Regime di importazione di alcuni prodotti siderurgici CECA originari dal Kazakistan per il primo semestre 1995. (Comunicato n. 4).(GU n.91 del 19-4-1995)
Si comunica che, in applicazione di quanto convenuto a Bruxelles a
seguito della decisione CECA 95/110 del 27 marzo 1995 (Gazzetta
Ufficiale L 80 dell'8 aprile 1995), vengono aperti i seguenti
contingenti comunitari per alcuni prodotti siderurgici CECA originari
del Kazakistan, validi per il primo semestre del corrente anno:
Categorie di prodotti secondo Ammontare per
la nomenclatura combinata tutta la Comunita'
(vedi allegato) (tonnellate)
A. Prodotti siderurgici CECA piatti................ 14.656
di cui:
A.1. Coils..................................... 9.382
A.2. Lamiere da treno.......................... 3.285
A.3. Altri prodotti piatti..................... 1.989
B. Prodotti siderurgici CECA lunghi................ 667
Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati
devono essere presentate alla Direzione generale import export -
divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta
Ufficiale italiana e fino al 28 aprile 1995. Tali domande potranno
essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilita'
esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della
conferma fornita dalla Commissione dell'Unione europea che avverra'
tenuto conto del principio "prima arrivato prima servito".
Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio
nazionale possono essere redatte su carta libera; quelle per
importazioni nel resto della Comunita' sul modello comunitario
allegato al citato comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
originale (o copia autenticata) del contratto di compravendita e
fattura proforma redatti su carta intestata;
certificato camerale in originale dal quale risulti che il
richiedente opera nel settore acciaio.
Nella domanda devono figurare i seguenti dati:
a) nome e indirizzo del venditore;
b) nome e indirizzo completo dell'importatore;
c) esatta designazione delle merci e indicazione del codice o
dei codici della nomenclatura combinata della comunita';
d) Paese di origine;
e) Paese di provenienza;
f) peso netto per voce della nomenclatura combinata della
Comunita';
g) valore cif alla frontiera comunitaria per ogni voce doganale
indicata;
h) eventualmente lo stato di seconda scelta o di declassamento
del o dei prodotti in questione;
i) la dogana prevista per lo sdoganamento.
La validita' delle licenze e' stabilita in quattro mesi dalla loro
data di emissione, con possibilita' di proroga.
Il sistema comunitario di gestione dei contingenti si basera',
come in passato, sulla distinzione tra nuovi operatori e operatori
tradizionali. Si intendono per tali quelli che abbiano effettuato
importazioni di uno qualsiasi dei prodotti originari del Kazakistan,
indicati nell'elenco allegato, per tre anni anche non consecutivi
nell'ambito del quinquennio 1990-94.
----> vedere Allegati da pag. 38 a pag. 42 della G.U. <----