Revoca del finanziamento relativo all'intervento presentato dalla regione Veneto per l'attuazione del programma comunitario Envireg.(GU n.91 del 19-4-1995)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 90/c. 115/03, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee del 9 maggio 1990; Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990; Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale e' stato approvato il predetto programma operativo; Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunita' europea; Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, cosi' come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento; Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministero dell'ambiente; Visto il decreto 7 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 1993, con il quale, tra gli altri, e' stato approvato il seguente intervento presentato dalla regione Veneto: 1) "Impianto polifunzionale per il trattamento dei reflui zootecnici con integrazione di fanghi e residui prodotti da attivita' urbane, agricole e industriali con produzione di ammendante agricolo ed energia", per un importo pari a 3.000 milioni di lire; Preso atto della deliberazione della giunta regionale n. 5570 del 10 dicembre 1993, con la quale si modificavano le precedenti proprie deliberazioni relative alla approvazione dell'intervento di cui al precedente comma, proponendo al Ministero dell'ambiente di utilizzare la somma per altre opere da proporre successivamente; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento sopra richiamato; Decreta: Articolo unico 1. Il finanziamento relativo all'intervento richiamato in premessa, per un importo pari a 3.000 milioni di lire, e' revocato. 2. Le relative risorse finanziarie sono reinserite nelle disponibilita' del citato programma. Roma, 3 aprile 1995 Il Ministro: BARATTA