N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1995
N. 216 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Sabatini Paolo Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi che superino i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severita', nonche' tra regioni - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (dir. n. 271/1991). (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3). (Cost., artt. 3, 9, 10 e 32).(GU n.17 del 26-4-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di cui sopra, a carico di Sabatini Paolo, imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, osserva che il p.m. di udienza ha richiesto pronunzia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, motivando che la norma citata si pone in contrasto con gli artt. 3, 9 e 10 della Costituzione. Cio' posto, il pretore osserva che la richiesta del p.m. e' fondata e si ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9 e 10, 32 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, il quale, nella sua integrale stesura, prevede la modifica globale del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 e, sospendendo il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il pretore rileva che gia' in precedenza, con ordinanze dell'11 ottobre 1994 e del 28 ottobre 1994, nei procedimenti penali a carico di Ferraiolo Alessandro e Gelli Paolo e di Innocenti Giancarlo, imputati del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976, il pretore di Grosseto si e' pronunziato in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 19 settembre 1994, n. 537, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per le argomentazioni in esse ordinanze esposte. Considerato che il citato decreto-legge, decaduto per non essere stato convertito in legge, e' stato sostituito integralmente e senza alcuna modifica per quanto concerne l'indicato art. 3, con il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3. Che, in merito a quest'ultimo decreto-legge, con recente ordinanza, in data 31 gennaio 1995, il pretore di Grosseto ha sollevato ugualmente la questione di legittimita' costituzionale.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 215/1995). 95C0472