N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1995

                                N. 220
 Ordinanza  emessa  il  21  febbraio  1995  dal  pretore  di Udine nel
 procedimento civile vertente tra Petrucci Anna Maria e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensione  I.N.P.S.  -  Pensione  di
    riversibilita'  erogata  dal  fondo  speciale  per  i  coltivatori
    diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo  -  Esclusione
    nel  caso  di  cumulo con pensione di riversibilita' erogata dallo
    Stato -  Disparita'  di  trattamento  di  situazioni  omogenee  in
    considerazione  dell'orientamento  giurisprudenziale assunto dalla
    Corte costituzionale - Riferimento alla sentenza n. 69/1990.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
                              IL PRETORE
   Nella causa previdenziale promossa con  ricorso  depositato  il  27
 agosto  1991  da:  Petrucci  Anna  Maria,  col  proc.  e  dom. avv.to
 Mutarelli, ricorrente contro l'I.N.P.S. -  Istituto  Nazionale  della
 Previdenza  Sociale, in persona del presidente pro-tempore, col proc.
 e dom. avv.ti Maggio e Foramiti, resistente.
    Il pretore di Udine  dott.  G.P.  Carchio  ha  pronunciato  il  21
 febbraio 1995 la seguente ordinanza.
                         IN FATTO E IN DIRITTO
    Con ricorso 27 agosto 1991 Petrucci Anna Maria, premesso di essere
 titolare dal 1 gennaio 1983 di pensione di riversibilita', Stato e di
 fruire  altresi'  da  pari  data di pensione INPS SR non integrata al
 minimo, e ritenendo invece di  aver  diritto  all'integrazione  sulla
 pensione INPS per la illegittimita' costituzionale cioe' dell'art. 1,
 secondo  comma,  della  legge  9  gennaio  1963, n. 9 (elevazione dei
 trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
 di previdenza dei coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),
 chiedeva  al pretore di Udine che condannasse l'INPS a corrisponderle
 il minimo con relativi arretrati.
    L'INPS, costituitosi, sosteneva che l'ipotesi non era stata decisa
 dalla Corte costituzionale.
    All'udienza del 21 febbraio 1995, esaurita la discussione,  veniva
 emessa e letta in udienza l'ordinanza in atti.
    La   questione   sollevata   dalle   parti   e'  rilevante  e  non
 manifestatamente infondata.
    La fattispecie in esame, disciplinato dall'art. 1, secondo  comma,
 della  legge  n.  9/1963,  che  esclude per i titolari di pensione di
 riversibilita'  Stato  l'integrazione  al  minimo  di   pensione   di
 riversibilita'  (SR)  erogata  agli  stessi  dall'INPS,  qualora  per
 effetto del cumulo sia superato il trattamento  minimo,  non  risulta
 essere  stato  esaminato dalla Corte costituzionale in altre sentenze
 su casi analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990,
 che ha dichiarato l'illegittimita', per contrasto con l'art. 3  della
 Costituzione,  dell'art.  1,  secondo comma, della legge citata nella
 parte in cui escludeva il diritto all'integrazione  al  minimo  della
 pensione  SR a carico dell'INPS per chi era gia' titolare di pensione
 diretta dello Stato (e non gia' di riversibilita' come  nel  caso  in
 esame),  qualora,  per  effetto  del  cumulo,  si  fosse  superato il
 trattamento minimo garantito.
    Poiche'  nella  fattispecie  sussistono  le  medesime  ragioni  di
 contrasto   con   l'art.  3  della  Costituzione  poste  dalla  Corte
 costituzionale  alla  base  delle  indicate  sentenze,  la  questione
 sollevata,  oltre  che  rilevante  per  tutta  evidenza,  appare  non
 manifestatamente infondata.
    Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale la relativa verifica
 sospendendosi nel contempo il giudizio in corso.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948,  n.  1  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    In  accoglimento  della  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
    Ritenuta la questione non manifestatamente infondata e rilevante;
    Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 perche'  decida  se  l'art.  1 della legge sopra indicata contrasti o
 meno, nei termini di cui in motivazione, con il disposto dell'art.  3
 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  copia  della  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Udine, addi' 21 febbraio 1995
                          Il pretore: CARCHIO
 
 95C0476