N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 1995

                                N. 213
 Ordinanza emessa il 7 febbraio 1995 dal giudice conciliatore di  Roma
 nel procedimento civile vertente tra l'Associazione per la difesa dei
 consumatori e degli utenti ed altra e l'A.C.I. ed altro
 Tributi  in  genere  -  Tassa  automobilistica - Trasformazione della
    "tassa  sulla  circolazione"   in   "imposta   sulla   proprieta'"
    commisurata  ai  cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul
    principio di uguaglianza e di capacita' contributiva in quanto  la
    tassa  in  questione,  secondo  il giudice rimettente, colpisce la
    categoria degli automobilisti "senza  operare  alcuna  distinzione
    all'interno   della   medesima"  e  con  essa  "viene  penalizzata
    l'automobile di piccola cilindrata che e' da considerarsi  non  un
    lusso,  ma  una  necessita'  soprattutto  per  chi lavora, data la
    inefficienza dei mezzi pubblici".
 (Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventisettesimo, trentaduesimo
    e trentatreesimo comma; legge 5 febbraio  1953,  n.  39,  art.  2,
    lett. b)).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
                         IL GIUDICE CONCILIARE
    Sciogliendo la riserva cosi' provvede.
    L'istanza  proposta  appare prima facie, fornita di attendibilita'
 ritenendosi l'art. 5, comma 27, 32, 33  della  legge  n.  53  del  28
 febbraio  1983  coordinato  con l'art. 2, lett. b), della legge n. 39
 del 5 febbraio 1953 viziata di illegittimita'  costituzionale  ed  in
 violazione  degli  articoli 3 e 53 della Costituzione dal momento che
 adottano parametri iniqui ed irrazionali al criterio impositivo della
 proprieta' del veicolo. Infatti e' una imposta pagata in base al solo
 possesso di una vettura, pertanto non piu' tributo corrisposto per un
 servizio reso al privato (in questo caso la tassa era dovuta  per  la
 circolazione  dell'auto  su strade ed autostrade e quindi per il loro
 utilizzo), bensi' prestazione pecuniaria dovuta dal contribuente allo
 Stato,  derivante  dalla  proprieta'  di  un  veicolo.  La  tassa  di
 circolazione diventa poi imposta sul possesso, si muove in una logica
 che   mantiene   conto   degli  interessi  e  dei  soggetti  da  essa
 penalizzati. Infatti colpisce l'intera categoria degli  automobilisti
 senza  operare  alcuna  distinzione  all'interno  della medesima. Con
 questa imposta viene penalizzata l'automobile di  piccola  cilindrata
 che  e' da considerarsi non un lusso ma una necessita soprattutto per
 chi lavora, data la inefficienza dei  mezzi  pubblici.  Non  possiamo
 certo  accettare  come  logica  l'affermazione che rientrerebbe nella
 discrezionalita'   del   legislatore    fissare    i    criteri    di
 differenziazione  delle  aliquote delle imposte automobilistiche, dal
 momento che l'art. 53  della  Costituzione  dispone  che  tutti  sono
 tenuti  a  concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione della loro
 capacita' contributiva. Dal  momento  che  la  legge  n.  53  del  28
 febbraio   1983   fu   concepita   ed  elaborata  nell'ambito  di  un
 provvedimento di legge eterogeneo inteso a creare nuovi  sistemi  per
 conoscere  le  entrate  dello  Stato,  per  appianare  cosi' l'enorme
 disavanzo, non si e' pero' giunti  ad  una  perequazione  tributaria.
 Invero  l'art.  53  della  Costituzione  per "capacita' contributiva"
 intende il complesso dei redditi di cui gode il contribuente e quindi
 l'imposizione  di  ogni  tributo  deve  trovare  il  suo   fondamento
 nell'accertata percezione di un reddito da parte del contribuente, ma
 non  solo:  la capacita' contributiva, puo' essere rilevata anche dal
 solo possesso del bene, indipendentemente dalla  circostanza  che  il
 proprietario,  per  incuria  o  incapacita',  non  tragga un adeguato
 compenso dall'impiego del bene stesso.
    A  conferma  di  cio'  (assunto  dalla  Corte  costituzionale  con
 sentenza  n.  16 del 31 marzo 1965), tanto piu' si appalesa evidente,
 lo squilibrio tra questo assunto e l'imposizione di  un  tributo  del
 medesimo  importo  a  proprietari  di  auto  che  hanno  prestazioni,
 qualita' e prezzo molto distanti tra  loro.  Cio'  e'  ampiamente  in
 contrasto  con  il principio della eguaglianza, perche' non considera
 la diversa situazione del contribuente.
    E'  opportuno  pertanto  equilibrare  gli interessi dei deboli, al
 fine di non farli schiacciare.
    La questione di costituzionalita' sollevata e' decisiva,  ai  fini
 della  risoluzione  della  controversia  perche' il giudizio non puo'
 essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
 stessa.  Difatti l'istante e' leso in un suo diritto da un atto della
 pubblica autorita' che si fonda su una legge incostituzionale.
    Allo stato degli atti emerge che  il  procediemnto  non  avra'  la
 possibilita'  di  essere  deciso  indipendentemente dalla risoluzione
 della questione di costituzionalita', dal momento  che  la  legge  28
 febbraio  1983,  n.  53,  dovra'  essere applicata per determinare il
 giudizio a quo.
    Pertanto in accoglimento della proposta istanza, per i  motivi  su
 esposti,  il  giudice conciliatore ordina la sospensione del giudizio
 in corso ex art. 235 del c.p.c. e la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale.
      Roma, addi' 7 febbraio 1995
             Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)
 
 95C0469