Approvazione del "servizio di certificazione a distanza" per il rilascio da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di certificati a richiedenti esterni.(GU n.91 del 19-4-1995)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 che estende alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la facolta' gia' accordata agli enti locali dall'art. 15-quinquies della legge 28 febbraio 1990, n. 38 di avvalersi di sistemi automatici per il rilascio diretto di certificati ai richiedenti, garantendo comunque l'assolvimento del relativo diritto di segreteria; Vista la legge 27 febbraio 1978, n. 49 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria; Vista la nota n. 125/94 del 2 novembre 1994 con cui la Societa' di informatica delle camere di commercio italiane (CERVED) ha chiesto di attivare un "servizio di certificazione a distanza" consistente nella localizzazione di terminali gestiti per conto delle singole camere di commercio dall'elaboratore centrale del sistema informatico delle camere di commercio medesime presso sedi di associazioni di categoria, di istituti bancari, di enti locali ed altri idonei enti ed organismi; Visto lo schema di convenzione diretta a regolare i rapporti tra le singole camere di commercio che adotteranno il servizio e ciascun soggetto esterno abilitato; Vista la connessa relazione amministrativa e tecnica dalla quale risulta che i certificati recheranno la firma chirografata del segretario generale o di un funzionario delegato e che gli stessi verranno rilasciati su carta colorata filigranata con uno specifico logo generalizzato distintivo del sistema di rilascio a distanza unitamente all'eventuale logo camerale, a richiesta della camera di commercio interessata; Ritenuto che i requisiti sopradescritti rispondono a quelli previsti dalla legge. Decreta: Art. 1. 1. Per il rilascio da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di certificati a richiedenti esterni e' approvato il "servizio di certificazione a distanza" di cui alla nota n. 125/94 del 2 novembre 1994 realizzato dalla Societa' di informatica delle camere di commercio italiane (CERVED), per conto delle stesse. 2. I segretari generali delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che adottano il servizio sovrintendono e verificano sotto la propria responsabilita' la regolarita' di funzionamento del servizio stesso e segnalano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il verificarsi di eventuali inconvenienti o malfunzionamenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 1995 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro di grazia e giustizia MANCUSO