N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 marzo 1995
N. 15 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 marzo 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Ripiano della maggior spesa farmaceutica verificatasi nella provincia di Salerno nell'anno 1992 - Mancata indicazione dell'entita' della spesa in questione nonche' dei mezzi di copertura finanziaria. (Delibera legislativa della regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995). (Cost., art. 81).(GU n.17 del 26-4-1995 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 1994, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Campania approvata in prima lettura dal consiglio regionale con deliberazione del 29 dicembre 1994 ed in seconda lettura dal medesimo consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione con delibera n. 28/L del 2 marzo 1995, avente ad oggetto "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella provincia di Salerno nell'anno 1992" per contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Il 29 dicembre 1994 il consiglio regionale della Campania ha approvato un disegno di legge volto a ripianare la maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella provincia di Salerno nell'anno 1992. Il Governo della Repubblica rinviava al consiglio regionale la legge a sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell'art. 81 della Costituzione. Il consiglio regionale della Campania, con deliberazione del 2 marzo 1995, riapprovava la legge a sensi ed agli effetti dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. La delibera, con allegato il testo della legge e della relazione descrittiva, veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la riceveva il 27 marzo 1995. Col presente atto il Governo della Repubblica - previa delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1995 - impugna la indicata legge a sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente motivo: il provvedimento legislativo della regione Campania ha ad oggetto il ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella provincia di Salerno nel 1992. La legge non e' conforme alla Costituzione, in quanto non emerge dal testo della legge ne' dalla relazione illustrativa che la accompagna il rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 81 della Costituzione, che prescrive, in materia di spesa, l'obbligo di prevedere l'entita' della spesa (anche con riguardo agli interessi passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura finanziaria. Nel caso di specie ne' l'entita' degli interessi ne' i mezzi di copertura sono stati indicati.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare la illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 20 marzo 1995 Aldo LINGUITI, avvocato dello Stato 95C0399