Disposizioni di modifica della circolare n. D/478 del 10 agosto 1994 concernenti il rinvio al 31 maggio della data limite per le semine di mais e di sorgo e al 15 giugno per le semine di mais dolce, nonche' l'ampliamento della lista delle varieta' di colza ammissibili alla compensazione al reddito.(GU n.88 del 14-4-1995)
Vigente al: 14-4-1995
Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane A tutte le altre organizzazioni professionali agricole All'Associazione interprofessionale semi oleosi - AISO Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali All'Associazione maiscoltori All'Associazione italiana industriali prodotti alimentari La Commissione CE, con regolamento in corso di pubblicazione, ha provveduto a prorogare, in via permanente, la data limite di semina del mais e del sorgo dal 15 maggio al 31 maggio antecedente la campagna di commercializzazione. Il provvedimento in causa e' applicabile: per il mais nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Toscana ed in tutta l'area settentrionale del Paese; per il sorgo nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna. Pertanto, in deroga alla disposizione di cui all'art. 10, par. 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92 che prevede la data del 15 maggio antecedente il raccolto quale termine ultimo per l'effettuazione delle semine, i produttori interessati, che abbiano presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna (31 marzo per la campagna di commercializzazione 1995-96), potranno effettuare le semine di mais e di sorgo entro la data limite del 31 maggio. Detti produttori di mais e di sorgo non saranno peraltro tenuti a svolgere ulteriori adempimenti qualora le semine intervenute successivamente alla domanda iniziale di compensazione riguardino esattamente le superfici gia' indicate nella medesima domanda. Qualora, invece, intervengano modifiche rispetto alla superficie dichiarata in domanda, il produttore e' tenuto a depositare presso l'E.I.M.A. entro il 31 maggio una nuova domanda di compensazione contenente l'indicazione delle superfici effettivamente seminate, provvedendo a barrare l'apposita casella, prevista nel modello di domanda allegato alla circolare n. D/478 del 10 agosto 1994. A tal riguardo, si rileva che la suddetta variazione non puo' riguardare un numero di ettari superiore a quello dichiarato nella domanda iniziale e, pertanto, nell'ipotesi in cui venga presentata domanda in tal senso, la stessa e' ritenuta irricevibile. Per quanto concerne il mais dolce, il predetto regolamento (CE) da' facolta' agli Stati membri di consentire, prevedendo le adeguate misure complementari intese ad evitare duplicazione di aiuto, che la conferma di semina per detto prodotto intervenga al massimo entro il 15 giugno di ogni anno. L'amministrazione, per tener conto delle esigenze dei produttori e dell'industria di trasformazione del mais dolce, e' venuta nella determinazione di avvalersi di tale facolta'. In concreto, in tutto il territorio nazionale, i produttori di mais dolce che hanno presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna di commercializzazione (31 marzo 1995 per la campagna di commercializzazione 1995-96) potranno effettuare le relative semine entro il 15 giugno. Anche in questo contesto, sono applicabili le disposizioni sopra illustrate per il mais ed il sorgo in materia di conferma o meno delle intenzioni di semina manifestate al momento della presentazione della relativa domanda di compensazione al reddito. I produttori di mais dolce sono, altresi, tenuti a stipulare, nel periodo che va dalla data immediatamente successiva al deposito della domanda di compensazione al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 e fino al 31 maggio successivo, appositi contratti di coltivazione con le industrie di trasformazione nei quali, tra l'altro, deve essere indicato il numero di riferimento della domanda di compensazione ove risulta indicato il numero catastale delle particelle interessate che sara' preso in considerazione ai fini dei controlli in loco. Tuttavia, le disposizioni relative all'indicazione sopra richiesta non si applicano, per la sola campagna di commercializzazione 1995-96, nei riguardi dei contratti di coltivazione stipulati anteriormente al 31 marzo 1995. L'E.I.M.A., ai fini di una piu' incisiva azione di controllo che si impone nel contesto della coltivazione del mais dolce, avra' cura di disporre per l'effettuazione della verifica amministrativa di tutte le domande pervenute e di sottoporre a sopralluogo aziendale almeno il 20% di esse. La copia dei contratti in causa deve essere tenuta a disposizione dell'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. In assenza di detta documentazione, non si fa luogo alla compensazione al reddito prevista dal regolamento n. 1765/92, anche se tutte le altre condizioni previste nella richiamata circolare n. D/478 risultano pienamente rispettate. L'E.I.M.A., sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3887/92 concernente le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione relativo a talune regioni di aiuti comunitari, avra' cura di adottare tutte le misure complementari, ritenute necessarie per la migliore organizzazione ed efficacia dei controlli, utilizzando i dati disponibili nell'ambito del regime di aiuto di cui al regolamento n. 1765/92. Si coglie l'occasione per comunicare che la Commissione con recente regolamento, in corso di pubblicazione, ha ampliato la lista delle varieta' di colza ammissibili alla compensazione al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 aggiungendo le seguenti "cultivar": Acrobat, Ada, Agena, Akamar, Amber, Ambra, Angkor, Ark, Avant, Beryl, Calibra, Cannon, Casino', Cirrus, Colcan 36, Corporal, Dakini, Debut, Fingal, Grenat, Hansen, Hybridol, Ilona, John, Karola, Katarina, Konda, Kristina, Kulta, Kunto, Kurir, Lady, Liaison, Licosmos, Maskot, Melodi, Neptune, Nickel, Orelia, Orphee, Pallas, Paroll, Patriot, Per, Pisces, Plumbshot, Rapier, Rafaela, Rubis, Rudolf, Scorpio, Sisu, Solar e Tomahawk. Gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1995 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 75