N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 marzo 1995
N. 10 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 31 marzo 1995 (del presidente della regione Toscana) Agricoltura e foreste - Attribuzione al Ministero predetto, tramite gli Ispettorati centrali repressione frodi, della competenza ad irrogare le sanzioni amministrative a tutela della normativa, di cui al regolamento C.E.E. n. 822/1987, intesa a regolare i nuovi impianti e i reimpianti di viti - Lamentata violazione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura attesa la spettanza alle regioni dell'autorizzazione dei nuovi impianti viticoli nonche' del potere di provvedere alla rimozione degli stessi ove il trasgressore non ne esegua la estirpazione entro il termine fissato dall'autorita' regionale - Omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali. (Decreto Ministero risorse agricole, alimentari e foreste 2 settembre 1994, n. 53381; ordinanza-ingiunzione del direttore dell'ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi del 27 ottobre 1994).(GU n.17 del 26-4-1995 )
Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 2592 del 20 marzo 1995 rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Massimo Ramalli e dall'avv. Fabio Lorenzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Alessandria n. 130 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per conflitto di attribuzione in relazione alla ordinanza-ingiunzione del direttore dell'ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi del 27 ottobre 1994, nonche', in parte qua, al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994. Con decreto n. 53381 del 2 settembre 1994 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali decideva di "avvalersi della facolta' di delega prevista dall'art. 4, primo comma, lettera c), della . . legge 23 dicembre 1986, n. 898, per quanto concerne l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni nelle materie indicate dal d.-l. 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, e dal d.-l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460" (doc. n. 1). Con l'art. 1 di tale decreto i direttori dell'Ispettorato centrale repressione frodi sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non superiore a L. 30.000.000 per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del d.-l. 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, e dagli artt. 4 e 5 del d.-l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460. Con l'art. 2 l'ispettore generale capo per la repressione delle frodi e' delegato ad emettere ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al precedente articolo, di importo superiore a L. 30.000.000 e fino a L. 200.000.000. Infine, con l'art. 3 viene riservata al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui all'art. 1, di importo superiore a L. 200.000.000. In conseguenza di tale decreto, il direttore dell'ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressioni frodi ha emesso, in data 27 ottobre 1994, l'ordinanza-ingiunzione n. 184, pervenuta alla regione in data 31 gennaio 1995 (doc. n. 2). Con tale ordinanza-ingiunzione viene contestata a tale sig. Giorgi Augusto la "violazione di cui all'art. 4, punto 3 della legge n. 460/1987 sanzionabile a norma dell'art. 4, punto 3 del d.-l. 7 settembre 1987, 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, per avere impiantato ha 1,60 di vigneto senza la prevista autorizzazione delle autorita' competenti, in violazione dell'art. 6 o 7 del reg. CEE n. 822/1987, cosi' come da verbale n. 94-0021 del 10 gennaio 1994". Il regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, si suddivide in quattro titoli: titolo I, norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo; titolo II, norme relative alle pratiche ed ai trattamenti enologici; titolo III, regime dei prezzi e norme relative agli interventi ed altre misure di risanamento del mercato; titolo IV, regime degli scambi con i paesi terzi; titolo V, norme relative alla circolazione e all'immissione in consumo; titolo VI, disposizioni generali. Gli artt. 6 e 8 trovano collocazione nel titolo primo e stabiliscono, per quanto qui interessa, un regime di autorizzazione per ogni nuovo impianto di viti. L'art. 4, terzo comma, del d.-l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, dispone testualmente quanto segue: "Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli artt. 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/1987 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'art. 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima ma provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa". Sin dalla legge 18 dicembre 1981, n. 749, ogni nuovo impianto di viti e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita' regionale competente. A far data da tale legge, si sono succeduti i regolamenti CEE, e le autorizzazioni si sono diversificate anche in ragione della tipologia delle viti, ma sempre l'autorita' competente ad autorizzare nuovi impianti di viti e' stata ed e' l'autorita' regionale. Di cio' prende, ovviamente, atto lo stesso art. 4, terzo comma, del d.-l. n. 370/1987, laddove dispone che ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti. E' principio noto e generalmente accolto che il potere sanzionatorio e' strettamente connesso alla funzione pubblica principale, nei confronti della quale si trova in un rapporto di sussidiarieta'. Soltanto la regione e' competente per tuttocio' che riguarda l'impianto di nuove viti, negando o concedendo la relativa autorizzazione e provvedendo alla estirpazione delle viti piantate senza la relativa autorizzazione. Ne consegue che anche il potere di irrogare sanzioni appartiene, quale potere subordinato e sussidiario alla funzione di cui e' investita, all'autorita' regionale; infatti, tale potere e' inteso ad assicurare, all'autorita' regionale, la stessa possibilita' di esercizio delle proprie funzioni. Con il decreto n. 53381 del 27 ottobre 1994, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si e' ritenuto competente ad irrogare le sanzioni poste a tutela dell'intera normativa del regolamento comunitario n. 822/1987, normativa che, intesa come e' a regolare il mercato vitivinicolo, e' assai disparata, disciplinando l'impianto delle viti come la circolazione e l'immissione al consumo del vino, le pratiche ed i trattamenti enologici come il regime dei prezzi. In cosi' variegata materia, sono ricomprese le piu' diverse funzioni, alcune di competenza dello Stato, il quale e', altresi', competente ad esercitare il potere punitivo attribuito per assicurare l'esercizio delle funzioni stesse. Peraltro, in materia di impianto di viti, lo Stato non ha competenza alcuna, ogni competenza essendo riservata alle regioni alle quali spetta, di conseguenza, l'esercizio del correlativo potere punitivo e l'irrogazione delle sanzioni ad esso inerenti. Pare quindi del tutto evidente che il Ministero, facendo, come suole dirsi, di ogni erba un fascio, si sia appropriato anche di una competenza squisitamente regionale.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato irrogare le sanzioni di cui all'art. 4, terzo comma, del d.-l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 ottobre 1987, n. 460, e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 184/1994 del direttore dell'ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi del 27 ottobre 1994, nonche', in parte qua, il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994. Si producono: 1) copia del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994; 2) copia dell'ordinanza-ingiunzione n. 184/1994 del direttore dell'ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del 27 ottobre 1994; 3) copia autentica della deliberazione autorizzativa al giudizio. Avv. Massimo RAMALLI - avv. Fabio LORENZONI 95C0410