Modificazioni, fino al 30 giugno 1995, degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.(GU n.116 del 20-5-1995)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; Vista la direttiva 95/5 del 27 febbraio 1995 che modifica la direttivva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Decreta: Art. 1. 1. Fino al 30 giugno 1995 sono elevate a 1000 UGB all'anno ed a 20 UGB alla settimana le quantita' massime indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. 2. Fino al 30 giugno 1995 sono elevate a 5 tonnellate alla settimana le quantita' massime indicate all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1995 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 92