N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo 1995

                                 N. 17
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 31  marzo  1995  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione  Piemonte  -  Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di
    riqualificazione urbanistico-edilizia e ambientale  in  attuazione
    dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - Previsione: a)
    dell'approvazione  tacita del piano integrato, decorso inutilmente
    il termine  di  centoventi  giorni  dal  suo  invio  al  consiglio
    regionale;  b)  dell'introduzione  automatica  di  modifiche  agli
    strumenti  urbanistici  decorso   inutilmente   il   termine   per
    l'assunzione  di  deliberazioni comunali; c) della possibilita' di
    mantenimento con il piano integrato della volumetria  preesistente
    anche  in  difformita'  dal Piano regolatore generale vigente o in
    salvaguardia, con conseguente  sanatoria  delle  opere  abusive  -
    Lamentata  lesione  dell'autonomia  dei  comuni  e delle regole di
    ripartizione delle competenze tra  regione  e  comuni  in  materia
    urbanistica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale
    n. 393/1992.
 (Delibera  legislativa  della  regione Piemonte riapprovata l'8 marzo
    1995, artt. 6, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma).
 (Cost., artt. 5, 117 e 128).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, domiciliataria ex lege
 in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la  regione  Piemonte  in
 persona  del  presidente  della  giunta  regionale  in  carica per la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge  regionale
 del  Piemonte  "Programmi  integrati  di riqualificazione urbanistica
 edilizia ed ambientale in attuazione  dell'art.  16  della  legge  17
 febbraio  1992, n. 179" deliberata dal consiglio regionale 6 dicembre
 1994, riapprovata l'8 marzo 1995 e comunicata il 10 marzo successivo,
 per contrasto con gli articoli 5, 117 e 128 della Costituzione.
    Il testo legislativo in epigrafe, come  risulta  dal  suo  titolo,
 detta  varie  disposizioni  per  la  regolamentazione  del "programma
 integrato"  istituito  dall'art.  16  della  legge  dello  Stato   n.
 179/1992,  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  sia  procedurali  che
 sostanziali.
    Su questo testo, deliberato dal consiglio regionale  del  Piemonte
 il  6  dicembre  1994  e' intervenuto il rinvio governativo 5 gennaio
 1995 cosi' motivato: 1) norma contenuta in  art.  6,  secondo  comma,
 ultimo  capoverso, prevedendo che piano integrato intendasi approvato
 da regione se decorso inutilmente termine centoventi  giorni  da  suo
 invio   da   parte  consiglio  regionale,  viola  autonomia  comunale
 garantita da artt. 5 e 128  della  Costituzione  in  particolare  per
 quanto  riguarda  ordine competenze tra regione e comune delineato da
 legislazione statale in materia urbanistica et fatto salvo da art.  2
 del d.P.R. n. 616/1977, considerato anche che Corte costituzionale in
 sentenza  n.  393/1992  habet  dichiarato  illegittima,  tra l'altro,
 analoga previsione contenuta in art. 16 della legge n.  179/1992;  2)
 norma  contenuta  in art. 6, terzo comma, prevedendo che modifiche at
 strumenti   urbanistici,   qualora   termine   per   assunzione    di
 deliberazione  comunale  sia  decorso  inutilmente,  sunt  introdotte
 d'ufficio, viola autonomia comunale garantita da artt. 5 et 128 della
 Costituzione et esula da competenze regionali previste  da  art.  117
 della  Costituzione;  3)  disposizione  cui  art.  7,  secondo comma,
 prevedendo che  sindaco  rilasci  concessione  edilizia  relativa  at
 edilizia  residenziale pubblica - in applicazione art. 11 della legge
 n. 274/1974 -  anche  qualora  commissione  edilizia  non  est  stata
 integrata come richiesto da medesimo art. 11 della legge n. 247/1974,
 oltre  a  violare  citata  normativa statale, contrasta con principio
 buon  andamento  pubblica   amministrazione   cui   art.   97   della
 Costituzione; 4) norma cui art. 8, secondo comma, consentendo che con
 piano integrato potest essere mantenuta volumetria preesistente anche
 in   difformita'   da   piano  regolatore  generale  vigente  aut  in
 salvaguardia, concretizzando fattispecie di sanatoria opere  abusive,
 esula  da  competenza  regionale  in  contrasto  con  art.  117 della
 Costituzione.
    In sede di riapprovazione a maggioranza assoluta l'8  marzo  1995,
 il consiglio regionale ha modificato l'art. 7, sopprimendo il secondo
 comma, e il secondo comma dell'art. 8.
    Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato, nella seduta del
 16  marzo  1995,  l'impugnazione  diretta della legge per ottenere la
 dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  limitatamente  agli
 artt.  6,  secondo  comma,  ultima  frase,  e terzo comma, 8, secondo
 comma.
    Come risulta dalla relazione del Ministro per gli affari regionali
 recepita dalla delibera di impugnazione, il Consiglio dei Ministri ha
 ritenuto il testo legislativo del Piemonte censurabile in quanto:  a)
 la  norma  contenuta  nell'art.  6,  secondo comma, ultimo capoverso,
 prevedendo che il piano integrato si intende approvato dalla  regione
 se  decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dal suo invio
 al consiglio regionale, viola l'autonomia  comunale  garantita  dagli
 artt.  5  e 128 della Costituzione, in particolare in quanto riguarda
 l'ordine delle  competenze  tra  regione  e  comune  delineato  dalla
 legislazione statale in materia urbanistica e fatto salvo dall'art. 2
 del  d.P.R. n. 616/1977 considerato anche che la Corte costituzionale
 in sentenza n. 393/1992 ha dichiarato illegittima tra l'altro analoga
 previsione contenuta nell'art. 16 della  legge  n.  179/1992;  b)  la
 norma contenuta nell'art. 6, terzo comma, prevedendo che le modifiche
 agli  strumenti urbanistici qualora il termine per l'assunzione della
 deliberazione  comunale  sia  decorso  inutilmente  sono   introdotte
 d'ufficio,  viola  l'autonomia comunale garantita dagli artt. 5 e 128
 della Costituzione  ed  esula  dalle  competenze  regionali  previste
 dall'art.  117  della  Costituzione;  c)  la norma di cui all'art. 8,
 secondo comma, consentendo che con il  piano  integrato  puo'  essere
 mantenuta  la  volumetria preesistente anche in difformita' del piano
 regolatore  generale  vigente,  concretizzando  una  fattispecie   di
 sanatoria   di  opere  abusive,  esula  da  competenze  regionali  in
 contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
    I  primi  due motivi di impugnazione relativi all'art. 6 del testo
 regionale appaiono intimamente connessi in quanto le  due  previsioni
 censurate attengono alla fase di approvazione del programma integrato
 ed  in  particolare  al potere della regione di determinare, in forma
 espressa o tacita, un'approvazione difforme dal piano adottato.  Come
 risulta dalla succitata relazione, i motivi di impugnazione intendono
 collocarsi   nello   spirito   di   quanto   ritenuto   dalla   Corte
 costituzionale nella sentenza n. 393/1992,  relativa  alla  legge  n.
 179/1992  alla  cui  attuazione e' appunto rivolto il testo regionale
 oggetto del presente giudizio.
    In detta sentenza, dichiarando  la  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  16.4  della  predetta  legge  n.  179/1992 (dove era anche
 previsto un analogo meccanismo silenzioso di approvazione  del  piano
 integrato)  la  Corte  ha ritenuto: "La possibilita' che il programma
 integrato  determini  le  modificazioni  di   precedenti   previsioni
 urbanistiche,  con l'impiego di procedimento eventuale ed elastico di
 garanzia (quarto comma dell'art. 16), si pone come ulteriore causa di
 alterazione del quadro dei rapporti tra  competenze  attribuite  alle
 regioni  ed  agli  enti  locali nel vigente sistema di programmazione
 urbanistica, nelle  sue  articolazioni  territoriali  e  di  settore.
 Risulta  chiara  l'irrazionalita' ed il contrasto della normativa che
 la  produce  col  principio  di   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione,   considerata  anche  la  gia'  detta  mancanza  del
 diversificato contributo degli organi e  uffici  competenti  in  base
 alle norme generali".
    Quanto  al  terzo  rilievo,  l'effetto  di  sanatoria prodotto dal
 disposto dell'art. 8.2 e la sua conseguente inammissibile  previsione
 da  parte  della legge regionale in quanto operante al di fuori ed in
 assenza di una norma di principio deducibile dalla legge n. 179/1992,
 restano  evidenti  anche  dopo  la  modifica  apportata  in  sede  di
 riapprovazione.
    Infatti  la  clausola aggiunta ("la disposizione non si applica in
 presenza di opere edilizie abusive") oltre  a  rendere  la  norma  di
 oscuro  significato,  mantiene  pur  sempre  ferma  la  convalida  di
 situazioni di fatto difformi dalle previsioni  del  piano  regolatore
 generale.
   E  pertanto  si  chiede  che  in accoglimento del ricorso, la Corte
 dichiari la illegittimita' costituzionale, in parte qua, della  legge
 impugnata.
      Roma, addi' 23 marzo 1995
               Pier Giorgio FERRI, avvocato dello Stato
 
 95C0409