N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 1995
N. 16 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 marzo 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Puglia - Artigianato - Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 18, e all'art. 9, secondo comma, lett. b), della legge regionale 17 gennaio 1988 - Previsione che le commissioni provinciali e regionali per l'artigianato durino in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al titolo terzo, capo primo, della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2, e, comunque, non oltre quanto stabilito dal comma primo degli artt. 8 e 9 stessa legge, i quali prevedono la durata in carica per cinque anni delle su citate commissioni - Conseguente lamentata esclusione della proroga di detti organi amministrativi oltre i termini di scadenza contrariamente a quanto stabilito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che prevede la proroga degli organi amministrativi fino a quarantacinque giorni dalla loro scadenza - Mancata riapprovazione a maggioranza assoluta, dopo il rinvio per riesame, della legge impugnata. (Delibera legislativa della regione Puglia riapprovata il 28 febbraio 1995). (Cost., art. 127, quarto comma).(GU n.17 del 26-4-1995 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nella sede della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' legalmente domiciliato contro la regione Puglia, in persona del suo presidente in carica per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della regione Puglia, titolata "modificazioni art. 1, legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988", approvata dal consiglio regionale della Puglia nell'adunanza del 28 febbraio 1995 in sede di riesame a seguito di rinvio governativo e comunicata in data 7 marzo 1995. 1. - Nella seduta del 24 novembre 1994 il consiglio regionale della Puglia ha approvato un disegno di legge relativo alla prorogatio dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato, previste dall'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2 (in Bollettino ufficiale regionale 25 gennaio 1988, n. 14), nominati con le modalita' previste dalla legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 (in Bollettino ufficiale regionale 16 maggio 1990, n. 84), nonche' la modifica della composizione della commissione regionale per l'artigianato, prevista dall'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2. Il Governo, ai sensi dell'art. 127, comma 3 della Costituzione ha rinviato la deliberazione legislativa al consiglio regionale rilevando che la proroga della durata delle commissioni provinciali per l'artigianato senza alcuna data di scadenza contrasta con la legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi. L'art. 3 della predetta legge, invero, prescrive che gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto "sono prorogati per non piu' di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo". Il consiglio regionale della Puglia nella seduta del 28 febbraio 1995 ha riesaminato la deliberazione legislativa rinviata stabilendo che sia le commissioni provinciali per l'artigianato che la commissione regionale per l'artigianato "durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al titolo terzo, capo 1, della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2 e, comunque, non oltre quanto stabilito dal comma 1 degli artt. 8 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2". Gli artt. 8 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2 stabiliscono, rispettivamente, la durata in carica della commissione provinciale per l'artigianato e della commissione regionale per l'artigianato, fissata in cinque anni. L'effetto della legge e', quindi, sostanzialmente quello di non prevedere la proroga degli organi amministrativi oltre la scadenza dei termini per ciascuno di essi previsti. La legge e' stata approvata a maggioranza semplice di voti. Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 marzo 1995, su proposta del Ministro per affari regionali, ha deliberato di impugnare, dinnanzi alla Corte costituzionale, la legge della regione Puglia recante modificazioni alle leggi regionali 4 maggio 1990, n. 18, e 17 gennaio 1988, n. 2. 2. - Avverso l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, facendo propria la motivazione della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, con il presente ricorso propone questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione. La legge viola l'art. 127, quarto comma, della Costituzione, in quanto il consiglio regionale non ha riapprovato la stessa a maggioranza assoluta trattandosi di legge gia' rinviata a nuovo esame dal Governo. La legge, infatti, non prevede la prorogatio degli organi amministrativi, contrariamente a quanto previsto dalla legge 15 luglio 1994, n. 44 in materia di proroga degli organi amministrativi scaduti.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Puglia recante: "Modificazioni art. 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2. Roma, addi' 21 marzo 1995 Maurizio FIORILLI, avvocato dello Stato 95C0408