MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.93 del 21-4-1995)

   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica, sede in Torino, unita'
in  Pallanzeno  (Novara),  e'   prorogata   la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 1 novembre
1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza  1
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla  S.p.a.  Cavirivest,  sede  in  Bagnoli  di  Sopra
(Padova), unita' in Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide  (Perugia),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale dal 30 marzo 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994  con  decorrenza  30
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Italgru, sede in Lecco, unita' in  Lecco,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
ottobre 1994 al 2 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s. Cattaneo di Venanzio Cattaneo & C., sede in
Monza  (Milano),  unita'  di  Monza  (Milano),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 30 settembre 1993 al 17 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Aluminium, sede in Marghera (Venezia), unita'
di Marghera (Venezia), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  25  maggio  1994  al  24
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Siderland, sede in Mezzolombardo (Trento),
unita' in Mezzolombardo (Trento), e'  autorizzata  la  corresponsione
del  trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo
1994 al 22 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
settembre 1994 al 22 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Prodotti alimentari Bribano, sede  in  Sedico
(Belluno),   unita'   in   Sedico   (Belluno),   e'   autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
marzo 1995 al 14 settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea tranviaria rapida -
Opere civili, sede in Napoli, unita' in  Napoli,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13
aprile 1995 al 12 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Star  Daniel,  sede  in  Teverola  (Caserta),
unita'  in  Teverola  (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1994
al 29 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30
settembre 1994 al 29 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Elam, sede  in  Pratola  Peligna  (L'Aquila),
unita' in Controguerra (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 14 novembre
1994 al 13 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14
maggio 1995 al 13 novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Maionchi la metalli industriale D.M.S., sede
in Guamo di Capannori (Lucca), unita' in S. Giuliano Terme (Pisa), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21
ottobre 1994 al 20 aprile 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
21 dicembre 1994, n. 16371.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Confezioni  Bianchino  &  Di  Maio,  sede  in
Montoro Inferiore (Avellino), unita' in Montoro Inferiore (Avellino),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
luglio 1993 al 19 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Motrer, sede in Casoria (Napoli),  unita'  in
Casoria  (Napoli),  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  24  agosto  1994  al  23
febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
febbraio 1995 al 23 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s. Cattaneo di Venanzio Cattaneo & C., sede in
Monza  (Milano),  unita'  di  Monza  (Milano),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 18 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Relco industriale, sede in  Cirie'  (Torino),
unita'  in  Piossasco  (Torino), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1994
al 1 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  2
luglio 1995 al 1 gennaio 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  Piano  impianti  di  Piano  &  C., sede in
Grugliasco (Torino), unita' in Grugliasco (Torino), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26
ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Mafer,  sede in Rivoli (Torino), unita' in
Rivoli (Torino), e' autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  20 maggio 1994 al 19
novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
novembre 1994 al 19 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sopensione  dell'attivita'  produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s.  Calzaturificio  nocerino,  sede  in  Mugnano
(Napoli),   unita'   in   Mugnano   (Napoli),   e'   autorizzata   la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21
aprile 1994 al 20 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Federici  &  Sciaccaluga,  sede in Genova,
unita' in Genova, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  24 giugno 1994 al 23
dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
dicembre 1994 al 23 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  ditta Galfer, sede in Napoli, unita' in Napoli, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
giugno 1994 al 14 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Consuelo moda, sede in Napoli,
unita'  in  Napoli,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993  al  21
marzo 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
marzo 1994 al 21 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Imet,  sede  in  Genova, unita' in Genova,
Siracusa, Taranto e Venezia, e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 18 maggio
1994 al 17 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
novembre 1994 al 17 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sopensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  approvato  il
programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo  dal  1
gennaio   1993   al  31  dicembre  1993,  della  ditta  S.p.a.  Icrot
lavorazioni e servizi industriali - Gruppo ILVA, sede in Genova.
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Icrot  lavorazioni  e
servizi industriali  -  Gruppo  ILVA,  con  sede  in  Genova,  unita'
nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   A seguito dell'approvazione  del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta  S.p.a.  Icrot
lavorazioni e servizi industriali -  Gruppo  ILVA,  con  sede  di  in
Genova,  unita'  nazionali,  per  il  periodo dal 1 luglio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sopensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1  gennaio  1994  al  31  dicembre
1994,  della  ditta  S.p.a. Sidermontaggi, sede in Taranto, unita' di
Taranto e Genova-Campi.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di   cui   sopra   e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  novembre  1993  con effetto dal 1
gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unita' di Taranto e
Genova-Campi, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9  novembre  1993  con  effetto  dal  1  gennaio  1992, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Sidermontaggi,
con sede in Taranto, unita' di Taranto e Genova-Campi, per il periodo
dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta S.p.a.  Sidermontaggi,  sede  in  Taranto,  unita'  di  Bagnoli
(Napoli).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede  in
Taranto,  unita'  di  Bagnoli  (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994,
in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Sidermontaggi,  con  sede in Taranto, unita' di Bagnoli (Napoli), per
il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto  1994  con  decorrenza  1
luglio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al  31  gennaio  1995,  della
ditta  S.p.a.  I.C.M.I.  Industrie  cantieri  metallurgici italiani -
Gruppo ILVA, sede in Napoli, unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri
metallurgici  italiani  -  Gruppo ILVA, con sede in Napoli, unita' di
Napoli, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza  1
febbraio 1994;
    4)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1  gennaio  1994  al  31  dicembre
1994,  della  ditta  S.p.a.  I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici
italiani - Gruppo ILVA, sede in Napoli, unita' di Genova.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A   seguito   dell'approvazione   di   cui  sopra  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto  dal  1  luglio
1992,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri  metallurgici  italiani  -  Gruppo
ILVA,  con  sede  in  Napoli,  unita' di Genova, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza  1
gennaio 1994;
    5)  e'  approvata  la  proroga del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 1  gennaio  1994  al  31  dicembre
1994,  della  ditta del Dalmine, sede in Dalmine (Bergamo), unita' di
Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di   cui   sopra   e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Dalmine,  con  sede  in  Dalmine (Bergamo), unita' di Dalmine
(Bergamo) e Massa (Massa Carrara) per il periodo dal 1  gennaio  1994
al 30 giugno 1994.
    Istanza  aziendale  presentata il 2 gennaio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994;
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12 dicembre 1992, con effetto dal  1  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Dalmine, con
sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa
Carrara), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994  con  decorrenza  1
luglio 1994;
    6)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1  gennaio  1994  al  31  dicembre
1994,  della  ditta  S.r.l.  T.D.I.  Tubi  Dalmine  ILVA, con sede in
Genova, unita' di Levate (Bergamo),  Piombino  (Livorno),  Taranto  e
Torre Annunziata (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  19  aprile  1993,  con  effetto  dal  1
gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine ILVA, con sede in Genova, unita'  di
Levate  (Bergamo),  Piombino  (Livorno),  Taranto  e Torre Annunziata
(Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
19  aprile  1993,  con  effetto  dal  1  gennaio  1992, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. T.D.I. Tubi
Dalmine ILVA,  con  sede  in  Genova,  unita'  di  Levate  (Bergamo),
Piombino  (Livorno),  Taranto  e  Torre  Annunziata  (Napoli), per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994  con  decorrenza  1
luglio 1994;
    7)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1  gennaio  1994  al  31  dicembre
1994, della ditta S.p.a. ILVA, con sede in Roma e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12 dicembre  1992,  con  effetto  dal  1
marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. ILVA, con sede  in  Roma  e  unita'  nazionali,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12 dicembre 1992, con  effetto  dal  1  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA, con sede
in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 1 luglio  1994  al  31
dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    8) e' approvata la proroga  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia'  ILVA  S.p.a.,  con
sede in Roma e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12 dicembre  1992,  con  effetto  dal  1
marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia' ILVA S.p.a., con sede in Roma e
unita' di Torino, per il periodo dal 1  maggio  1994  al  31  ottobre
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1
maggio 1994;
    9) e' approvata la proroga  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia'  ILVA  S.p.a.,  con
sede in Roma e unita' di Genova/Cornigliano.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12 dicembre  1992,  con  effetto  dal  1
marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. ILVA laminati piani gia' ILVA S.p.a., con sede in Roma e
unita'  di Genova/Cornigliano, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza  1
giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12  dicembre  1992,  con  effetto  dal  1  marzo  1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  ILVA  laminati
piani  gia' ILVA S.p.a., con sede in Roma e unita' di Taranto, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 1
aprile 1994;
    10) e' approvata la proroga del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni gia' ILVA S.p.a.,  con
sede in Terni, unita' di Terni e Torino.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12 dicembre  1992,  con  effetto  dal  1
marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Acciai Speciali Terni gia'  ILVA  S.p.a.,  con  sede  in
Terni, unita' di Terni e Torino, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12 dicembre 1992, con  effetto  dal  1  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. acciai speciali
Terni  gia' ILVA S.p.a., con sede in Terni, unita' di Terni e Torino,
per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994  con  decorrenza  1
luglio 1994;
    11)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al  31  gennaio  1995,  della
ditta  S.p.a.  C.S.M.  Centro  sviluppo  materiali, con sede in Roma,
unita' di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo
materiali, con sede in Roma, unita' di Roma, Taranto, Genova, Terni e
Trento, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza  1
febbraio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio  1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. C.S.M.
Centro sviluppo materiali, con sede in Roma, unita' di Roma, Taranto,
Genova, Terni e Trento, per il  periodo  dal  1  agosto  1994  al  31
gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1994 con decorrenza 1
agosto 1994;
    12) e' approvata la proroga del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unita'  di  Aosta,
Ceriano L. (Milano) e Milano.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 1 marzo
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unita' di Aosta, Ceriano L. (Milano)
e Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  febbraio  1993,  con  effetto  dal  1  marzo  1992,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede
in Aosta, unita' di Aosta, Ceriano  L.  (Milano)  e  Milano,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 16 agosto 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    13) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta S.p.a. Sanac Gruppo ILVA laminati piani, con  sede  in  Genova,
unita' di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa (Massa Carrara), Taranto
e Vado Ligure (Savona).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanac Gruppo ILVA laminati
piani, con sede in Genova, unita'  di  Genova,  Grogastu  (Cagliari),
Massa (Massa Carrara), Taranto e Vado Ligure (Savona), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A seguito dell'approvazione  del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Sanac Gruppo
ILVA laminati piani, con sede in Genova, unita' di  Genova,  Grogastu
(Cagliari),  Massa  (Massa  Carrara), Taranto e Vado Ligure (Savona),
per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994  con  decorrenza  1
luglio 1994;
    14)  e'  approvata  la proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1  gennaio  1994  al  31  dicembre
1994,  della  ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con sede in Terni e
unita' di Terni.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  2  dicembre 1992, con effetto dal 16
marzo 1992, in favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Societa'  delle  fucine, con sede in Terni e unita' di
Terni, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
2  dicembre  1992,  con  effetto  dal  16  marzo  1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa'  delle
fucine,  con  sede  in  Terni e unita' di Terni, per il periodo dal 1
luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    15) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con sede in  Terni  e  unita'  di
Milano.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' delle fucine, con
sede in Terni e unita' di Milano, per il periodo dal 1  gennaio  1994
al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A seguito dell'approvazione  del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' delle
fucine, con sede in Terni e unita' di Milano, per il  periodo  dal  1
luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    16) e' approvata la proroga del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo ILVA,  con  sede  in
Dalmine (Bergamo), unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 26 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 febbraio  1993,  con  effetto  dal  30
dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Dalmine  A.T.B.  -  Gruppo  ILVA,  con sede in Dalmine
(Bergamo), unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco  (Bergamo),  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994;
    17) e' approvata la proroga del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine ILVA,
con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  6  novembre  1992, con effetto dal 1
gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine ILVA, con sede in
Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
6 novembre 1992, con effetto  dal  1  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi
speciali - Gruppo Dalmine ILVA,  con  sede  in  Dalmine  (Bergamo)  e
unita'  di  Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 luglio 1994
al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto  1994  con  decorrenza  1
luglio 1994;
    18)  e'  approvata  la proroga del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 1  novembre  1993  al  31  ottobre
1994,  della  ditta  S.r.l.  ILVA pali Dalmine - Gruppo ILVA laminati
piani, con sede in  Torre  Annunziata  (Napoli)  e  unita'  di  Torre
Annunziata (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 settembre 1992,  con  effetto  dal  1
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. ILVA pali Dalmine - Gruppo ILVA laminati piani, con sede
in  Torre  Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli),
per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1993 con  decorrenza  1
novembre 1993.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22  settembre  1992,  con  effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  ILVA  pali
Dalmine  -  Gruppo  ILVA laminati piani, con sede in Torre Annunziata
(Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal  1
maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1
maggio 1994;
    19) e' approvata la proroga del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.r.l. ILVA lamiere e tubi, con  sede  in  Taranto,
unita' di Genova/Campi, Taranto e uffici di Genova.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 9  novembre  1993,  con  effetto  dal  1
luglio  1992,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. ILVA lamiere e tubi, con  sede  in  Taranto,  unita'  di
Genova/Campi,  Taranto  e  uffici  di  Genova,  per  il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  della  proroga  del  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9 novembre 1993, con  effetto  dal  1  luglio  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA lamiere e
tubi, con sede in Taranto, unita' di Genova/Campi, Taranto  e  uffici
di Genova, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    20) e' approvata la modifica del programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali,  sede  in  Dalmine
(Bergamo), unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle
(Brescia).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A   seguito   dell'approvazione   di   cui  sopra  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  9  novembre  1993  con  effetto  dal  1
gennaio  1993,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo),
unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle  (Brescia)
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A   seguito   dell'approvazione   relativa   al   programma    per
riorganizazione  aziendale,  intervenuta  con il presente decreto, e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9  novembre  1993  con  effetto  dal  1  gennaio  1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Dalmine  tubi
industriali,   con  sede  in  Dalmine  (Bergamo),  unita'  di  Arcore
(Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia), per  il  periodo
dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 agosto 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    21) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali,  sede  in  Dalmine  (Bergamo),
unita' di uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi  industriali,
con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di uffici di Bologna, uffici di
Roma  e  uffici  di  Torino,  per  i periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994  con  decorrenza  1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma  per riorganizazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Dalmine  tubi
industriali,  con  sede  in  Dalmine  (Bergamo),  unita' di uffici di
Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino,  per  il  periodo  dal  1
luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 agosto 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    22) e' approvata la modifica del programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1994, della ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo ILVA),  sede  in
Pont St. Martin (Aosta), unita' di Pont St. Martin (Aosta).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo ILVA) con sede in Pont St.  Martin
(Aosta),  unita'  di  Pont  St.  Martin (Aosta), per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   A    seguito   dell'approvazione   relativa   al   programma   per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata  l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18 gennaio 1994  con  effetto  dal  1  maggio  1993,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,   dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Dalmine
Vetroresine (Gruppo ILVA), con  sede  in  Pont  St.  Martin  (Aosta),
unita'  di  Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1 luglio 1994
al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza  1
luglio 1994;
    23)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre  1994,  della
ditta  S.p.a.  F.I.L.S.,  sede in Busano Canavese (Torino), unita' di
Busano Canavese (Torino).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. F.I.L.S., sede in Busano
Canavese (Torino), unita' di Busano Canavese (Torino) per il  periodo
dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 13
dicembre 1993;
    24)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 settembre 1994 al  31  agosto  1995,  della
ditta  S.p.a.  Lavezzari  Gruppo  ILVA  laminati piani, sede in Varzi
(Pavia), unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Lavezzari  Gruppo  ILVA
laminati  piani,  sede in Varzi (Pavia), unita' di Pomezia (Roma) per
il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza  1
settembre 1994;
    25)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al  31  dicembre  1994,  della
ditta  S.r.l.  Tubi di qualita' - Gruppo ILVA, sede in Pero (Milano),
unita' di Pero (Milano).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo
ILVA, con sede in Pero (Milano),  unita'  di  Pero  (Milano)  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   A seguito dell'approvazione  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale con
effetto dal 1 gennaio 1994, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Tubi di qualita' - Gruppo ILVA, con
sede in Pero (Milano), unita' di Pero (Milano), per il periodo dal  1
luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    26) e' approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
della  ditta  S.r.l.  Dalmine  Laboratory  Services,  sede in Dalmine
(Bergamo), unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla  ditta  S.r.l.  Dalmine  Laboratory
Services, sede in  Dalmine  (Bergamo),  unita'  di  Ceriano  Laghetto
(Milano) e Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31
luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994;
    27) e' approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta
S.r.l. Alessio condotte Gruppo ILVA laminati piani, sede in La Loggia
(Torino) unita' di La Loggia (Torino).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Alessio condotte Gruppo
ILVA laminati piani, sede in La Loggia (Torino) unita' di  La  Loggia
(Torino) per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1
maggio 1994;
    28) e' approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al periodo dal 1 giugno 1994 al 30 maggio 1995, della ditta
S.p.a. Centro acciai Gruppo ILVA  laminati  piani,  sede  in  Bitonto
(Bari) e unita' di Bitonto (Bari) e Torre Annunziata (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Centro acciai Gruppo  ILVA
laminati  piani,  sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari) e
Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal  1  giugno  1994  al  31
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 maggio 1994 con decorrenza 1
giugno 1994;
    29) e' approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta
S.r.l. Arc Sipra,  sede  in  Genova  e  unita'  di  Torre  Annunziata
(Napoli).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arc Sipra, sede in  Genova
e  unita'  di  Torre  Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1 aprile
1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza  1
aprile 1994;
    30)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, della  ditta
S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede
in Napoli, unita' di Avellino e Napoli.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.r.l.   Sidercomit   centro
meridionale  Gruppo  ILVA  laminati  piani, sede in Napoli, unita' di
Avellino e Napoli per il periodo dal 1  maggio  1994  al  31  ottobre
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1
maggio 1994;
    31) e' approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta S.r.l.  Sidercomit  centro  meridionale  Gruppo  ILVA  laminati
piani, sede in Napoli, unita' di Bari, Latina e Terni.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.r.l.   Sidercomit   centro
meridionale  Gruppo  ILVA  laminati  piani, sede in Napoli, unita' di
Bari,  Latina  e Terni per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1994  con  decorrenza  1
gennaio 1994;
    32)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995,  della  ditta
S.p.a.  Merisid Gruppo ILVA laminati piani, sede in Acerra (Napoli) e
unita' di Acerra (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merisid Gruppo
ILVA laminati piani, sede in  Acerra  (Napoli)  e  unita'  di  Acerra
(Napoli) per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1
aprile 1994;
   A seguito dell'approvazione  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale, con effetto dal 1 aprile 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merisid  Gruppo
ILVA  laminati  piani,  sede  in  Acerra  (Napoli) e unita' di Acerra
(Napoli) per il periodo dal 1 ottobe 1994 al 31 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto  1994  con  decorrenza  1
ottobre 1994;
    33)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al  31  gennaio  1995,  della
ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils Gruppo ILVA laminati piani,
sede in Torino, unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Sidercomit  Torino  C.S.
Coils  Gruppo  ILVA laminati piani, sede in Torino, unita' di Torino,
per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza  1
febbraio 1994;
    34)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al  31  gennaio  1995,  della
ditta  S.r.l.  Sidercomit  Milano  C.S.  Coils,  con  sede in Paderno
Dugnano (Milano), unita' di Paderno Dugnano (Milano).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Sidercomit Milano C.S.
Coils, con sede  in  Paderno  Dugnano  (Milano),  unita'  di  Paderno
Dugnano  (Milano),  per  il  periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza  1
febbraio 1994;
    35)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 28  febbraio  1995,  della
ditta  S.r.l. Sidercomit C.S. lamiere, con sede in Torino e unita' di
Torino.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Sidercomit C.S. lamiere,
con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 1  febbraio
1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1
febbraio 1994.
   A seguito dell'approvazione  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  con  effetto dal 1 febbraio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Sidercomit
C.S.  lamiere,  con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo
dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994  con  decorrenza  1
agosto 1994;
    36)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995,  della  ditta
S.p.a.  Silpa  tubi, con sede in Piobesi Torinese (Torino), unita' di
Piobesi Torinese (Torino) e Racconigi (Torino).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Silpa tubi, con sede in
Piobesi Torinese (Torino), unita'  di  Piobesi  Torinese  (Torino)  e
Racconigi  (Torino), per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza  1
aprile 1994;
     37)  e'  approvato  il programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al  31  dicembre  1994,  della
ditta  S.r.l.  Ilva  distribuzione Italia gruppo Ilva laminati piani,
con sede in Genova, unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia
gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova, unita' nazionali, per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale,
con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia gruppo Ilva
laminati piani, con sede in Genova, unita' nazionali, per il  periodo
dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  approvato   il
programma  per  crisi  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  2
novembre 1993 al 1 maggio 1994, della ditta S.r.l.  Novembal  Italia,
con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina).
   Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Novembal  Italia,  con  sede  in  Sezze
(Latina)  e  unita'  di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 novembre
1993 al 1 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1993 con  decorrenza  2
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge 223/1991, relativi al periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto
1994, della ditta S.p.a. Arsol, con sede in Roma e  unita'  di  Bari,
Calenzano (Firenze) e Latina.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  concordato  preventivo,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 20 febbraio 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Arsol,  con  sede  in  Roma,  unita'  di  Bari, Calenzano (Firenze) e
Latina, per il periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto  1994,  art.
3,  comma  2,  della  legge  n.  223/1991,  decreto  tribunale del 20
febbraio 1993, contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 18 maggio 1994 al 17  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Edilter, sede in Bologna e unita' di Bologna, Roma, Napoli, Prato.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilter, con sede in Bologna  e  unita'
di Bologna, Roma, Napoli, Prato, per il periodo dal 18 maggio 1994 al
17 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 18
maggio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 18 maggio 1994, in favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Edilter,  con sede in
Bologna e unita' di Bologna, Roma, Napoli, Prato, per il periodo  dal
18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 18
novembre 1994;
    4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  223/1991, relativi al periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile
1994, della ditta  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di
Arezzo, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazione  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 21  ottobre
1992,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale  di  Arezzo,  con  sede  in
Arezzo,  unita'  di  Arezzo, per il periodo dal 21 ottobre 1993 al 20
aprile 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 30
agosto 1991, contributo addizionale: no;
    5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo  dall'8  febbraio  1994  al  7
agosto 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di
Pisa, con sede in Pisa e unita' di Pisa.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazione  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dall'8 febbraio
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.c.  a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa,
unita' di Pisa, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994,
art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991,  decreto  del  21  dicembre
1990, contributo addizionale: no;
    6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre
1994,  della  ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di
Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unita' di Lucca.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del  13 dicembre 1993 con effetto dal 6 aprile
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.c. a r.l. Consorzio  agrario  interprovinciale  di  Lucca  e  Massa
Carrara,  con  sede  in  Lucca, unita' di Lucca, per il periodo dal 4
aprile 1994 al 3 ottobre 1994,  art.  3,  comma  2,  della  legge  n.
223/1991, decreto del 7 agosto 1991, contributo addizionale: no;
    7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 18 novembre 1993 al 17
maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di
Grosseto, con sede in Grosseto e unita' di Grosseto.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazione  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 18 novembre
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.c.  a  r.l.  Consorzio agrario provinciale di Grosseto, con sede in
Grosseto, unita' di Grosseto, per il periodo dal 18 novembre 1993  al
17 maggio 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del
21 dicembre 1990, contributo addizionale: no;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 18 aprile 1994 al 17  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Nuova Leoni, con sede in Forli' e unita' di Forli'.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova  Leoni,  con  sede  in  Forli'  e
unita'  di  Forli',  per  il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con  decorrenza  18
aprile 1994;
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 5 maggio 1994 al 4 maggio 1995, della ditta S.r.l.  Isud,
con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Aprilia (Latina).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Isud, con  sede  in  Pomezia  (Roma)  e
unita'  di  Aprilia  (Latina),  per il periodo dal 5 maggio 1994 al 4
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994  con  decorrenza  5
maggio 1994;
    10)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 5 maggio 1994, in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Isud, con sede
in Pomezia (Roma) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal  5
novembre 1994 al 4 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 30 novembre 1994 con decorrenza 5
novembre 1994;
    11) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  23  maggio  1994  al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Luzzi  Pietro,  con  sede  in  Sansepolcro  (Arezzo)  e   unita'   di
Sansepolcro (Arezzo).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede  in  Sansepolcro
(Arezzo)  e  unita'  di  Sansepolcro  (Arezzo), per il periodo dal 23
maggio 1994 al 22 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con  decorrenza  23
maggio 1994;
    12)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Luzzi   Pietro,   con  sede  in  Sansepolcro  (Arezzo)  e  unita'  di
Sansepolcro (Arezzo), per il periodo  dal  23  novembre  1994  al  22
maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 23
novembre 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 3 gennaio 1994  al  31  gennaio  1995,  della
ditta  S.p.a.  Pirelli Coordinamento Pneumatici, con sede in Milano e
unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Pirelli coordinamento
pneumatici, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal
3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con  decorrenza  3
gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Pirelli coordinamento pneumatici, con sede  in  Milano  e  unita'  di
Milano, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 giugno 1994 con decorrenza 3
luglio 1994;
    3) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  21 giugno 1993 al 20 settembre 1994,
della ditta S.p.a. Database, con sede in Pomezia (Roma) e  unita'  di
Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 gia' disposta  con  effetto
dal  21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla  ditta  S.p.a. Database, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di
Pomezia (Roma), per il periodo dal 21  dicembre  1993  al  20  giugno
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 21
dicembre 1993;
    4) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  7  febbraio 1994 al 6 febbraio 1995,
della ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede  in  Castelnuovo  di  Sotto
(Reggio Emilia) e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede  in
Castelnuovo  di Sotto (Reggio Emilia), unita' di Castelnuovo di Sotto
(Reggio Emilia), per il periodo dal 23 marzo 1994 al 6 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 marzo  1994  con  decorrenza  7
febbraio 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 23 marzo 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.
Stradi  Renzo,  con  sede  in  Castelnuovo  di Sotto (Reggio Emilia),
unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal  7
agosto 1994 al 6 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 7
agosto 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della
ditta S.p.a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di
enti centrali regionali Torino e enti centrali di Torino.
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  6  novembre  1992  con effetto dal 7
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di
enti centrali regionali Torino e enti  centrali  di  Torino,  per  il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1994 con decorrenza 7
febbraio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del  6
novembre  1992  con  effetto  dal  7  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Iveco  Fiat  -
Gruppo  Fiat,  con sede in Torino e unita' di enti centrali regionali
Torino e enti centrali di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1994 al
6 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 7
agosto 1994;
    3) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta
S.p.a. ABB Industria, con sede in Milano e unita' di Vittuone
S. S. Giovanni (Milano) Casoria (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Industria, con sede in
Milano e unita' di Vittuone-S. S. Giovanni (Milano) Casoria (Napoli),
per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994  con  decorrenza  1
marzo 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
ABB Industria, con sede in Milano e unita' di Vittuone-S. S. Giovanni
(Milano)  Casoria (Napoli), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con  decorrenza  1
settembre 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 28 dicembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28 dicembre 1994 con effetto dall'8  novembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.a.s. Bandini B. di
Bandini Aura e C., con sede in Dovadola (Forli') e unita' di Dovadola
(Forli'), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994  con  decorrenza  8
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1996, della
ditta S.p.a. Cesab carrelli elevatori (Gruppo Maccaferri),  con  sede
in Bologna e unita' di Bologna.
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesab  carrelli  elevatori
(Gruppo  Maccaferri), con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 marzo 1994 con decorrenza 31
gennaio 1994;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  31  gennaio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Cesab carrelli elevatori  (Gruppo  Maccaferri),  con  sede  in
Bologna  e unita' di Bologna, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con  decorrenza  31
luglio 1994;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 giugno 1994  al  5  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.
Icelettro, con sede in Bologna e unita' di Bologna.
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Icelettro, con sede in Bologna e unita'
di Bologna, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 giugno  1994  con  decorrenza  6
giugno 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icelettro, con
sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo  dal  6  dicembre
1994 al 5 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 6
dicembre 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, della
ditta  S.p.a.  ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unita' di Milano
divisione ambiente.
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede
in Milano e unita' di Milano divisione ambiente, per il  periodo  dal
31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 31
gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 31 gennaio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  ABB  Sae  Sadelmi,  con  sede  in  Milano  e unita' di Milano
divisione ambiente, per il periodo dal 31 luglio 1994 al  30  gennaio
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  agosto 1994 con decorrenza 31
luglio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   25   febbraio   1995,   a   seguito
dell'approvazione   del  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  7  dicembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7  dicembre  1994  con  effetto  dal  3  gennaio  1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con
sede in Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994  con  decorrenza  3
luglio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 ottobre  1993  al  30  settembre
1994,  della ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unita' di
Taranto.
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  20  settembre 1993 con effetto dal 1
luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per
il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 agosto 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione della proroga  del  programma  per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
20 settembre 1993 con effetto  dal  1  luglio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90, con
sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 aprile 1994
al 30 settembre 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1
aprile 1994;
    3) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 12 ottobre 1993 all'11 ottobre 1994, della
ditta S.r.l. Nuova Sima, con sede in  Busano  (Torino)  e  unita'  di
Busano (Torino).
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sima,  con  sede  in
Busano  (Torino)  e  unita' di Busano (Torino), per il periodo dal 12
ottobre 1993 all'11 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1994 con  decorrenza  12
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   25   febbraio   1995,   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di  crisi  aziendale,  intervenuto
con  il  decreto  ministeriale  del 19 dicembre 1994, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio
Edizioni, con sede in Roma, unita' di Roma, per  il  periodo  dal  15
novembre 1994 al 14 maggio 1995.
   Con   decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  accertata  la
condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n.  416/1981,
relativamente al periodo dal 12 agosto 1993 all'11 agosto 1995, della
ditta  S.p.a.  Nuova  Editrice  Avanti,  con sede in Roma e unita' di
Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata   la
corresponsione del trattamento straordinario i integrazione salariale
in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Nuova Editrice
Avanti, con sede in Roma, unita' di  Roma,  per  il  periodo  dal  12
febbraio 1994 all'11 agosto 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
2 e' prorogata dal 12 agosto 1994 all'11 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   25   febbraio   1995   a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale  del
19  dicembre  1994,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di  inegrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Armando  Curcio  editore  (fallita  il  21
febbraio 1994), con sede in Roma e unita' di Monterotondo (Roma), per
il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  accertata   la
condizione  di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981,
relativamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 2  maggio  1996,  della
ditta  S.p.a.  Stampa  quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma,
via Idrovore della Magliana.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Stampa
quotidiana,  con  sede  in  Roma e unita' di Roma, via Idrovore della
Magliana, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  accertata   la
condizione  di  ristrutturazione  aziendale, relativamente al periodo
dal  1  dicembre  1993  al  30  novembre  1994,  della  ditta  S.p.a.
L'Avvisatore marittimo, con sede in Genova e unita' di Genova.
   A   seguito   dell'accertamento   di  cui  sopra,  e'  ammessa  la
possibilita'  di  beneficiare  del   trattamento   di   pensionamento
anticipato  in  favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui
all'art. 37 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  dipendenti  dalla
S.p.a. L'Avvisatore Marittimo, con sede in Genova e unita' di Genova,
per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994.
   Con   decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  accertata  la
condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n.  416/1981,
relativamente  al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1995, della
ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e  unita'  di  Roma,
via Tomacelli.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa
quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, via Tomacelli, per  il
periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 23  febbraio  1994,  della
ditta S.p.a. Valpadana, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia)
e unita' di S. Martino in Rio (Reggio Emilia).
   Parere comitato tecnico del 19 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valpadana, con sede in  S.
Martino  in Rio (Reggio Emilia) e unita' di S. Martino in Rio (Reggio
Emilia), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 17
gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 17 gennaio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Valpadana,  con  sede  in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e
unita' di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il  periodo  dal  17
luglio 1994 al 16 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 agosto 1994 con decorrenza 17
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  febbraio  1995  e'  approvato   il
programma  per  ristrutturazione  aziendale, limitatamente al periodo
dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta  S.p.a.  Magh,  con
sede in Grigno (Trento) e unita' di Grigno (Trento).
   Parere comitato tecnico del 27 luglio 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 ottobre 1994 con effetto dal 3 gennaio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Magh, con sede in Grigno (Trento) e unita' di Grigno (Trento),
per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 3
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.p.a.
Comerint, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 22
novembre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 22 novembre 1993, in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint,
con  sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 maggio 1994
al 21 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con  decorrenza  22
maggio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio  1994,  della  ditta  S.p.a.
T.V.R.  Tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unita' di Pontinia
(Latina) e uffici di Roma.
   Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. T.V.R. Tecnologie vetroresina, con sede
in  Roma  e  unita'  di  Pontinia  (Latina)  e uffici di Roma, per il
periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993  con  decorrenza  12
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  marzo  1994  al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l.
Tucar, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia)  e  unita'  di  Vezzano
Ligure (La Spezia).
   Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Tucar, con sede in Vezzano  Ligure  (La
Spezia)  e unita' di Vezzano Ligure (La Spezia), per il periodo dal 1
marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2  marzo  1994  con  decorrenza  1
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1994, in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tucar, con sede
in Vezzano Ligure (La Spezia) e unita' di Vezzano Ligure (La Spezia),
per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1994 con decorrenza 1
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  9  febbraio
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  9 febbraio 1995, con effetto dal 27 dicembre 1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.
Tini Industria laterizi, con sede in Roma, unita' di Roma e uffici di
Roma, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 27
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  9 febbraio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9 febbraio 1995, con  effetto  dal  1  giugno  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sevel Campania
(gruppo Fiat), con sede in Pomigliano d'Arco  (Napoli)  e  unita'  di
Pomigliano  d'Arco (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31
maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza  1
dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con    decreto   ministeriale   25   febbraio   1995   a   seguito
dell'approvazione  relativa   al   programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5
aprile 1994, con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Genny moda,  con  sede  in
Ancona,  unita' di Ancona e Milano, per il periodo dal 23 agosto 1994
al 22 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con  decorrenza  23
agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 31 maggio 1994 al 30 maggio 1995, della ditta
S.p.a. Solvay veterinaria, con sede in Parma e unita' di Parma.
   Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Solvay veterinaria, con
sede in Parma e unita' di Parma, per il periodo dal 31 maggio 1994 al
30 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con  decorrenza  31
maggio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, con effetto dal 31 maggio 1994, in favore dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Solvay
veterinaria, con sede in Parma e unita' di Parma, per il periodo  dal
1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 1
dicembre 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.c. a
r.l. Latterie cooperative riunite  (in  liquidazione),  con  sede  in
Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia.
   Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Latterie cooperative  riunite  (in
liquidazione),  con  sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia,
per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 15
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  7 marzo 1994 al 6 giugno 1995, della
ditta Nuova Esi (gruppo ABB),  con  sede  in  S.  Martino  in  Strada
(Milano) e unita' di S. Martino in Strada (Milano).
   Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta Nuova Esi (gruppo ABB), con  sede
in  S.  Martino  in  Strada (Milano) e unita' di S. Martino in Strada
(Milano), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994  con  decorrenza  7
marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia' disposta con effetto dal 7 marzo 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  Nuova
Esi  (gruppo ABB), con sede in S. Martino in Strada (Milano) e unita'
di S. Martino in Strada (Milano), per il periodo dal 7 settembre 1994
al 6 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 7
settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 7 novembre
1994, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 3 gennaio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Interklim sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova), e unita'
di Cerese  di  Virgilio  (Mantova),  Chieti,  Genova,  Pavia  e  Tito
(Potenza), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 agosto 1994 con decorrenza 3
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile  1995,  della  ditta  S.r.l.
Coalta, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Coalta, con sede in Roma  e  unita'  di
Roma, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 11
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Coalta, con
sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al
10 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza  11
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  aprile  1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.r.l.
Rockwell B.C.S., con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di  Cassino
(Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell B.C.S., con sede in Grugliasco
(Torino), unita' di  Cassino  (Frosinone),  per  il  periodo  dall'11
aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 aprile 1994 con decorrenza 11
aprile 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
coresponsione   del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dall'11 aprile 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell
B.C.S.,  con  sede  in  Grugliasco  (Torino),   unita'   di   Cassino
(Frosinone), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 11
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla ditta Ismet Sud di Mario Miglio, con sede in Napoli
e unita' in Napoli, e' prorogata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  15  agosto
1993 al 14 febbraio 1994.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 15 febbraio 1994 al 14 agosto 1994.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Sar.Co.M.I.,  con  sede  in  Cagliari  e
unita'  in  Sarroch  (Cagliari),  e'  prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta   come   sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium dal 1 maggio 1994 SGL Carbon
S.p.a., con sede in Milano e unita' in Ascoli Piceno e Narni (Terni),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta   come   sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Tessile  di  Cetraro,  con sede in Cetraro
(Cosenza) e unita' in  Cetraro  Marina  (Cosenza),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio confezione maglieria, con sede in
Cetraro (Cosenza), unita'  in  Cetraro  (Cosenza),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Confezioni  Calabresi, con sede in Cetraro
Marina (Cosenza), unita' in Cetraro Marina (Cosenza), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   La   corresponsione   del  trattamento  disposta  come  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Aviotel - Avionica e  telecomunicazioni,  con
sede  in  Pomezia  (Roma),  unita' in Pomezia (Roma), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.
   La   corresponsione   del  trattamento  disposta  come  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1995 al 29 agosto 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Industria  Baribbi  Meridione, con sede in
Atella  (Potenza),  unita'  in  Atella  (Potenza),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dall'11 marzo 1994 al 10 settembre 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
ulteriormente prorogata dall'11 settembre 1994 al 10 marzo 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Optikon  Oftalmologica,  con sede in Roma,
unita' in  Roma,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  16  maggio
1994 al 15 novembre 1994.
   La   corresponsione   del  trattamento  disposta  come  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con  sede  in  Latina,  unita'  in
Latina,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Elettronica,  con  sede in Roma, unita' in
Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 18  novembre  1994  al  17  maggio
1995.
   La   corresponsione   del  trattamento  disposta  come  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova  Mistral,  con  sede  in   Sermoneta
(Latina),   unita'   in   Sermoneta   (Latina),   e'   prorogata   la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   La   corresponsione   del  trattamento  disposta  come  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. C.G.C. - Compagnia generale  componenti,  con
sede in Aprilia (Latina), unita' in Aprilia (Latina), e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  C.T.L.  -  Centro  trasf.  ligure,  dal 29
dicembre 1994 Arinox S.r.l., con sede  in  Sestri  Levante  (Genova),
unita'  in  Sestri  Levante,  frazione  di  Riva Trigoso (Genova), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16318, art. 1, del 19 dicembre 1994.
   La   corresponsione   del  trattamento  disposta  come  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1994 al 28 dicembre 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16318, art. 2, del 19 dicembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Pessa,  con  sede  in Concordia Sagittaria
(Venezia), unita' in Concordia Sagittaria (Venezia), e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Augello Italia, con sede in Latina, unita' in
Latina, e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione della durata del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.
   La   corresponsione   del  trattamento  disposta  come  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 7 gennaio 1995 al 6 luglio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.