Si rende noto che il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza
adottata nella camera di consiglio del 14 marzo 1995, ha accolto, in
riforma dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione I-bis, n. 1596/94, l'istanza di sospensione proposta
dalla regione Emilia-Romagna nei confronti del decreto del Ministro
della sanita' 18 febbraio 1994 recante: "Integrazione allo
schema-tipo di convenzione tra unita' sanitarie locali ed enti,
societa' cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la
riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o
psicostrope (art. 12)".
Si precisa pertanto che il predetto decreto e' sospeso fino alla
pronuncia di merito e che lo schema-tipo di convenzione attualmente
applicabile dai soggetti interessati e' quello approvato con decreto
ministeriale 19 febbraio 1993, come pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 67 del 22
marzo 1993, alle pagine 59, 60 e 61.
Il Ministero della sanita' si riserva di adottare, nella materia
in questione, gli opportuni provvedimenti.