REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 52 

  Modifiche  ed  integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 18
giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in
trattamento radioterapico".
(GU n.17 del 29-4-1995)

                            IL CONSIGLIO
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  comma  1  dell'articolo  1 della legge regionale 18 giugno
1987, n. 30 le parole "I cittadini residenti nei comuni della regione
Marche che necessitano  di  trattamento  radioterapico  in  strutture
pubbliche  hanno diritto:" sono sostituite con le parole "I cittadini
residenti  nei  comuni  della  regione  Marche  che  necessitano   di
trattamento   radioterapico   e   chemioterapico,  nonche'  di  altre
prestazioni  terapeutiche  finalizzate  alla  cura  delle   patologie
oncologiche hanno diritto:".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 27 dicembre 1994
 
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