UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.119 del 24-5-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Rilevata la necessita' di apportare  la  modifica  di  statuto,  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la tabella XLV/1 relativa ai diplomi di specializzazione  del
settore veterinario approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  espresso  in
data 16 marzo 1995;
                              Decreta:
  Allo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono  apportate  le
ulteriori seguenti modifiche.
                           Articolo unico
  Gli  articoli  da 610 a 616 e da 617 a 624 relativi rispettivamente
alla scuola di specializzazione in  tecnologia  avicola  e  patologia
aviare  ed  alla scuola di specializzazione in biochimica marina sono
soppressi.
  Dopo l'art. 609, con il conseguente scorrimento  della  numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi  al  riordinamento  delle  scuole  di  specializzazione   in
"tecnologia  avicola e patologia aviare" e in "biochimica marina" che
cambiano denominazione rispettivamente in scuola di  specializzazione
in  tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina e  scuola  di  specializzazione  in  biochimica  marina  e
biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura.
                     DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE
                       DEL SETTORE VETERINARIO
                               Capo I
            NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
  Art.  610. - Alla facolta' di medicina veterinaria dell'Universita'
degli  studi  di  Bologna   afferiscono   le   seguenti   scuole   di
specializzazione:
   tecnologia  e patologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina;
   biochimica  marina  e  biotecnologie  applicate   alla   pesca   e
all'acquacoltura.
  Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami  di  esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica di
specialista.
  Art. 611. - I corsi di studio hanno durata  triennale  e  prevedono
almeno  600  ore  di  insegnamento  e  600  ore di attivita' pratiche
guidate.
  Per durate diverse l'indicazione  viene  riferita  nella  specifica
tabella.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Art.  612.  - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo'
essere stabilito annualmente dal senato accademico, su  proposta  del
consiglio  di  facolta',  in  base  alle  strutture disponibili, alle
esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali  fissati
dal   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge  n.  341/1990.
Le  modalita'  delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della scuola.
  Art. 613. -  Sono  titoli  di  ammissione  quelli  specificatamente
indicati    nelle    norme    relative   alle   singole   scuole   di
specializzazione. Sono altresi' ammessi alle Scuole coloro che  siano
in  possesso  del  titolo  di  studio,  conseguito presso universita'
italiane e straniere, accettato dalle competenti  autorita'  italiane
(consiglio  della  scuola  e  senato  accademico)  e che sia ritenuto
equipollente, anche limitatamente ai fini della  iscrizione  a  dette
scuole.
  Art.  614.  -  Il  consiglio  della  scuola determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il  consiglio  determina,  pertanto:  gli insegnamenti fondamentali
obbligatori  e  quelli  eventuali  opzionali  con  la   suddivisione,
allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme
didattiche,  ivi  comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di
tirocinio.
  Art. 615. - Nel determinare il piano  degli  studi  secondo  quanto
previsto  al  precedente  art.  614, il consiglio della scuola dovra'
comprendere nell'ordinamento le  aree  didattiche  specificate  nelle
norme  relative  alle  singole scuole di specializzazione, alle quali
dovranno essere dedicate almeno 1000  ore  di  didattica  (scuole  di
durata  triennale)  o  600  ore  (scuole  di durata biennale), per un
minimo di 50 ore per ciascuna  area.  Per  ciascuna  area  i  settori
definiscono   l'ambito   scientifico  e  disciplinare  nel  quale  si
sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti.
  Art. 616. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la  scelta  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  e  all'estero   in   laboratori
universitari o extra universitari.
  Art.  617. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con  finalita'  d
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di stutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  luglio
1980,  n.  382,  e del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
  Art. 618. - La corrispondenza delle scuole  di  specializzazione  e
dei  titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella
e  quelle  precedenti  e'  individuata  dal  Consiglio  universitario
nazionale.
                               Capo II
       NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
        Scuola di specializzazione in: tecnologia e patologia
        delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina
  Art.  619. - Il corso di specializzazione in tecnologia e patologia
delle  specie  avicole,  del   coniglio   e   della   selvaggina   e'
disciplinato,  oltre  che  dal presente articolo, dagli articoli 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in:
   tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina;
   patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e  della
selvaggina.
  Il  corso  degli  studi ha la durata di tre anni e prevede un primo
anno  comune  ai  due  titoli  di  studio  e  un  successivo  biennio
differenziato per i due titoli di specialista.
  Ciascun  anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200
ore di attivita' pratiche guidate.
  Le aree didattiche che caratterizzano questo  corso  e  alle  quali
devono  essere dedicate, a norma del precedente art. 615, almeno 1000
ore sono le seguenti:
Area 1 - CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E COMPORTAMENTALI, RAPPORTI CON
   L'AMBIENTE E MORFO-FISIOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE DEL CONIGLIO  E
   DELLA SELVAGGINA.
  Lo   specializzando   dovra'   anzitutto   affrontare  il  problema
dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio  dal  punto
di  vista  zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in
considerazione  anche  le  complesse   interazioni   con   l'ambiente
naturale,  che  condizionano le capacita' di adattamento alla vita in
cattivita' e le  tecniche  di  allevamento  da  adottare.  Il  nucleo
centrale  dell'area  didattica e' comunque costituito dall'anatomia e
dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il  pollo  per  gli
uccelli,  il  coniglio  per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i
cervidi.
  Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.
Area 2 - CARATTERISTICHE ESTERIORI ED ATTITUDINI PRODUTTIVE DELLE
   SPECIE  AVICOLE  DEL  CONIGLIO  E  DELLA  SELVAGGINA,  LORO   BASI
   GENETICHE E MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO.
  Lo  specializzando  dovra'  sviluppare,  per  ciascuna delle specie
considerate,  lo  studio  delle  principali  razze  e  linee  con  le
corrispondenti    attitudini   produttive.   Successivamente   dovra'
approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici  che  stanno  alla
base  dell'espressione  di tali attitudini, al fine di realizzare, in
termini  di  genetica   applicata,   le   necessarie   strategie   di
conservazione  e  di  miglioramento  delle  caratteristiche positive,
evitando  nel  contempo  l'affioramento  di  caratteri  negativi   ed
operando  in  favore  di  un potenziamento della resistenza alle piu'
importanti malattie.
  Settori scientifico disciplinari: G09A, G09D.
Area 3 - TECNOLOGIE ED IGIENE DI ALLEVAMENTO, RICOVERI
  ED ATTREZZATURE, BENESSERE DELLE SPECIE ALLEVATE.
  Lo specializzando  dovra'  apprendere  quali  siano,  nel  rispetto
dell'igiene,  le  migliori  condizioni  di  allevamento  delle specie
avicole, del coniglio e della  selvaggina,  partendo  dalle  esigenze
climatico-ambientali,  sociali  e  di compatibilita' ecologica, dalle
strutture  degli  impianti  e  dalla  necessaria  articolazione   del
programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito
le  tecnologie  di  allevamento e quelle riproduttive, includendo tra
queste  le  molteplici  pratiche  della  fecondazione   naturale   ed
artificiale,  nonche' quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo
delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche  in  funzione  delle
caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.
  Settori scientifico disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.
Area 4 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL
   CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.
  Lo  specializzando  dovra'  apprendere, attraverso le discipline di
quest'area, quali siano le specifiche nutritive  di  ogni  gruppo  di
animali,  visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste,
della dottrina dell'alimentazione  e  delle  tecniche  mangimistiche,
dovra'  essere  in  grado di formulare razioni mirate alle molteplici
necessita'  delle  specie  allevate,  ivi  compresa  quella   di   un
appropriato   impiego   degli   additivi.   Per   tutti   i  principi
indispensabili  alla  nutrizione  delle  specie  considerate,  dovra'
inoltre  essere  in grado di riconoscere le piu' comuni forme morbose
carenziali o da iperdosaggio.
  Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.
Area 5 - FISIOPATOLOGIA COMPARATA DEGLI ANIMALI, DIAGNOSTICA
   ANATOMO-PATOLOGICA   DELLE   MALATTIE   NON   INFETTIVE   E    NON
   PARASSITARIE.
  Lo  specializzando  dovra'  imparare  ad  interpretare  i  principi
generali della patologia comparata,  applicabili  alle  patologie  di
gruppo o di specie. Dovra' inoltre imparare a riconoscere la linea di
confine  che  separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta
frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche
soltanto  in  condizioni  di   cattivita',   patologie   "marginali",
patologie  condizionate  e patologie che si estrinsecano soltanto con
una ridotta capacita' produttiva.
Dovra'  inoltre  riconoscere  gli   aspetti   pratici   dell'anatomia
patologica  e  dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la
diagnostica delle malattie e lesioni  da  cause  genetiche,  fisiche,
chimico-tossicologiche   e  metaboliche  (cioe',  essenzialmente,  le
malattie non infettive e non parassitarie).
  Settori scientifico disciplinari: V31A, V33A, V32A.
Area 6 - DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DELLE MALATTIE
   PARASSITARIE   DELLE   SPECIE   AVICOLE,   DEL  CONIGLIO  E  DELLA
   SELVAGGINA.
  Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio  epidemiologico
delle   piu'   comuni   malattie   parassitarie,  dovra'  imparare  a
diagnosticarle    sulla     base     dei     sintomi,     alterazioni
anatomo-patologiche  e  danni  presentati  dai  gruppi  ed  individui
colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione
di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei  parassiti,
nonche'  - se del caso - di quelle sierologiche. Dovra' poi essere in
grado di programmare ed attuare, ove praticabili,  idonee  misure  di
prevenzione  e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse
quelle a carattere zoonosico.
  Settori scientifico disciplinari: V32B, V32A, V31A.
Area 7 - DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DELLE
  MALATTIE INFETTIVE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO
  E DELLA SELVAGGINA.
  Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio  epidemiologico
delle   piu'   comuni  malattie  infettive,  ivi  comprese  le  forme
condizionate,  dovra'  imparare  a  riconoscerle,  o  quanto  meno  a
sospettarne   la   presenza,  sulla  base  dei  sintomi,  alterazioni
anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli  individui
colpiti.  Dovra'  poi  conoscere  e saper interpretare esattamente le
tecniche  di  campionamento  ed  il   tipo   di   esami   diagnostici
(virologici,  batteriologici,  sierologici,  istologici  e biologici)
necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto  cio'
costituisce  la  premessa  indispensabile  perche'  lo specializzando
possa essere in grado di programmare  ed  attuare  idonee  misure  di
prevenzione  ed,  ove  possibile,  di  terapia  delle stesse malattie
(incluse quelle zoonosiche), nel  rispetto  delle  norme  di  polizia
veterinaria.
  Settori scientifico disciplinari: V32A, V31A.
Area 8 - IGIENE DELLA MACELLAZIONE, ISPEZIONE SANITARIA DELLE SPECIE
   AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.
  Lo   specializzando   dovra'   conoscere   anzitutto   i  requisiti
strutturali  ed  igienici,  nonche'  le   norme   previste   per   il
funzionamento  dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio
ed alla selvaggina. Dovra' poi, sfruttando  le  conoscenze  acquisite
nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza,
essere  in  grado  di  effettuare  correttamente  sopralluoghi  negli
allevamenti, la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria  post
mortem  delle  specie  suddette  e  della  selvaggina.  Dovra' avere,
infine, un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio  che  di
volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi
di cui sopra.
  Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A.
Area 9 - ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
  Lo specializzando dovra' conoscere i singoli momenti che presiedono
alla  produzione  avicola, di conigli e della selvaggina ed essere in
grado di coordinarli.  In  particolare  dovra'  essere  in  grado  di
valutare  le  possiblita'  che  le  tecnologie  offrono  ai  fini  di
massimizzare la redditivita' degli allevamenti, tenendo  conto  delle
fasi  di  preparazione,  produzione,  commercializzazione  e consumo.
Dovra' inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e
conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento
all'agricoltura,  la  pianificazione  territoriale  e  l'analisi  dei
contratti.  Tutto  cio'  costituisce  la  premessa  indispensabile in
quanto fornisce le conoscenze dei problemi  generali  di  gestione  e
organizzazione della moderna azienda.
  Settori scientifico disciplinari: G09B, G01X, G09D.
Area 10 - QUALITA' E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL
   CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA, TECNOLOGIA DEI PRODOTTI DERIVATI.
  Allo  specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed
applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e
di trasformazione dei prodotti del  settore.  In  particolare  dovra'
conoscere   l'economia  del  mercato  e  gli  approvvigionamenti  dei
prodotti specifici. Dovra' poi approfondire le conoscenze sui sistemi
di  conservazione  delle  carni  e  delle  uova  e  sulle  tecnologie
industriali  di  trasformazione  in  prodotti elaborati e innovativi.
Utilizzando  le  conoscenze  apprese  nelle  aree  precedenti  dovra'
acquisire  una visione generale della produzione per poter analizzare
la qualita' totale, attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di
lavorazione. Dovra' essere in grado di stabilire delle specifiche  di
marchi   di   qualita'   e   di   controllarne   e   certificarne  le
caratteristiche.  Dovra'  inoltre  avere  una  adeguata  preparazione
inerente la legislazione e le normative specifiche.
  Settori scientifico disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.
  Sono  ammessi  al  concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in:
   medicina veterinaria;
   scienze della produzione animale;
   scienze e tecnologie agrarie,
per il conseguimento  del  titolo  di  specialista  in  tecnologia  e
produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina,
e in:
   medicina veterinaria,
per  il  conseguimento  del  titolo  di  specialista  in  patologia e
tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina,  in
possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
          Scuola di specializzazione in biochimica marina e
        biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura
  Art.  620.  -  Il  corso di specializzazione in biochimica marina e
biotecnologie   applicate   alla   pesca   e   all'acquacoltura    e'
disciplinato,  oltre  che  dal presente articolo, dagli articoli 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618.
  Le aree didattiche che caratterizzano questo  corso  e  alle  quali
devono  essere dedicate, a norma del precedente art. 615, almeno 1000
ore sono le seguenti:
Area 1 - AMBIENTE ACQUATICO ABIOTICO E BIOTICO.
  Lo specializzando deve dimostrare di conoscere  le  caratteristiche
geologiche, fisiche, chimiche, biologiche dell'ambiente acquatico che
derivano  da  acquisizioni  di  argomenti  specifici  di limnologia e
oceanografia chimica, fisica, di  biologia  di  organismi  acquatici:
microbiologia, botanica (micro e macroalghe), zoologia (invertebrati,
pesci, uccelli, mammiferi). Particolari conoscenze debbono riguardare
la fauna selvatica e quella della pesca e dell'acquacoltura.
  Settori  scientifico  disciplinari:  D02B,  E01C, E02A, V30A, E05A,
E05B.
Area 2 - BIOCHIMICA GENERALE, SISTEMATICA E COMPARATA DEGLI ORGANISMI
   ACQUATICI.
  Lo    specializzando   deve   acquisire   i   concetti   biochimici
dell'organizzazione strutturale  e  metabolica  delle  cellule  degli
organismi  procarioti  ed  eucarioti  delle  acque dolci, salmastre e
marine  e  in  particolare  dei  processi  metabolici  sistematici  e
comparati  degli  invertebrati  e  vertebrati  oggetto  di pesca e di
acquacoltura.
  Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.
Area 3 - BIOCHIMICA E CHIMICA DELL'INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI
   ACQUATICI.
  Lo specializzando deve dimostrare di conoscere i metodi di  analisi
fisici,  chimici, biologici, biochimici, per il controllo delle acque
dolci, salmastre e marine che riguardano l'inquinamento da metalli  e
non   metalli,   sostanze   xenobiotiche,  radionuclidi,  nonche'  la
quantificazione di residui di  questi  contaminanti  negli  organismi
viventi  e  nei  sedimenti  degli  ecosistemi acquatici. Deve inoltre
dimostrare di aver acquisito le conoscenze di elementi di informatica
e statistica finalizzati all'elaborazione di modelli  matematici  per
la tutela e gestione delle risorse biologiche.
  Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.
Area 4 - ISTOCHIMICA NORMALE E PATOLOGICA E CHIMICA FISIOLOGICA DEGLI
   ANIMALI ACQUATICI ALLO STATO NATURALE E IN ALLEVAMENTO.
  Lo  specializzando deve avere padronanza delle organizzazioni delle
strutture pluricellulari e tessutali anche a livello ultrastrutturale
e molecolare, normale e patologica, delle tecniche istochimiche e  di
chimica   fisiologica   che   consentono   di  comprendere  lo  stato
fisiologico  e  patologico  di  invertebrati   e   pesci   usati   in
acquacoltura.  In  particolare  dovra'  conoscere  aspetti anatomici,
biochimici  e  fisiologici   che   riguardano   la   riproduzione   e
l'allevamento di invertebrati e pesci, oggetto di acquacoltura.
  Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, E05B, G09D.
Area 5 - METODOLOGIE CHIMICHE E BIOCHIMICHE FINALIZZATE
   ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA
  PESCA E DELL'ACQUACOLTURA.
  Lo  specializzando  deve acquisire e conoscere le basi fondamentali
su cui si articolano le metodologie chimiche e biochimiche  applicate
all'autocertificazione,  ai sensi della normativa CEE, e al controllo
di  qualita'  per  la  produzione,   conservazione,   trasformazione,
commercializzazione   degli   organismi   oggetto   di   pesca  e  di
acquacoltura. Deve altresi' possedere le conoscenze sulle metodologie
chimiche e biochimiche per l'analisi e la  valutazione  tossicologica
degli  additivi  e  dei  residui  di  xenobiotici  negli  alimenti  e
nell'ambiente degli animali acquatici.
  Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.
Area 6 - BIOTECNOLOGIE BIOCHIMICHE E CHIMICHE APPLICATE AGLI
   ORGANISMI ACQUATICI.
  Lo specializzando deve conoscere gli aspetti  chimici,  biochimici,
farmacologici,   tossicologici  dei  prodotti  biologicamente  attivi
isolati da organismi  acquatici  e  in  particolare  marini  e  della
coltivazione  in  laboratorio  di  cellule procariote od eucariote ed
essere in grado di produrli ai fini di utilizzazioni industriali.  Lo
specializzando deve acquisire le attuali tecniche biotecnologiche che
riguardano  la  riproduzione artificiale di invertebrati e vertebrati
per ripopolamento naturale e per utilizzazione in acquacoltura.
  Settori scientifico disciplinari: E05B, V30B.
Area 7 - LEGISLAZIONE SULLE RISORSE BIOLOGICHE ACQUATICHE.
  Lo   specializzando   dovra'   conoscere  le  attuali  legislazioni
nazionali  e  della  CEE  sull'ambiente   acquatico   (acque   dolci,
salmastre,  marine), sulle riserve marine, sulla pesca e acquacoltura
e sugli aspetti sanitari dei prodotti della pesca e acquacoltura  dei
paesi  comunitari ed etracomunitari. La preparazione sara' completata
dagli aspetti interregionali del diritto del mare.
  Settori scientifico disciplinari: N14X, V33B.
  Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione  alla  scuola  i
laureati dei corsi di laurea in:
   medicina veterinaria;
   chimica;
   farmacia;
   medicina e chirurgia;
   scienze e tecnologie agrarie;
   scienze ambientali;
   scienze biologiche;
   scienze della produzione animale;
   scienze e tecnologie alimentari,
in possesso dell'abilitazione professionale, qualora prevista.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 2 maggio 1995
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO