MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1995 

  Adeguamento delle aliquote di sovrapprezzo termico per l'anno  1995
e del gettito del conto delle integrazioni tariffarie.
(GU n.98 del 28-4-1995)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali  19  ottobre  1944,  n.
347,   e   23   aprile  1946,  n.  363,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283,  e  15  settembre  1947, n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio  1948,  n.  98,  che  detta
norma per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;
  Visto  l'art.  1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime
alcuni   comitati   interministeriali,   fra    cui    il    Comitato
interministeriale dei prezzi (C.I.P.);
  Visto  l'art.  5,  comma  2, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  le funzioni del
soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas;
  Visti i provvedimenti CIP n. 3 del 27 gennaio 1988, n.  26  del  22
novembre 1989 e il decreto ministeriale 4 agosto 1994;
  Visto il provvedimento CIP n. 8 del 29 marzo 1993 con il quale sono
state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo
per l'onere termico;
  Considerato  che  il  valore  di  riferimento  del prezzo medio del
petrolio greggio di importazione,  riferito  ai  mesi  di  settembre,
ottobre  e  novembre  1994  e'  stato  individuato  in L. 182.270 per
tonnellata;
  Vista la nota della  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico
(C.C.S.E.)  dell'11 gennaio 1995 con la quale sono state trasmesse le
aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere  termico
relative  all'anno  1995,  che  comportano un aumento medio del 10,6%
rispetto alle aliquote ordinarie di sovrapprezzo vigenti;
  Vista la nota della C.C.S.E. del 4 gennaio 1995  con  la  quale  si
evidenzia  un maggior fabbisogno per il conto integrazioni tariffarie
rispetto al gettito alimentato dalla quota di prezzo di  0,250  L/kWh
fissata con il provvedimento CIP n. 24 del 23 novembre 1983;
  Visto il provvedimento CIP n. 13 del 6 aprile 1984 che prevede, ove
necessario, l'utilizzazione del gettito del sovrapprezzo anche per le
anticipazioni   in  corso  d'anno  destinate  alla  erogazione  delle
integrazioni tariffarie;
  Considerata l'opportunita' di consentire alla Cassa conguaglio  per
il  settore  elettrico  la possibilita' di finanziare il conto per le
integrazioni tariffarie mediante il gettito del sovrapprezzo  termico
ordinario, sino alla definizione di un nuovo sistema di finanziamento
delle predette integrazioni;
  Visti  i  precedenti  provvedimenti  in  materia  di  sovrapprezzo,
integrazioni tariffarie e Cassa conguaglio per il settore elettrico;
                              Decreta:
   A) Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico in vigore, al
netto di quanto disposto dai provvedimenti CIP n.  24  del  3  agosto
1990  e  n.  15  del  12 dicembre 1992, sono aumentate mediamente del
10,60% e determinate nelle misure seguenti:
                              Sovrapprezzo     Sovrapprezzo
                                 termico         ad altro
                                ordinario         titolo      Totale
                               ______________________________________
                                                L/kWh
 Bassa tensione:
1)  Forniture per usi domestici fino a 3
kW a tariffa per utenti residenti e fino
a 150 kWh di  consumo  mensile  compreso
tra    due   letture   consecutive   dei
misuratori
                                   12,60         22,50        35,10
2) Altre forniture per usi  domestici  e
per  i consumi eccedenti il quantitativo
di cui al precedente punto 1)
                                   73,30         23,60        96,90
3) Forniture per usi agricoli      48,00         23,30        71,30
4) Altre forniture                 51,80         24,40        76,20
Media tensione:
1) Forniture per tutti gli usi     39,30         14,80        54,10
Alta tensione:
1)  Forniture  per  tutti  gli  usi  con
esclusione  di  quelle previste al punto
successivo
                                   37,50         12,40        49,90
2)  Forniture  per  la   produzione   di
alluminio primario in Sardegna
                                    6,60          4,50        11,10
   B)  Le  aliquote  di contributo per l'onere termico spettanti alle
aziende sottoelencate vengono determinate nelle misure  seguenti  con
decorrenza dal 1 gennaio 1995 in L/kWh:
  ENEL Societa' per azioni   . . . . . . . . . . . . . . .    38,9567
   Azienda energetica municipale A.E.M. di Torino  . . . .    19,1344
   Azienda energetica municipale di Milano 20,5800 Azienda dei
servizi municipalizzati del comune di Brescia  . . . . . .    23,3572
   Azienda generale servizi municipalizzati del comune di Verona
                                                              20,2112
   Azienda servizi municipalizzati di Rovereto   . . . . .    24,0044
   ACEA - Azienda comunale energia ed ambiente di Roma
                                                               0,6541
   Idroelettrica Weissenfels S.r.l.  . . . . . . . . . . .   142,3182
   Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. S.a.s.
                                                             101,5743
   Azienda speciale per l'energia e l'ambiente (A.S.P.E.A.) di Osimo
                                                              23,9049
   Aziende industriali municipalizzate del comune di Vicenza
                                                              36,6633
   Azienda consorziale servizi municipalizzati di Primiero
                                                               0,0408
   A.M.I. Azienda municipalizzata di Imola 3,4188 Azienda elettrica
ed acquedotto municipalizzata di Brunico   . . . . . . . .     0,5004
   C) La Cassa conguaglio per il settore elettrico fara' fronte, sino
alla  definizione  di  un  nuovo sistema di finanziamento, al maggior
fabbisogno del conto per  le  integrazioni  tariffarie,  rispetto  al
gettito  delle quote di prezzo di 0,250 L/kWh, utilizzando il gettito
del sovrapprezzo termico ordinario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 marzo 1995
                                                    Il Ministro: CLO'
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 21