N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1995
N. 220 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1995 dal pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Petrucci Anna Maria e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione nel caso di cumulo con pensione di riversibilita' erogata dallo Stato - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale assunto dalla Corte costituzionale - Riferimento alla sentenza n. 69/1990. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.17 del 26-4-1995 )
IL PRETORE Nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato il 27 agosto 1991 da: Petrucci Anna Maria, col proc. e dom. avv.to Mutarelli, ricorrente contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente pro-tempore, col proc. e dom. avv.ti Maggio e Foramiti, resistente. Il pretore di Udine dott. G.P. Carchio ha pronunciato il 21 febbraio 1995 la seguente ordinanza. IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso 27 agosto 1991 Petrucci Anna Maria, premesso di essere titolare dal 1 gennaio 1983 di pensione di riversibilita', Stato e di fruire altresi' da pari data di pensione INPS SR non integrata al minimo, e ritenendo invece di aver diritto all'integrazione sulla pensione INPS per la illegittimita' costituzionale cioe' dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), chiedeva al pretore di Udine che condannasse l'INPS a corrisponderle il minimo con relativi arretrati. L'INPS, costituitosi, sosteneva che l'ipotesi non era stata decisa dalla Corte costituzionale. All'udienza del 21 febbraio 1995, esaurita la discussione, veniva emessa e letta in udienza l'ordinanza in atti. La questione sollevata dalle parti e' rilevante e non manifestatamente infondata. La fattispecie in esame, disciplinato dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963, che esclude per i titolari di pensione di riversibilita' Stato l'integrazione al minimo di pensione di riversibilita' (SR) erogata agli stessi dall'INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo, non risulta essere stato esaminato dalla Corte costituzionale in altre sentenze su casi analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990, che ha dichiarato l'illegittimita', per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge citata nella parte in cui escludeva il diritto all'integrazione al minimo della pensione SR a carico dell'INPS per chi era gia' titolare di pensione diretta dello Stato (e non gia' di riversibilita' come nel caso in esame), qualora, per effetto del cumulo, si fosse superato il trattamento minimo garantito. Poiche' nella fattispecie sussistono le medesime ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione poste dalla Corte costituzionale alla base delle indicate sentenze, la questione sollevata, oltre che rilevante per tutta evidenza, appare non manifestatamente infondata. Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale la relativa verifica sospendendosi nel contempo il giudizio in corso.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; In accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9; Ritenuta la questione non manifestatamente infondata e rilevante; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida se l'art. 1 della legge sopra indicata contrasti o meno, nei termini di cui in motivazione, con il disposto dell'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, addi' 21 febbraio 1995 Il pretore: CARCHIO 95C0476