Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.93 del 21-4-1995)
Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica, sede in Torino, unita' in Pallanzeno (Novara), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unita' in Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 30 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgru, sede in Lecco, unita' in Lecco, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cattaneo di Venanzio Cattaneo & C., sede in Monza (Milano), unita' di Monza (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1993 al 17 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aluminium, sede in Marghera (Venezia), unita' di Marghera (Venezia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderland, sede in Mezzolombardo (Trento), unita' in Mezzolombardo (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti alimentari Bribano, sede in Sedico (Belluno), unita' in Sedico (Belluno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 marzo 1995 al 14 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea tranviaria rapida - Opere civili, sede in Napoli, unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Star Daniel, sede in Teverola (Caserta), unita' in Teverola (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elam, sede in Pratola Peligna (L'Aquila), unita' in Controguerra (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maionchi la metalli industriale D.M.S., sede in Guamo di Capannori (Lucca), unita' in S. Giuliano Terme (Pisa), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 dicembre 1994, n. 16371. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Bianchino & Di Maio, sede in Montoro Inferiore (Avellino), unita' in Montoro Inferiore (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 luglio 1993 al 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Motrer, sede in Casoria (Napoli), unita' in Casoria (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cattaneo di Venanzio Cattaneo & C., sede in Monza (Milano), unita' di Monza (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Relco industriale, sede in Cirie' (Torino), unita' in Piossasco (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1994 al 1 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 luglio 1995 al 1 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Piano impianti di Piano & C., sede in Grugliasco (Torino), unita' in Grugliasco (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mafer, sede in Rivoli (Torino), unita' in Rivoli (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1994 al 19 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 novembre 1994 al 19 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio nocerino, sede in Mugnano (Napoli), unita' in Mugnano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federici & Sciaccaluga, sede in Genova, unita' in Genova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galfer, sede in Napoli, unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Consuelo moda, sede in Napoli, unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 marzo 1994 al 21 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imet, sede in Genova, unita' in Genova, Siracusa, Taranto e Venezia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.p.a. Icrot lavorazioni e servizi industriali - Gruppo ILVA, sede in Genova. Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot lavorazioni e servizi industriali - Gruppo ILVA, con sede in Genova, unita' nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot lavorazioni e servizi industriali - Gruppo ILVA, con sede di in Genova, unita' nazionali, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sidermontaggi, sede in Taranto, unita' di Taranto e Genova-Campi. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unita' di Taranto e Genova-Campi, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unita' di Taranto e Genova-Campi, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sidermontaggi, sede in Taranto, unita' di Bagnoli (Napoli). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unita' di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unita' di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo ILVA, sede in Napoli, unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo ILVA, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1 febbraio 1994; 4) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo ILVA, sede in Napoli, unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo ILVA, con sede in Napoli, unita' di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994; 5) e' approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta del Dalmine, sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara) per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; A seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 6) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine ILVA, con sede in Genova, unita' di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine ILVA, con sede in Genova, unita' di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine ILVA, con sede in Genova, unita' di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 7) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. ILVA, con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 8) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia' ILVA S.p.a., con sede in Roma e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia' ILVA S.p.a., con sede in Roma e unita' di Torino, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1 maggio 1994; 9) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia' ILVA S.p.a., con sede in Roma e unita' di Genova/Cornigliano. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia' ILVA S.p.a., con sede in Roma e unita' di Genova/Cornigliano, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1 giugno 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia' ILVA S.p.a., con sede in Roma e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 1 aprile 1994; 10) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni gia' ILVA S.p.a., con sede in Terni, unita' di Terni e Torino. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciai Speciali Terni gia' ILVA S.p.a., con sede in Terni, unita' di Terni e Torino, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. acciai speciali Terni gia' ILVA S.p.a., con sede in Terni, unita' di Terni e Torino, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 11) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo materiali, con sede in Roma, unita' di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo materiali, con sede in Roma, unita' di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo materiali, con sede in Roma, unita' di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 12) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unita' di Aosta, Ceriano L. (Milano) e Milano. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unita' di Aosta, Ceriano L. (Milano) e Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unita' di Aosta, Ceriano L. (Milano) e Milano, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 13) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sanac Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Genova, unita' di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa (Massa Carrara), Taranto e Vado Ligure (Savona). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanac Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Genova, unita' di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa (Massa Carrara), Taranto e Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanac Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Genova, unita' di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa (Massa Carrara), Taranto e Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 14) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con sede in Terni e unita' di Terni. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992, con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con sede in Terni e unita' di Terni, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992, con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con sede in Terni e unita' di Terni, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 15) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con sede in Terni e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con sede in Terni e unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con sede in Terni e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 16) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo). Parere comitato tecnico del 26 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 17) e' approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 18) e' approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. ILVA pali Dalmine - Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA pali Dalmine - Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA pali Dalmine - Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1 maggio 1994; 19) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. ILVA lamiere e tubi, con sede in Taranto, unita' di Genova/Campi, Taranto e uffici di Genova. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA lamiere e tubi, con sede in Taranto, unita' di Genova/Campi, Taranto e uffici di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA lamiere e tubi, con sede in Taranto, unita' di Genova/Campi, Taranto e uffici di Genova, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 20) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia) per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 21) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, sede in Dalmine (Bergamo), unita' di uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino, per i periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione del programma per riorganizazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 22) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo ILVA), sede in Pont St. Martin (Aosta), unita' di Pont St. Martin (Aosta). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo ILVA) con sede in Pont St. Martin (Aosta), unita' di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo ILVA), con sede in Pont St. Martin (Aosta), unita' di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 23) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. F.I.L.S., sede in Busano Canavese (Torino), unita' di Busano Canavese (Torino). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.L.S., sede in Busano Canavese (Torino), unita' di Busano Canavese (Torino) per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993; 24) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Lavezzari Gruppo ILVA laminati piani, sede in Varzi (Pavia), unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lavezzari Gruppo ILVA laminati piani, sede in Varzi (Pavia), unita' di Pomezia (Roma) per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1994; 25) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo ILVA, sede in Pero (Milano), unita' di Pero (Milano). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo ILVA, con sede in Pero (Milano), unita' di Pero (Milano) per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo ILVA, con sede in Pero (Milano), unita' di Pero (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 26) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, della ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services, sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services, sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 27) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. Alessio condotte Gruppo ILVA laminati piani, sede in La Loggia (Torino) unita' di La Loggia (Torino). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alessio condotte Gruppo ILVA laminati piani, sede in La Loggia (Torino) unita' di La Loggia (Torino) per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 maggio 1994; 28) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.p.a. Centro acciai Gruppo ILVA laminati piani, sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari) e Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Centro acciai Gruppo ILVA laminati piani, sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari) e Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994; 29) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.r.l. Arc Sipra, sede in Genova e unita' di Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arc Sipra, sede in Genova e unita' di Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1 aprile 1994; 30) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede in Napoli, unita' di Avellino e Napoli. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede in Napoli, unita' di Avellino e Napoli per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 maggio 1994; 31) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede in Napoli, unita' di Bari, Latina e Terni. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede in Napoli, unita' di Bari, Latina e Terni per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 32) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Merisid Gruppo ILVA laminati piani, sede in Acerra (Napoli) e unita' di Acerra (Napoli). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merisid Gruppo ILVA laminati piani, sede in Acerra (Napoli) e unita' di Acerra (Napoli) per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1 aprile 1994; A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merisid Gruppo ILVA laminati piani, sede in Acerra (Napoli) e unita' di Acerra (Napoli) per il periodo dal 1 ottobe 1994 al 31 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1 ottobre 1994; 33) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils Gruppo ILVA laminati piani, sede in Torino, unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils Gruppo ILVA laminati piani, sede in Torino, unita' di Torino, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 34) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unita' di Paderno Dugnano (Milano). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1 febbraio 1994; 35) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit C.S. lamiere, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit C.S. lamiere, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit C.S. lamiere, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 36) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Silpa tubi, con sede in Piobesi Torinese (Torino), unita' di Piobesi Torinese (Torino) e Racconigi (Torino). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Silpa tubi, con sede in Piobesi Torinese (Torino), unita' di Piobesi Torinese (Torino) e Racconigi (Torino), per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 aprile 1994; 37) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova, unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova, unita' nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova, unita' nazionali, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994, della ditta S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina). Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 223/1991, relativi al periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto 1994, della ditta S.p.a. Arsol, con sede in Roma e unita' di Bari, Calenzano (Firenze) e Latina. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 20 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Arsol, con sede in Roma, unita' di Bari, Calenzano (Firenze) e Latina, per il periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 20 febbraio 1993, contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 maggio 1994 al 17 maggio 1995, della ditta S.r.l. Edilter, sede in Bologna e unita' di Bologna, Roma, Napoli, Prato. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Roma, Napoli, Prato, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 18 maggio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Roma, Napoli, Prato, per il periodo dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 18 novembre 1994; 4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 223/1991, relativi al periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 21 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo, unita' di Arezzo, per il periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 30 agosto 1991, contributo addizionale: no; 5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unita' di Pisa. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa, unita' di Pisa, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 21 dicembre 1990, contributo addizionale: no; 6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unita' di Lucca. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 6 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca, unita' di Lucca, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 7 agosto 1991, contributo addizionale: no; 7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto e unita' di Grosseto. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 18 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto, unita' di Grosseto, per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 21 dicembre 1990, contributo addizionale: no; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Nuova Leoni, con sede in Forli' e unita' di Forli'. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Leoni, con sede in Forli' e unita' di Forli', per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1994 al 4 maggio 1995, della ditta S.r.l. Isud, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Isud, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 maggio 1994 al 4 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 5 maggio 1994; 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Isud, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 novembre 1994 al 4 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1994 con decorrenza 5 novembre 1994; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 23 maggio 1994; 12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo), per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Pirelli Coordinamento Pneumatici, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli coordinamento pneumatici, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli coordinamento pneumatici, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 3 luglio 1994; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 giugno 1993 al 20 settembre 1994, della ditta S.p.a. Database, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 gia' disposta con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Database, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993; 4) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 23 marzo 1994 al 6 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 7 agosto 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di enti centrali regionali Torino e enti centrali di Torino. Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di enti centrali regionali Torino e enti centrali di Torino, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di enti centrali regionali Torino e enti centrali di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 7 agosto 1994; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta S.p.a. ABB Industria, con sede in Milano e unita' di Vittuone S. S. Giovanni (Milano) Casoria (Napoli). Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Industria, con sede in Milano e unita' di Vittuone-S. S. Giovanni (Milano) Casoria (Napoli), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Industria, con sede in Milano e unita' di Vittuone-S. S. Giovanni (Milano) Casoria (Napoli), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Bandini B. di Bandini Aura e C., con sede in Dovadola (Forli') e unita' di Dovadola (Forli'), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 8 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Cesab carrelli elevatori (Gruppo Maccaferri), con sede in Bologna e unita' di Bologna. Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesab carrelli elevatori (Gruppo Maccaferri), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994; 7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesab carrelli elevatori (Gruppo Maccaferri), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 31 luglio 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Icelettro, con sede in Bologna e unita' di Bologna. Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icelettro, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icelettro, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unita' di Milano divisione ambiente. Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unita' di Milano divisione ambiente, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unita' di Milano divisione ambiente, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 31 luglio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 2) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1 aprile 1994; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unita' di Busano (Torino). Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unita' di Busano (Torino), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994. Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1994 con decorrenza 12 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio Edizioni, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 12 agosto 1993 all'11 agosto 1995, della ditta S.p.a. Nuova Editrice Avanti, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario i integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Editrice Avanti, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 e' prorogata dal 12 agosto 1994 all'11 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di inegrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armando Curcio editore (fallita il 21 febbraio 1994), con sede in Roma e unita' di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 2 maggio 1996, della ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, via Idrovore della Magliana. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, via Idrovore della Magliana, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. L'Avvisatore marittimo, con sede in Genova e unita' di Genova. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. L'Avvisatore Marittimo, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, via Tomacelli. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, via Tomacelli, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 23 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Valpadana, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unita' di S. Martino in Rio (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 19 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valpadana, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unita' di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valpadana, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unita' di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 17 luglio 1994 al 16 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1994 con decorrenza 17 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Magh, con sede in Grigno (Trento) e unita' di Grigno (Trento). Parere comitato tecnico del 27 luglio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magh, con sede in Grigno (Trento) e unita' di Grigno (Trento), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 22 maggio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, della ditta S.p.a. T.V.R. Tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unita' di Pontinia (Latina) e uffici di Roma. Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.V.R. Tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unita' di Pontinia (Latina) e uffici di Roma, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Tucar, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unita' di Vezzano Ligure (La Spezia). Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tucar, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unita' di Vezzano Ligure (La Spezia), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tucar, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unita' di Vezzano Ligure (La Spezia), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 27 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini Industria laterizi, con sede in Roma, unita' di Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sevel Campania (gruppo Fiat), con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unita' di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994, con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Genny moda, con sede in Ancona, unita' di Ancona e Milano, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 23 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 31 maggio 1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.p.a. Solvay veterinaria, con sede in Parma e unita' di Parma. Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Solvay veterinaria, con sede in Parma e unita' di Parma, per il periodo dal 31 maggio 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 31 maggio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 31 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Solvay veterinaria, con sede in Parma e unita' di Parma, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Latterie cooperative riunite (in liquidazione), con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia. Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Latterie cooperative riunite (in liquidazione), con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 giugno 1995, della ditta Nuova Esi (gruppo ABB), con sede in S. Martino in Strada (Milano) e unita' di S. Martino in Strada (Milano). Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Nuova Esi (gruppo ABB), con sede in S. Martino in Strada (Milano) e unita' di S. Martino in Strada (Milano), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Nuova Esi (gruppo ABB), con sede in S. Martino in Strada (Milano) e unita' di S. Martino in Strada (Milano), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Interklim sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova), e unita' di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia e Tito (Potenza), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Coalta, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Coalta, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Coalta, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.r.l. Rockwell B.C.S., con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Cassino (Frosinone). Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell B.C.S., con sede in Grugliasco (Torino), unita' di Cassino (Frosinone), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell B.C.S., con sede in Grugliasco (Torino), unita' di Cassino (Frosinone), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ismet Sud di Mario Miglio, con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 febbraio 1994 al 14 agosto 1994. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sar.Co.M.I., con sede in Cagliari e unita' in Sarroch (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium dal 1 maggio 1994 SGL Carbon S.p.a., con sede in Milano e unita' in Ascoli Piceno e Narni (Terni), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza) e unita' in Cetraro Marina (Cosenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio confezione maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza), unita' in Cetraro (Cosenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza), unita' in Cetraro Marina (Cosenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotel - Avionica e telecomunicazioni, con sede in Pomezia (Roma), unita' in Pomezia (Roma), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1995 al 29 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Baribbi Meridione, con sede in Atella (Potenza), unita' in Atella (Potenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11 marzo 1994 al 10 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dall'11 settembre 1994 al 10 marzo 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optikon Oftalmologica, con sede in Roma, unita' in Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina, unita' in Latina, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, con sede in Roma, unita' in Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unita' in Sermoneta (Latina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.C. - Compagnia generale componenti, con sede in Aprilia (Latina), unita' in Aprilia (Latina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.T.L. - Centro trasf. ligure, dal 29 dicembre 1994 Arinox S.r.l., con sede in Sestri Levante (Genova), unita' in Sestri Levante, frazione di Riva Trigoso (Genova), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16318, art. 1, del 19 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1994 al 28 dicembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16318, art. 2, del 19 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pessa, con sede in Concordia Sagittaria (Venezia), unita' in Concordia Sagittaria (Venezia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Augello Italia, con sede in Latina, unita' in Latina, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 7 gennaio 1995 al 6 luglio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.