Ammissione al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione e cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994.(GU n.89 del 15-4-1995)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici nonche' dei lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 gennaio 1995, la sospensione, fino al 30 giugno 1995, dell'applicazione di ogni disciplina normativa concernente i trattamenti pensionistici anticipati, rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, o per il collocamento a riposo d'ufficio, in base ai singoli ordinamenti; Visto l'art. 13, comma 10, della citata legge, che prevede, per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di trentacinque anni di contribuzione, la possibilita' di conseguire, a partire dal 1 gennaio 1995, i trattamenti pensionistici anticipati, previsti al comma 1 dello stesso articolo, compatibilmente con il limite massimo di onere pari a lire 500 miliardi per l'anno 1995 e secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Ritenuta l'urgenza di assicurare, in via prioritaria, l'accesso alla prestazione pensionistica ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1994 risultino per qualsiasi causa cessati dal servizio onde garantire ad essi adeguata protezione, riservando a successivo decreto interministeriale la regolamentazione di ulteriori casi di accesso al pensionamento anticipato in attuazione della previsione legislativa citata; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1995 possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato, rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con un'anzianita' contributiva o di servizio, alla data del 31 dicembre 1993, non inferiore a 35 anni, sempreche' risultino cessati dal servizio al 31 dicembre 1994. La cessazione deve essere attestata dalla dichiarazione di responsabilita' del datore di lavoro, sempreche' alla predetta data non prestino attivita' lavorativa. Tale condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza o, in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilita' dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato. La domanda, se non gia' presentata deve essere inoltrata alle amministrazioni di competenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 1995 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU p. Il Ministro del tesoro GIARDA Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 57