'erogazione dell'aiuto richiesto.
11) ORGANI DI CONTROLLO
Al controllo delle operazioni concernenti la concessione
dell'aiuto comunitario di cui trattasi, sono deputati l'Ente per gli
Interventi nel Mercato Agricolo (EIMA) ed i seguenti Uffici locali a
suo tempo designati, nel contesto del pregresso aiuto comunitario ai
foraggi essiccati, dalle Regioni e di cui all'art. 3 del D.M. 30
giugno 1982 e che, ad ogni buon fine, si precisano qui di seguito:
- nella provincia autonoma di Bolzano al locale ispettorato
provinciale dell'agricoltura;
- nella provincia autonoma di Trento all'assessorato
dell'agricoltura;
- nelle regione Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna ai
rispettivi assessorati all'agricoltura;
- nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, ai
rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;
- nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori
decentrati dell'agricoltura, gia' ispettorati provinciali
dell'agricoltura;
- nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici
provinciali dell'agricoltura;
- nelle province della regione Toscana alle rispettive
amministrazioni provinciali: assessorati agricoltura;
- nelle province della regione Marche ai servizi decentrati
agricoltura, foreste e alimentazione, gia' ispettorati provinciali
agricoltura;
- nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai
rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.
12) CONTROLLI
a) Controlli amministrativi
L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le
domande di aiuto presentate in modo da garantire il rispetto delle
condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle
disposizioni della presente circolare, avendo cura di accertare che
le domande di aiuto in questione non si riferiscano a quantita' di
materie prime ottenute su superfici per le quali e' stata
contestualmente richiesta la compensazione al reddito o i premi per
la zootecnia previsti rispettivamente dai regolamenti (CEE) nn.
1765/92 e 805/68 e successive modifiche ed integrazioni.
In pratica, l'EIMA verifichera', sulla base della documentazione
fornita dall'organo regionale di controllo competente per territorio,
che la domanda di aiuto:
- sia stata debitamente compilata, sottoscritta e contenga tutti i
dati, le informazioni e la documentazione richiesti;
- sia pervenuta entro il termine fissato;
- sia ritenuta attendibile sia sotto il profilo del corretto
rispetto delle condizioni di ammissibilita', sia in ordine
all'assenza di motivi ostativi alla sua accoglibilita'.
b) Controlli fisici
Gli organi regionali di controllo di cui al punto 11 sono tenuti
ad effettuare sopralluoghi presso i trasformatori, presso gli
acquirenti di foraggi e presso i produttori agricoli.
Detti controlli sono effettuati attraverso la procedura del
campionamento, devono riguardare almeno il 10% delle domande di aiuto
presentate e vertere, in particolare, sulla verifica di tutte le
informazioni fornite dall'impresa e rappresentate nei capitoli
precedenti della presente circolare.
Il campione di cui sopra e' determinato sulla base dei seguenti
elementi:
- importo dell'aiuto richiesto;
- sua evoluzione in rapporto agli anni precedenti;
- natura ed entita' delle irregolarita' riscontrate in sede di
sopralluogo negli anni precedenti.
In aggiunta al campione di cui sopra, nel programma di controllo
devono essere inserite:
- tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami
svolti in sede amministrativa, abbiano dato luogo a dubbi circa
l'esattezza dei dati in essa contenuti;
- tutte le domande di aiuto inoltrate dalle nuove imprese
riconosciute nel corso del loro primo anno di attivita'.
L'organo regionale di controllo competente per territorio e'
tenuto in ogni caso a verificare, con periodicita' mensile, per
ciascuna impresa riconosciuta:
- la contabilita' di magazzino;
- le giacenze di magazzino dei foraggi essiccati;
- la contabilita' fiscale.
Lo stesso organo di controllo procede parimenti al prelievo di
campioni nella misura almeno del 5% del volume dei foraggi, sia per
quanto concerne quelli disidratati e/o macinati, sia per quanto
concerne gli stessi prodotti miscelati con materie prime diverse da
quelle contemplate nella presente circolare.
L'organo regionale di controllo, inoltre, e' tenuto a verificare,
almeno una volta per ciascuna campagna di commercializzazione, tutta
la documentazione finanziaria giustificativa delle operazioni
realizzate dalle imprese riconosciute.
L'esito degli accertamenti effettuati dovra' risultare da apposito
verbale redatto in contraddittorio con la parte interessata.
c) Adempimenti dell'impresa di trasformazione ai fini del
controllo
Al fine della piu' efficace azione di controllo, l'impresa che
trasformi i prodotti di cui alle lettere A), B), C) e D) del punto 2)
della presente circolare, avra' cura di effettuare, in caso di
attivita' che comporti da un lato la disidratazione ed eventualmente
la macinazione dei foraggi e/o fabbricazione dei concentrati di
proteine e dall'altro la macinazione dei foraggi essiccati al sole,
le relative lavorazioni in locali adeguatamente separati.
I prodotti ottenuti dalle lavorazioni sopra richiamate devono
essere immagazzinati in luoghi adeguatamente separati.
Inoltre, e' vietato miscelare fra loro, all'interno dei locali
dell'impresa di trasformazione, un prodotto di un gruppo con un
prodotto dell'altro gruppo sopra menzionati.
L'impresa e' obbligata a comunicare all'organo regionale di
controllo competente per territorio, con almeno sei giorni lavorativi
di anticipo, l'uscita dei foraggi disidratati ed eventualmente
macinati e dei foraggi essiccati al sole e macinati, precisando le
prevedibili date di uscita e le quantita' di ciascuna partita
preventivamente identificata, attraverso numerazione progressiva.
Le imprese di trasformazione sono tenute a mettere a disposizione
dell'organo regionale di controlo competente per territorio, nonche'
dell'EIMA, la documentazione concernente:
- gli elementi che consentono di determinare la loro capacita' di
lavorazione;
- le quantita' di combustibile presenti nell'impresa all'inizio ed
alla fine del periodo di produzione dei foraggi essiccati;
- le ore di funzionamento degli essiccatoi ed eventualmente dei
mulini per la macinazione degli essiccati al sole;
- l'acquisto del combustibile ed il consumo dell'energia elettrica
durante la campagna di lavorazione.
Nel caso di un'impresa di trasformazione che venda i propri
prodotti, essa mette a disposizione dell'organo regionale di
controllo le fatture di vendita dei foraggi essiccati dalle quali
risultino in particolare:
- la quantita', la specie, nonche' il tenore di umidita' e di
proteine contenuti nei prodotti venduti;
- il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente di detti
prodotti.
Nel caso di un'impresa di trasformazione che lavori le materie
prime appartenenti ai propri soci, ai quali i prodotti finiti sono
riconsegnati, i buoni di uscita e ogni altro documento contabile
riconosciuto dall'organo regionale di controllo dai quali risulti in
particolare:
- la quantita', la specie, nonche' il tenore di umidita' e di
proteine contenuti nei prodotti venduti;
- il cognome, il nome e l'indirizzo di detti soci.
Nel caso di un'impresa di trasformazione, che produca foraggi
essiccati per conto di un agricoltore al quale gli stessi sono
consegnati, le fatture delle spese di lavorazione dalle quali risulti
in particolare:
- la quantita', la specie, nonche' il tenore di umidita' e di
proteine contenuti nei prodotti in causa;
- il cognome, il nome e l'indirizzo dell'agricoltore interessato.
L'impresa di trasformazione e' tenuta, altresi', ad effettuare il
prelievo del campione dei foraggi essiccati al momento della loro
uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di
umidita' e del contenuto in proteine grezze totali.
Al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione sia dei
foraggi disidratati e/o essiccati al sole e macinati, sia dei foraggi
miscelati con materie prime diverse da quelle contemplate nella
presente circolare, occorre pesare la partita preventivamente
numerata e prelevare un campione della stessa.
Se l'entita' di tale partita e' uguale o inferiore a 100
tonnellate, il prelievo riguarda la totalita' della quantita' in
uscita; nel caso inverso il prelievo deve essere effettuato su ogni
100 tonnellate o frazione di esse.
In caso di uscita o di miscelazione di piu' partite di qualita'
uniforme, e cioe' di partite composte dalle stesse specie aventi il
medesimo contenuto di umidita' e proteine e con un peso totale
inferiore o uguale a 100 tonnellate, viene prelevato un campione per
ogni partita.
Nel caso in cui i foraggi essiccati vengano miscelati nell'impresa
di trasformazione, con materie prime diverse da quelle contemplate al
punto 2) della presente circolare, il prelievo dei campioni deve
essere effettuato prima della miscelazione.
La presa del campione e' effettuata secondo il metodo di cui alla
direttiva della Commissione del 1 marzo 1976 (76/371/CEE), mentre la
determinazione dei valori dell'umidita' e delle proteine deve essere
effettuata rispettivamente secondo i metodi definiti nelle direttive
della Commissione del 18 novembre 1971 (71/393/CEE) e del 27 aprile
1972 (72/199/CEE).
A tal proposito, si precisa che il prelievo dei campioni di cui
trattasi deve riguardare tutte le partite di prodotto finito per le
quali sono presentate le domande di aiuto.
A questo fine, le singole partite prodotte devono risultare
identificabili con l'apposizione su di esse di un numero
progressivo.
Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi per singola
partita e per singola specie di prodotto deve essere eseguito secondo
le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 1978,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165
del 15 giugno 1978, in contraddittorio tra il funzionario di
controllo ed il rappresentate delle ditte interessate.
Inoltre, gli stessi campioni, in quattro esemplari, devono essere
cartellinati e piombati; due si essi, recanti il numero della
relativa partita, sono inviati presso i laboratori degli Istituti
pubblici che saranno indicati dall'EIMA in sede di emanazione delle
disposizioni complementari di competenza, mentre i restanti campioni
sono conservati dall'impresa interessata.
Il tenore di umidita' e quello di proteine totali vengono
determinati secondo i vigenti metodi ufficiali di analisi per gli
alimenti destinati ad uso zootecnico. Nel referto di analisi deve
essere dichiarato che l'accertamento e' stato eseguito conformemente
alle disposizioni riguardanti detti metodi ufficiali. Subito dopo il
campionamento e prima ancora dell'esito delle analisi, le partite
dalle quali sono stati prelevati i campioni possono uscire
dall'impresa.
I risultati delle analisi hanno valore vincolante e le relative
spese sono a carico dell'impresa di trasformazione interessata.
Gli aiuti potranno essere erogati per le sole partite di foraggi
essiccati che dalle analisi risultino conformi ai requisiti richiesti
dalla presente circolare.
13) QUANTITA' MASSIMA GARANTITA (QMG) COMUNITARIA E NAZIONALE -
PENALITA' IN CASO DI SUPERAMENTO
Al fine di contenere la produzione di foraggi essiccati, e' stata
istituita, con riferimento alle quantita' medie prodotte nella
Comunita' nelle campagne di commercializzazione 1992/93 e 1993/94,
una quantita' massima garantita comunitaria (QMG) pari a 4.394.000
tonnellate per i foraggi disidratati e una quantita' massima
garantita comunitaria (QMG) pari a 443.500 tonnellate per i foraggi
essiccati al sole e macinati.
Le suddette quantita' massime garantite sono state ripartite fra i
singoli Stati membri in funzione della media delle rispettive
produzioni constatate nelle campagne di commercializzazione 1992/93 e
1993/94.
Le quantita' massime garantite di foraggi da disidratare e di
foraggi essiccati al sole da macinare attribuite all'Italia per
singola campagna di commercializzazione sono, rispettivamente, pari a
523.000 tonnellate e 162.000 tonnellate.
Qualora, nel corso di una campagna di commercializzazione, la
quantita' di foraggi essiccati prodotti nella Comunita' e per la
quale un aiuto e' stato richiesto superi la quantita' massima
garantita comunitaria fino al 5%, l'importo unitario dell'aiuto viene
ridotto, in tutti gli Stati membri, della percentuale di
splafonamento constatata.
Qualora, invece, lo splafonamento constatato della quantita'
massima garantita comunitaria risulti superiore al 5%, l'importo
dell'aiuto viene ulteriormente ridotto negli Stati membri in cui la
produzione ha superato la rispettiva quantita' nazionale garantita
maggiorata del 5% in misura proporzionale all'entita'
dell'eccedenza.
L'importo delle riduzioni in causa e' determinato dalla
Commissione dell'Unione Europea successivamente al 31 maggio di
ciascun anno, secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento
(CE) n. 603/95 del Consiglio.
14) TOLLERANZE E PENALITA'
Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che la
quantita' di foraggi essiccati indicata in una o piu' domande di
aiuto risulti inferiore a quella effettivamente uscita dall'impresa
di trasformazione, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base della
quantita' effettivamente uscita diminuita di due volte l'eccedenza
riscontrata.
Nell'ipotesi in cui l'eccedenza di cui trattasi e' superiore al
20% della quantita' effettivamente uscita dall'impresa, nessun aiuto
e' concesso.
Le disposizioni sopra richiamate in ordine ai limiti di tolleranza
non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione resa
deliberatamente o formulata per negligenza grave.
Infatti:
- Nel caso di falsa indicazione di quantita' in una o piu' domande
di aiuto formulata per negligenza grave, l'impresa di trasformazione
e' esclusa dall'aiuto per dette domande;
- nell'ipotesi di falsa indicazione di quantita' in una o piu'
domande di aiuto, formulata deliberatamente, l'impresa di
trasformazione e' esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di
commercializzazione in causa, in relazione alla domanda o alle
domande contestate e, per quella successiva, nel limite delle stesse
quantita' oggetto di penalizzazione.
15) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti
derivanti dall'attuazione della nuova organizzazione comune di
mercato illustrata nella presente circolare, trova un temperamento
nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanti invocabili
ai sensi della regolamentazione comunitaria.
Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di
forza maggiore:
a) il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del
sistema del regime di aiuto;
b) l'incapacita' professionale di lunga durata degli stessi;
c) l'espropriazione della dotazione di trasformazione e di
conservazione dell'impresa, a condizione che detta espropriazione non
fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di
aiuto;
d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante
gli impianti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti.
I casi di forza maggiore (e la relativa documentazione) devono
essere notificati, con comunicazione scritta, all'EIMA, entro il
termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
l'interessato e' in condizione di poter adempiere a tale obbligo.
Nel caso in cui al punto a) e' chiaro che quest'ultima
disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti
sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un
termine ragionevole da stabilire dall'EIMA sulla base della
particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa,
e, in ogni caso, in relazione alla necessita' della tempestiva
effettuazione dei controlli.
Anche la fattispecie considerata al punto b), non puo' comportare
l'ampliamento del termine in misura illimitata, trovando la causa di
forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa
all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli.
Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentito
l'EIMA, dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
- Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali -
d'intesa con le Autorita' comunitarie.
E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la
determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati
dalla regolamentazione comunitaria dovra' essere ispirata alle
indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/259
del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fine di orientare in
tal senso gli Stati membri.
In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti
principi:
- la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale
del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto,
interpretata ed applicata in modo restrittivo;
- la forza maggiore non costituisce un principio generale di
diritto ma, in casi eccezionali, puo' essere considerata come una
concretizzazione del principio di proporzionalita', alle condizioni
rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunita' Europee;
- le prove, richieste agli interessati che invocano la forza
maggiore, devono essere incontestabili.
16) MISURE TRANSITORIE
Il regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione,
abroga i regolamenti n. 1528/78 e n. 2743/78.
Tuttavia, le disposizioni di detti regolamenti, relative alla
gestione dell'aiuto in vigore durante la campagna di
commercializzazione 1994/95, restano in vigore fino alla definizione
dei rapporti concernenti le domande di aiuto correlate alla detta
campagna di commercializzazione.
Le disposizioni di cui al titolo II del regolamento 603/95 del
Consiglio, relative agli scambi con i Paesi terzi, entrano in vigore
dal 1 luglio 1995.
*************************
L'EIMA comunica alla Commissione CE e contestualmente al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio cereali e
piante proteiche, tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art.
15 del regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione,
rispettando lo scadenzario dallo stesso previsto.
*************************
Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare,
so fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in
indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima
diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.
Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte di conti il 4 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 74
----> vedere modelli da pag. 49 a pag. 50 della G.U. <----
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DA ALLEGARE AI
CONTRATTI DEI FORAGGI DA ESSICCARE
Domanda di compensazione al reddito (Reg. CEE n. 1765/92)
Riportare il numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito
presentata ed il relativo anno di presentazione.
QUADRO A - AZIENDA
SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda agricola)
Riquadro 1.
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del
produttore. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il
nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di
nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per
Roma indicare RM). Tutte le informazioni dovranno essere riferite al
produttore.
Riquadro 2. DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure
alla sede legale (se persona giuridica) del produttore.
SEZ. II (Dati identificativi dell'impresa di trasformazione)
Riquadro 1. IMPRESA DI TRASFORMAZIONE
Indicare la partita IVA e la ragione sociale dell'impresa di
trasformazione (o dell'acquirente).
Riportare inoltre i dati relativi all'ubicazione dell'impresa o dei
magazzini di stoccaggio dell'acquirente.
QUADRO B - DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO
Riquadro 1.
Barrare la casella corrispondente al tipo di destinazione del
prodotto indicato in domanda.
Riquadro 2. MODALITA' DI CESSIONE DEL PRODOTTO
Barrare la casella corrispondente alla modalita' di cessione del
prodotto indicato in domanda e riportare la superficie interessata a
tale produzione.
Riquadro 3.
Riportare, negli appositi spazi, la superficie totale aziendale
espressa in ettari ed are, e la superficie totale a foraggere (da
essiccare), sommando le superfici indicate nei quadri B allegati.
Riquadro 4.
Riportare il numero totale di modelli FE1 allegati al presente
modello.
QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI INTERESSATE ALLA
PRODUZIONE DI FORAGGI DA ESSICCARE
Riportare la Partita IVA e/o il Codice Fiscale del produttore.
Riquadro 1. COMUNE
Indicare il codice Istat della provincia e del comune in cui e'
ubicata la particella; indicare inoltre, per esteso, la denominazione
del comune.
Riquadro 2. CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui si e' a conoscenza dei dati catastali ovvero la
particella e' interessata da un frazionamento avvenuto
successivamente al 31.12.93 indicarne il motivo utilizzando la
seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al
31.12.1993;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tabellare).
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione
giustificativa.
Riquadro 3. DATI CATASTALI
Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali e' presente)
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.
Riquadro 4. TIPO DI CONDUZIONE
Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i
seguenti codici:
1 - in proprieta';
2 - a mezzadria;
3 - in affitto;
4 - altre forme.
Riquadro 5. SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA
Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari
ed are.
Riquadro 7. SUPERFICI A FORAGGERE
Indicare nella colonna "Cod." la foraggera coltivata utilizzando i
seguenti codici:
1 - erba medica;
2 - trifoglio;
3 - lupinella;
4 - lupino;
5 - veccia;
6 - altri prodotti simili.
Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioe'
riferita alla stessa foraggera) le superficie utilizzata, espressa in
ettari ed are.
Una particella deve quindi essere indicata piu' di una volta se su di
essa insistono colture foraggere diverse.