N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1995

                                N. 219
 Ordinanza  emessa  il  13  gennaio  1995  dal pretore di Grosseto nel
 procedimento penale a carico di Vellutini Andrea ed altro
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Regione  Toscana  -  Aree  protette   -
    Interventi  (nella  specie:  parcheggi  nel  Parco  naturale della
    Maremma in zona boschiva compresa nella fascia di  trecento  metri
    dalla  linea  di battigia) - Previsione con legge regionale che il
    nullaosta  dell'Ente  parco  tenga  luogo   delle   autorizzazioni
    previste   dalla   legge   quadro   n.   384/1991   -  Conseguente
    depenalizzazione di fattispecie penali rilevanti per la  normativa
    statale - Travalicamento delle competenze regionali.
 (Legge  regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, art. 20, secondo comma;
    legge regione Toscana 6 dicembre 1991, n. 394).
 (Cost., art. 117).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  n.
 508/1994  reg.  Dibattimento a crico di Vellutini Andrea e Cappuccini
 Claudio imputati:
       A) del reato di cui agli artt. 110  del  c.p.,  1-sexies  della
 legge  8  agosto 1985, n. 431 in relazione all'art. 82, quinto comma,
 lett. b), f), g), del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616  in  quanto,  in
 concorso  fra  loro  ed in attuazione di provvedimenti consiliari del
 Consorzio del parco naturale della Maremma,  stipulavano  convenzione
 16  novembre  1992  con la quale il Consorzio affidava la gestione di
 parcheggio a  pagamento  per  autoveicoli  e  motocicli,  ubicato  in
 localita'   Marina   di  Alberese,  alla  soc.  coop.  Spazio  Verde,
 successivamente  consentendo  e  non  impedendo,  in  violazione  del
 provvedimento consiliare n. 79 del 2 giugno 1992, che la gestione del
 parcheggio  per la stazione estiva 1993 avesse inizio senza che fosse
 stata previamente richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7  della
 legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  essendo  l'area  utilizzata  per
 l'esercizio del parcheggio sottoposta a vincolo paesistico, in quanto
 zona ricadente in parco naturale, boscata e compresa nella fascia  di
 300 m. dalla linea di battigia;
       B)  del  reato di cui agli artt. 110 del c.p.' 54, 55, 1161 del
 r.d. 30 marzo 1942, n. 327 in quanto, in concorso fra loro e mediante
 la condotta sub A), consentivano e non impedivano che la gestione del
 parcheggio per la stagione estiva 1993 avesse inizio senza che  fosse
 stata  previamente richiesta autorizzazione alla autorita' marittima,
 essendo l'area utilizzata per l'esercizio  del  parcheggio  ricadente
 nel demanio marittimo e nella relativa fascia di rispetto;
    Acc.ti in Marina di Alberese, comune di Grosseto, nel giugno 1993.
    Ritenuto  che  nel  caso  in  esame, in relazione al primo capo di
 imputazione, l'entrata in vigore della  legge  regionale  Toscana  15
 marzo  1994,  n.  24  (in  B.U.  n.  21  del  20 ottobre 1994), ed in
 particolare il disposto dell'art. 20 che prevede:
      1) "Il rilascio  di  concessioni  o  autorizzazioni  relative  a
 interventi,  impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco
 e' subordinato al preventivo nulla-osta dell'ente parco. Si applicano
 le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 6  dicembre  1991,
 n. 394;
      2)  il  nulla  osta di cui al precedente comma, solo nel caso in
 cui sia stato espressamente rilasciato  e  non  sia  determinato  per
 decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui
 alle vigenti disposizioni, dell'autorizzazione per interventi in zone
 soggette  a vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n.
 3267 e dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a  vincolo
 paesaggistico  di  cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto
 1985, n. 431; ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  al  nono  comma
 dell'art.  82  del  d.P.R.  24  luglio  1977, n. 616, come modificato
 dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il suddetto nulla osta
 e' trasmesso al Ministero dei beni culturali ed ambientali", comporta
 un necessario esame di costituzionalita' del citato secondo comma  in
 relazione alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree
 protette" e con riferimento all'art. 117 della Costituzione;
    Ritenuto  rilevante  nel caso in esame conoscere la applicabilita'
 del secondo  comma  dell'art.  20  della  legge  regione  Toscana  n.
 24/1994,  che renderebbe il fatto non previsto dalla legge come reato
 dal momento dell'entrata in vigore della legge regionale;
    Osservato come l'art. 13 della legge n. 394/1991 prevede  che  "il
 rilascio  di  concessioni  o  autorizzazioni  relative ad interventi,
 impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto  al  preventivo
 nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformita' tra
 le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed e' reso
 entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente tale
 termine il nulla osta si intende rilasciato".
    Il termine nulla-osta,  usato  di  frequente  dal  legislatore  in
 contesti  diversi, in senso proprio designa una particolare figura di
 atto amministrativo  che  interviene  in  un  procedimento  in  vista
 dell'emanazione  di  un  provvedimento,  con  il  quale  un'autorita'
 dichiara di non avere eccezioni da sollevare in  ordine  all'adozione
 di  quel  provvedimento  da  parte di una altra autorita'. Tale e' la
 scelta operata dal legislatore nazionale con l'art.  13  della  legge
 quadro  in  materia  di  parchi:  il  nulla  osta  e'  funzionale  al
 definitivo provvedimento, non ne tiene certamente luogo.
    Ne' produce conseguenze diverse il fatto che l'art.  13  in  esame
 non viene ripetuto e neppure menzionato nel titolo III della legge n.
 394  del 1991, disciplinante l'istituzione di parchi, riserve ed aree
 protette in ambito regionale.
    L'art.  2, inoltre, nel fissare i principi fondamentali vincolanti
 per l'esercizio della potesta' legislativa concorrente, non  menziona
 la obbligatoria richiesta del nulla osta, cosi' come nell'enunciare i
 principi  di  riforma  economico-sociale  destinati  a  vincolare  le
 regioni a statuto speciale non fa alcun riferimento all'articolo 13.
    In relazione a cio' e' sorta la opposta questione se  le  regioni,
 nell'istituzione  di parchi e riserve naturali, possano non prevedere
 il preventivo  obbligatorio  rilascio  del  nulla  osta  o  stabilire
 modalita'  diverse  ad  esempio stabilendo casi di silenzio-diniego o
 silenzio-rifiuto rispetto a quelle fissate dall'art. 13.
    La rispsota e'  stata  negativa,  infatti  il  mancato  richiamato
 all'art.  13 nell'art. 22 non impedisce che lo stesso sia considerato
 vincolante  nei  confronti  delle  regioni   a   statuto   ordinario.
 L'articolo   13,  infatti,  permette  la  concreta  attuazione  della
 regolamentazione contenuta nel piano e  nel  regolamento  del  parco,
 stabilendo  la  misura della legittimita' degli interventi nelle aree
 ricomprese  nel  perimetro  del  parco.  Esso  costituisce   l'anello
 fondamentale  di congiunzione tra la salvaguardia dell'ambiente nelle
 aree protette e gli interventi sul territorio, e, come tale,  dunque,
 non  puo'  non  vincolare  le  regioni  a statuto ordinario, le quali
 saranno tenute a rispettarlo rimanendo  comunque  libere  di  variare
 l'entita'  del  termine per la formazione del silenzio-assenso sino a
 quando l'articolo 13 non venga modificato dal legislatore.
    Riconoscere  alle  regioni  la  possibilita'  di   derogare   alle
 previsioni  dell'articolo  13 - ad eccezione dell'entita' del termine
 ivi previsto - oltre che contra legem sarebbe anche  inopportuno,  in
 quanto frustrerebbe le finalita' sottese alla stessa legge n. 394 del
 1991.  Tale  legge,  infatti,  e'  stata  emanata  con la ben precisa
 intenzione di portare  una  disciplina  uniforme  nell'istituzione  e
 gestione  delle  aree  protette,  in  considerazione del fatto che in
 assenza di  una  legge-quadro  le  regioni,  legiferando  "a  briglia
 sciolta",   avevano   dato   vita   ad   un   normativa   confusa   e
 contraddittoria.
    Tutto  quanto  sopra  riportato  e'   rafforzativo   dal   rilievo
 costituzionale  che qui si sta operando, infatti con il secondo comma
 dell'articolo 20 della legge regione Toscana n.  24/1994  si  dispone
 che  il  nulla  osta  dell'ente  parco,  nel  caso  in  cui sia stato
 espressamente rilasciato tiene luogo delle  autorizzazioni  previste,
 in  contrasto  con  la  legge  quadro  n.  394/1991  ed in violazione
 dell'art. 117 della Costituzione che consente alle Regioni di emanare
 per specifiche materie norme legislative  "nei  limiti  dei  principi
 fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
                               P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio  eccezione  di  costituzionalita'  dell'art. 20,
 comma secondo, della legge regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24,  con
 riferimento alla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.
 394 per violazione dell'art. 117 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e al trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  agli  imputati,  ai loro difensori, al pubblico ministero
 nonche' al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Grosseto, addi' 13 gennaio 1995
                         Il pretore: MONTAGNA
 
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