N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1995

                                N. 216
 Ordinanza emessa il 9 febbraio  1995  dal  pretore  di  Grosseto  nel
 procedimento penale a carico di Sabatini Paolo
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  - Scarichi provenienti da
    pubbliche  fognature  che  superino   limiti   di   accettabilita'
    stabiliti  dalle  regioni,  scarichi  provenienti  da insediamenti
    produttivi eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui
    alla legge n. 319/1976 o, se recapitano  in  pubbliche  fognature,
    quelli  fissati  dall'art.  12,  primo  comma, n. 2, stessa legge,
    nonche'  scarichi  che  superino  i   limiti   di   accettabilita'
    inderogabili  per  i  parametri  di  natura  tossica persistente e
    bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima  ipotesi
    e   riduzione  della  pena  per  le  altre  -  Irragionevolezza  -
    Disparita' di trattamento  rispetto  ad  ipotesi  meno  gravi,  ma
    punite  con  maggior  severita', nonche' tra regioni - Lesione del
    diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del
    diritto internazionale, in particolare con  quelle  CEE  (dir.  n.
    271/1991).
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).
 (Cost., artt. 3, 9, 10 e 32).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale di
 cui sopra, a carico di Sabatini Paolo,  imputato  del  reato  di  cui
 all'art.  21,  terzo  comma,  della legge n. 319/1976, osserva che il
 p.m. di udienza ha richiesto pronunzia di questo  pretore  in  ordine
 all'ipotesi   di   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n.
 9, motivando che la norma citata si pone in contrasto con  gli  artt.
 3, 9 e 10 della Costituzione.
    Cio'  posto,  il  pretore  osserva  che  la  richiesta del p.m. e'
 fondata e si ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante  e  non
 manifestamente  infondata,  per  violazione degli artt. 3, 9 e 10, 32
 della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  3  del  d.-l.  16  gennaio 1995, n. 9, il quale, nella sua
 integrale stesura,  prevede  la  modifica  globale  del  terzo  comma
 dell'art.  21  della  legge  n.  319/1976  e, sospendendo il presente
 procedimento,  dispone  la  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
    Il  pretore  rileva  che gia' in precedenza, con ordinanze dell'11
 ottobre 1994 e del 28 ottobre 1994, nei procedimenti penali a  carico
 di  Ferraiolo  Alessandro  e  Gelli  Paolo  e di Innocenti Giancarlo,
 imputati del reato di cui all'art. 21 della  legge  n.  319/1976,  il
 pretore  di  Grosseto  si e' pronunziato in ordine all'ipotesi di non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3 del d.-l. 19 settembre 1994,  n.  537,  con  trasmissione
 degli  atti  alla Corte costituzionale, per le argomentazioni in esse
 ordinanze esposte.
    Considerato che il citato decreto-legge, decaduto per  non  essere
 stato  convertito in legge, e' stato sostituito integralmente e senza
 alcuna modifica per quanto concerne l'indicato art. 3, con  il  d.-l.
 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3.
    Che,   in   merito   a  quest'ultimo  decreto-legge,  con  recente
 ordinanza, in data  31  gennaio  1995,  il  pretore  di  Grosseto  ha
 sollevato ugualmente la questione di legittimita' costituzionale.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 215/1995).
 95C0472