N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 marzo 1995

                                 N. 15
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  28  marzo  1995  (del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri)
 Sanita'  pubblica  -  Ripiano  della   maggior   spesa   farmaceutica
    verificatasi  nella  provincia di Salerno nell'anno 1992 - Mancata
    indicazione dell'entita' della  spesa  in  questione  nonche'  dei
    mezzi di copertura finanziaria.
 (Delibera  legislativa  della regione Campania riapprovata il 2 marzo
    1995).
 (Cost., art. 81).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
   Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio
 dei Ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri  21  gennaio
 1994,  rappresentato  e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello
 Stato, presso la  cui  sede  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,
 domicilia,  contro  la  regione  Campania,  in persona del presidente
 della giunta  regionale  pro-tempore,  volto  alla  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della  legge  della  regione Campania
 approvata in prima lettura dal consiglio regionale con  deliberazione
 del  29  dicembre  1994  ed in seconda lettura dal medesimo consiglio
 regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione con  delibera  n.
 28/L  del  2  marzo  1995,  avente ad oggetto "Ripiano della maggiore
 spesa farmaceutica verificatasi nella provincia di Salerno  nell'anno
 1992" per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.
    Il  29  dicembre  1994  il  consiglio  regionale della Campania ha
 approvato un disegno di legge volto a  ripianare  la  maggiore  spesa
 farmaceutica verificatasi nella provincia di Salerno nell'anno 1992.
    Il  Governo  della  Repubblica  rinviava al consiglio regionale la
 legge a sensi dell'art. 127, terzo  comma,  della  Costituzione,  per
 violazione dell'art. 81 della Costituzione.
    Il  consiglio  regionale  della  Campania, con deliberazione del 2
 marzo 1995, riapprovava la legge a sensi ed  agli  effetti  dell'art.
 127, quarto comma, della Costituzione.
    La  delibera,  con allegato il testo della legge e della relazione
 descrittiva, veniva  trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri, che la riceveva il 27 marzo 1995.
    Col  presente  atto  il Governo della Repubblica - previa delibera
 del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1995 -  impugna  la  indicata
 legge  a  sensi  dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e 31
 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  per  il  seguente  motivo:  il
 provvedimento  legislativo  della  regione  Campania ha ad oggetto il
 ripiano   della   maggiore   spesa  farmaceutica  verificatasi  nella
 provincia di Salerno nel 1992.
    La legge non e' conforme alla Costituzione, in quanto  non  emerge
 dal  testo  della  legge  ne'  dalla  relazione  illustrativa  che la
 accompagna il rispetto del principio fondamentale  sancito  dall'art.
 81  della Costituzione, che prescrive, in materia di spesa, l'obbligo
 di prevedere l'entita' della spesa (anche con riguardo agli interessi
 passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura
 finanziaria.
    Nel caso di specie ne' l'entita' degli interessi ne'  i  mezzi  di
 copertura sono stati indicati.
   Tutto  quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma
 Corte   costituzionale   vorra'    dichiarare    la    illegittimita'
 costituzionale della legge regionale in epigrafe.
      Roma, addi' 20 marzo 1995
                  Aldo LINGUITI, avvocato dello Stato
 
 95C0399