N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 marzo 1995

                                 N. 10
 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 31
 marzo 1995 (del presidente della regione Toscana)
 Agricoltura e foreste - Attribuzione al Ministero  predetto,  tramite
    gli  Ispettorati  centrali  repressione frodi, della competenza ad
    irrogare le sanzioni amministrative a tutela della  normativa,  di
    cui  al  regolamento C.E.E. n. 822/1987, intesa a regolare i nuovi
    impianti e i reimpianti di viti - Lamentata violazione della sfera
    di competenza  regionale  in  materia  di  agricoltura  attesa  la
    spettanza  alle  regioni  dell'autorizzazione  dei  nuovi impianti
    viticoli nonche' del potere di  provvedere  alla  rimozione  degli
    stessi  ove il trasgressore non ne esegua la estirpazione entro il
    termine  fissato  dall'autorita'  regionale  -   Omessa   espressa
    indicazione dei parametri costituzionali.
 (Decreto Ministero risorse agricole, alimentari e foreste 2 settembre
    1994,  n.  53381; ordinanza-ingiunzione del direttore dell'ufficio
    di Firenze dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del  27
    ottobre 1994).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
   Ricorso   per   la  regione  Toscana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore della Giunta regionale, autorizzato con deliberazione  n.
 2592  del  20 marzo 1995 rappresentato e difeso, per mandato in calce
 al  presente  atto,  dall'avv.  Massimo  Ramalli  e  dall'avv.  Fabio
 Lorenzoni,    elettivamente   domiciliato   presso   lo   studio   di
 quest'ultimo, in Roma, via Alessandria n. 130  contro  il  Presidente
 del  Consiglio dei Ministri pro-tempore per conflitto di attribuzione
 in relazione alla ordinanza-ingiunzione del direttore dell'ufficio di
 Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi  del  27  ottobre
 1994,  nonche',  in parte qua, al decreto del Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994.
    Con decreto n. 53381  del  2  settembre  1994  il  Ministro  delle
 risorse agricole, alimentari e forestali decideva di "avvalersi della
 facolta'  di  delega  prevista  dall'art. 4, primo comma, lettera c),
 della . . legge  23  dicembre  1986,  n.  898,  per  quanto  concerne
 l'emissione  delle  ordinanze-ingiunzioni  nelle materie indicate dal
 d.-l.  27  ottobre  1986,  n. 701, convertito con modificazioni nella
 legge 23 dicembre 1986, n. 898, e dal d.-l. 7 settembre 1987, n. 370,
 convertito con modificazioni nella legge 4  novembre  1987,  n.  460"
 (doc. n. 1).
    Con l'art. 1 di tale decreto i direttori dell'Ispettorato centrale
 repressione  frodi sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni
 di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo  non
 superiore   a  L.  30.000.000  per  le  trasgressioni  amministrative
 commesse nell'ambito della circoscrizione di  rispettiva  competenza,
 in  violazione  di  quanto  previsto  dagli  artt. 2 e 3 del d.-l. 27
 ottobre 1986, n. 701, convertito con  modificazioni  nella  legge  23
 dicembre  1986,  n.  898,  e  dagli artt. 4 e 5 del d.-l. 7 settembre
 1987, n. 370, convertito con modificazioni  nella  legge  4  novembre
 1987, n. 460.
    Con  l'art.  2  l'ispettore generale capo per la repressione delle
 frodi e' delegato  ad  emettere  ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento
 delle  sanzioni  amministrative  di  cui  al  precedente articolo, di
 importo superiore a L. 30.000.000 e fino a L. 200.000.000.
    Infine,  con  l'art.  3  viene  riservata  al  Ministro   per   il
 coordinamento   delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali
 l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento  delle  sanzioni
 amministrative  pecuniarie  per  le  violazioni amministrative di cui
 all'art. 1, di importo superiore a L. 200.000.000.
    In conseguenza di  tale  decreto,  il  direttore  dell'ufficio  di
 Firenze  dell'Ispettorato  centrale  repressioni  frodi ha emesso, in
 data 27 ottobre 1994, l'ordinanza-ingiunzione n. 184, pervenuta  alla
 regione in data 31 gennaio 1995 (doc. n. 2).
    Con tale ordinanza-ingiunzione viene contestata a tale sig. Giorgi
 Augusto  la  "violazione  di  cui  all'art. 4, punto 3 della legge n.
 460/1987 sanzionabile a norma  dell'art.  4,  punto  3  del  d.-l.  7
 settembre  1987,  1987,  n. 370, convertito, con modificazioni, nella
 legge 4 novembre 1987, n.  460,  per  avere  impiantato  ha  1,60  di
 vigneto  senza la prevista autorizzazione delle autorita' competenti,
 in violazione dell'art. 6 o 7 del reg. CEE n. 822/1987, cosi' come da
 verbale n. 94-0021 del 10 gennaio 1994".
    Il regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del 16 marzo  1987,
 relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  si
 suddivide in quattro titoli: titolo I, norme relative alla produzione
 e al controllo dello sviluppo del  potenziale  viticolo;  titolo  II,
 norme relative alle pratiche ed ai trattamenti enologici; titolo III,
 regime dei prezzi e norme relative agli interventi ed altre misure di
 risanamento  del  mercato; titolo IV, regime degli scambi con i paesi
 terzi; titolo V, norme relative alla circolazione e all'immissione in
 consumo; titolo VI, disposizioni generali.
    Gli  artt.  6  e  8  trovano  collocazione  nel  titolo  primo   e
 stabiliscono,  per  quanto qui interessa, un regime di autorizzazione
 per ogni nuovo impianto di viti.
    L'art. 4, terzo  comma,  del  d.-l.  7  settembre  1987,  n.  370,
 convertito,  con  modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460,
 dispone  testualmente  quanto  segue:   "Chiunque   trasgredisce   le
 disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli artt. 6 e
 8  del  regolamento  CEE  n.  822/1987 del Consiglio in data 16 marzo
 1987, soggiace alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
 somma  da  L.  1.000.000  a  L.  3.000.000 per ogni ettaro di vigneto
 abusivamente    impiantato.   Analoga   sanzione   si   applica   per
 l'inosservanza dei limiti di reimpianto  stabiliti  dall'art.  7  del
 predetto  regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione
 delle  viti  entro  il  termine  fissato  dall'autorita'   regionale,
 quest'ultima  ma  provvede  alla  rimozione degli impianti, ponendo a
 carico dello stesso trasgressore la spesa relativa".
    Sin dalla legge 18 dicembre 1981, n. 749, ogni nuovo  impianto  di
 viti   e'   subordinato  ad  apposita  autorizzazione  dell'autorita'
 regionale competente. A far data da tale legge, si sono  succeduti  i
 regolamenti  CEE,  e le autorizzazioni si sono diversificate anche in
 ragione della tipologia delle viti, ma sempre l'autorita'  competente
 ad  autorizzare  nuovi  impianti  di  viti e' stata ed e' l'autorita'
 regionale.
    Di cio' prende, ovviamente, atto lo stesso art.  4,  terzo  comma,
 del  d.-l.  n.  370/1987, laddove dispone che ove il trasgressore non
 esegua  la  estirpazione  delle  viti  entro   il   termine   fissato
 dall'autorita'  regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli
 impianti.
    E'  principio  noto  e  generalmente   accolto   che   il   potere
 sanzionatorio   e'   strettamente  connesso  alla  funzione  pubblica
 principale, nei confronti della quale si  trova  in  un  rapporto  di
 sussidiarieta'.  Soltanto  la regione e' competente per tuttocio' che
 riguarda l'impianto di nuove viti, negando o concedendo  la  relativa
 autorizzazione  e  provvedendo  alla estirpazione delle viti piantate
 senza la relativa autorizzazione. Ne consegue che anche il potere  di
 irrogare  sanzioni appartiene, quale potere subordinato e sussidiario
 alla funzione di cui e' investita, all'autorita' regionale;  infatti,
 tale  potere  e'  inteso  ad  assicurare, all'autorita' regionale, la
 stessa possibilita' di esercizio delle proprie funzioni.
    Con il decreto n. 53381 del 27 ottobre 1994,  il  Ministero  delle
 risorse agricole, alimentari e forestali si e' ritenuto competente ad
 irrogare  le  sanzioni  poste  a  tutela  dell'intera  normativa  del
 regolamento comunitario n. 822/1987, normativa che, intesa come e'  a
 regolare  il  mercato vitivinicolo, e' assai disparata, disciplinando
 l'impianto delle viti come la circolazione e l'immissione al  consumo
 del  vino,  le pratiche ed i trattamenti enologici come il regime dei
 prezzi.
    In cosi'  variegata  materia,  sono  ricomprese  le  piu'  diverse
 funzioni,  alcune  di  competenza dello Stato, il quale e', altresi',
 competente ad esercitare il potere punitivo attribuito per assicurare
 l'esercizio delle funzioni stesse.
    Peraltro, in  materia  di  impianto  di  viti,  lo  Stato  non  ha
 competenza  alcuna,  ogni  competenza  essendo riservata alle regioni
 alle quali spetta, di conseguenza, l'esercizio del correlativo potere
 punitivo e l'irrogazione delle sanzioni ad esso inerenti.
    Pare quindi del tutto evidente che  il  Ministero,  facendo,  come
 suole  dirsi, di ogni erba un fascio, si sia appropriato anche di una
 competenza squisitamente regionale.
                               P. Q. M.
    Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo
 Stato irrogare le sanzioni di cui all'art. 4, terzo comma, del  d.-l.
 7  settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge
 4   ottobre   1987,   n.   460,   e,   per    l'effetto,    annullare
 l'ordinanza-ingiunzione  n.  184/1994  del  direttore dell'ufficio di
 Firenze  dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi del 27 ottobre
 1994, nonche', in parte qua, il decreto del Ministero  delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994.
    Si producono:
      1)  copia  del  decreto  del  Ministero  delle risorse agricole,
 alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994;
      2) copia dell'ordinanza-ingiunzione n.  184/1994  del  direttore
 dell'ufficio  di  Firenze dell'Ispettorato centrale repressioni frodi
 del 27 ottobre 1994;
      3)  copia  autentica  della   deliberazione   autorizzativa   al
 giudizio.
              Avv. Massimo RAMALLI - avv. Fabio LORENZONI
 
 95C0410