MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 marzo 1995 

  Modificazioni, fino al 30 giugno 1995, degli articoli  5  e  6  del
decreto  legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle
direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti  problemi  sanitari  in
materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.
(GU n.116 del 20-5-1995)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  1994,  n.  286,  attuazione
delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari
in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
  Vista  la  direttiva  95/5  del  27  febbraio  1995 che modifica la
direttivva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee
e  limitate  alle  norme  sanitarie  comunitarie  specifiche  per  la
produzione  e  la  commercializzazione  di alcuni prodotti di origine
animale;
  Visto l'art. 20  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  recante
coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento  interno  agli
atti normativi comunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fino al 30 giugno 1995 sono elevate a 1000 UGB all'anno ed a 20
UGB alla settimana le quantita' massime indicate all'art. 5, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
  2. Fino al  30  giugno  1995  sono  elevate  a  5  tonnellate  alla
settimana  le  quantita'  massime  indicate  all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione   ed  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 marzo 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 92