N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 1995

                                 N. 16
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 30  marzo  1995  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione  Puglia  - Artigianato - Modificazioni all'art. 1 della legge
    regionale 4 maggio 1990, n. 18, e all'art. 9, secondo comma, lett.
    b), della legge regionale 17 gennaio  1988  -  Previsione  che  le
    commissioni  provinciali  e  regionali per l'artigianato durino in
    carica fino alla data di conclusione del  procedimento  elettorale
    previsto  al  titolo  terzo,  capo primo, della legge regionale 17
    gennaio 1988, n. 2, e, comunque, non oltre  quanto  stabilito  dal
    comma  primo  degli artt. 8 e 9 stessa legge, i quali prevedono la
    durata in carica per cinque anni delle  su  citate  commissioni  -
    Conseguente  lamentata  esclusione  della  proroga di detti organi
    amministrativi oltre i termini di scadenza contrariamente a quanto
    stabilito dalla legge 15 luglio  1994,  n.  444,  che  prevede  la
    proroga  degli  organi amministrativi fino a quarantacinque giorni
    dalla  loro  scadenza  -  Mancata  riapprovazione  a   maggioranza
    assoluta, dopo il rinvio per riesame, della legge impugnata.
 (Delibera legislativa della regione Puglia riapprovata il 28 febbraio
    1995).
 (Cost., art. 127, quarto comma).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nella sede della quale
 in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' legalmente domiciliato contro la
 regione Puglia, in persona  del  suo  presidente  in  carica  per  la
 dichiarazione  della  illegittimita' costituzionale della legge della
 regione Puglia, titolata "modificazioni art.  1,  legge  regionale  4
 maggio  1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17
 gennaio  1988",  approvata  dal  consiglio  regionale  della   Puglia
 nell'adunanza  del  28  febbraio 1995 in sede di riesame a seguito di
 rinvio governativo e comunicata in data 7 marzo 1995.
    1. - Nella seduta del 24  novembre  1994  il  consiglio  regionale
 della   Puglia  ha  approvato  un  disegno  di  legge  relativo  alla
 prorogatio   dei   membri   delle   commissioni    provinciali    per
 l'artigianato,  previste dall'art. 8 della legge regionale 17 gennaio
 1988,  n.  2  (in  Bollettino ufficiale regionale 25 gennaio 1988, n.
 14), nominati con le  modalita'  previste  dalla  legge  regionale  4
 maggio 1990, n. 18 (in Bollettino ufficiale regionale 16 maggio 1990,
 n.  84),  nonche'  la  modifica  della composizione della commissione
 regionale  per  l'artigianato,  prevista  dall'art.  9  della   legge
 regionale 17 gennaio 1988, n. 2.
    Il  Governo, ai sensi dell'art. 127, comma 3 della Costituzione ha
 rinviato  la  deliberazione  legislativa   al   consiglio   regionale
 rilevando  che  la proroga della durata delle commissioni provinciali
 per l'artigianato senza alcuna data  di  scadenza  contrasta  con  la
 legge  15  luglio  1994,  n. 444, di conversione del decreto-legge 16
 maggio 1994, n. 293, concernente la disciplina  della  proroga  degli
 organi   amministrativi.  L'art.  3  della  predetta  legge,  invero,
 prescrive che gli organi amministrativi  non  ricostituiti  entro  il
 termine  di  durata per ciascuno di essi previsto "sono prorogati per
 non piu' di 45 giorni,  decorrenti  dal  giorno  della  scadenza  del
 termine  medesimo".  Il consiglio regionale della Puglia nella seduta
 del 28 febbraio 1995  ha  riesaminato  la  deliberazione  legislativa
 rinviata   stabilendo   che   sia   le  commissioni  provinciali  per
 l'artigianato che la commissione regionale per l'artigianato  "durano
 in  carica  fino alla data di conclusione del procedimento elettorale
 previsto al titolo terzo, capo 1, della legge  regionale  17  gennaio
 1988,  n. 2 e, comunque, non oltre quanto stabilito dal comma 1 degli
 artt. 8 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2". Gli artt. 8
 e 9 della  legge  regionale  17  gennaio  1988,  n.  2  stabiliscono,
 rispettivamente,  la  durata  in carica della commissione provinciale
 per l'artigianato e della commissione  regionale  per  l'artigianato,
 fissata   in   cinque   anni.   L'effetto  della  legge  e',  quindi,
 sostanzialmente quello di  non  prevedere  la  proroga  degli  organi
 amministrativi  oltre  la  scadenza  dei termini per ciascuno di essi
 previsti. La legge e' stata approvata a maggioranza semplice di voti.
    Il Consiglio dei Ministri nella riunione del  17  marzo  1995,  su
 proposta   del  Ministro  per  affari  regionali,  ha  deliberato  di
 impugnare, dinnanzi alla Corte costituzionale, la legge della regione
 Puglia recante modificazioni alle leggi regionali 4 maggio  1990,  n.
 18, e 17 gennaio 1988, n. 2.
    2.   -  Avverso  l'indicata  legge  regionale  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, facendo propria la motivazione della delibera
 adottata dal Consiglio dei Ministri, con il presente ricorso  propone
 questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della
 Costituzione.
   La  legge  viola  l'art.  127, quarto comma, della Costituzione, in
 quanto  il  consiglio  regionale  non  ha  riapprovato  la  stessa  a
 maggioranza assoluta trattandosi di legge gia' rinviata a nuovo esame
 dal  Governo.  La  legge,  infatti,  non  prevede la prorogatio degli
 organi amministrativi, contrariamente a quanto previsto  dalla  legge
 15   luglio   1994,   n.  44  in  materia  di  proroga  degli  organi
 amministrativi scaduti.
                               P. Q. M.
    Si  chiede  che  la  Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del
 presente  ricorso,  voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale
 della legge della regione Puglia recante: "Modificazioni art. 1 della
 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2,  lettera  b),
 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2.
      Roma, addi' 21 marzo 1995
                Maurizio FIORILLI, avvocato dello Stato
 
 95C0408