Integrazione della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 "Promozione dei servizi di sviluppo agricolo" e successive modifiche.(GU n.17 del 29-4-1995)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 "Promozione dei servizi di sviluppo agricolo" e successive modifiche e' inserito il seguente comma 8-bis: "8-bis. Per l'attuazione delle azioni di livello regionale possono essere individuati, con decreto del presidente della giunta regionale, i funzionari responsabili delle unita' organizzative decentrate e degli uffici economali della giunta delegati alla spesa secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 "Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 30 dicembre 1994 ARRIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 dicembre 1994, prot. n. 22402/3260).