MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 aprile 1995, n. 170 

  Regolamento recante norme sulla capacita' finanziaria delle imprese
di  autoriparazione,  dei  loro  consorzi e delle societa' consortili
anche in forma di cooperativa.
(GU n.112 del 16-5-1995)
 
 Vigente al: 31-5-1995  
 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo  n.  285  del  30
aprile 1992 "Nuovo codice della strada" come modificato dall'art.  36
del decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993, che demanda  al
regolamento di esecuzione dello stesso codice il compito di fissare i
requisiti tecnico professionali delle imprese di cui allo stesso art. 
80, comma 8; 
  Visto l'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  che  fissa  i  suddetti
requisiti; 
  Considerata la necessita' che le predette imprese siano in possesso
di un'adeguata capacita' finanziaria, in relazione alla  garanzia  da
offrire  per  il  mantenimento  in  esercizio   dei   locali,   delle
strumentazioni e delle attrezzature da destinare  alle  revisioni,  e
cio' sia che le imprese stesse operino singolarmente sia che agiscano
sotto forma di consorzi o societa' consortili; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 1657 del 4 aprile 1995); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La capacita' finanziaria delle imprese singole di  cui  all'art.
80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  come
modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 
360, deve essere non inferiore a L. 300.000.000 e dimostrata mediante
un'attestazione  di  affidamento  nelle   forme   tecniche   previste
dall'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  2.  La  capacita'  finanziaria  di  ciascuna   delle   imprese   di
autoriparazione, partecipanti a consorzi  o  a  societa'  consortili,
deve essere non inferiore a L. 100.000.000 se iscritte  in  una  sola
delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge  5
febbraio  1992,  n.  122,  ovvero  dello  speciale  elenco   previsto
dall'art. 4 della medesima legge.  Detta  capacita'  finanziaria,  da
dimostrare  mediante  un'attestazione   avente   le   caratteristiche
specificate  all'art.  1,  e'  elevata  a  L.  170.000.000  ed  a  L.
230.000.000, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in  tre
sezioni del registro o dello speciale elenco citato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 6 aprile 1995 
                                                Il Ministro: CARAVALE 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
  Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995 
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 95