Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.119 del 24-5-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la tabella XLV/1 relativa ai diplomi di specializzazione del settore veterinario approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 16 marzo 1995; Decreta: Allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche. Articolo unico Gli articoli da 610 a 616 e da 617 a 624 relativi rispettivamente alla scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare ed alla scuola di specializzazione in biochimica marina sono soppressi. Dopo l'art. 609, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in "tecnologia avicola e patologia aviare" e in "biochimica marina" che cambiano denominazione rispettivamente in scuola di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e scuola di specializzazione in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura. DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE VETERINARIO Capo I NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 610. - Alla facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Bologna afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina; biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 611. - I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate. Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. La frequenza e' obbligatoria. Art. 612. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Art. 613. - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle Scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole. Art. 614. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 615. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 614, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 616. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 617. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' d sovvenzionamento e di utilizzazione di stutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 618. - La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti e' individuata dal Consiglio universitario nazionale. Capo II NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Scuola di specializzazione in: tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina Art. 619. - Il corso di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618. La scuola rilascia il titolo di specialista in: tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina; patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. Il corso degli studi ha la durata di tre anni e prevede un primo anno comune ai due titoli di studio e un successivo biennio differenziato per i due titoli di specialista. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attivita' pratiche guidate. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 615, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E COMPORTAMENTALI, RAPPORTI CON L'AMBIENTE E MORFO-FISIOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA. Lo specializzando dovra' anzitutto affrontare il problema dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto di vista zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente naturale, che condizionano le capacita' di adattamento alla vita in cattivita' e le tecniche di allevamento da adottare. Il nucleo centrale dell'area didattica e' comunque costituito dall'anatomia e dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli uccelli, il coniglio per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i cervidi. Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D. Area 2 - CARATTERISTICHE ESTERIORI ED ATTITUDINI PRODUTTIVE DELLE SPECIE AVICOLE DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA, LORO BASI GENETICHE E MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO. Lo specializzando dovra' sviluppare, per ciascuna delle specie considerate, lo studio delle principali razze e linee con le corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovra' approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici che stanno alla base dell'espressione di tali attitudini, al fine di realizzare, in termini di genetica applicata, le necessarie strategie di conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive, evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed operando in favore di un potenziamento della resistenza alle piu' importanti malattie. Settori scientifico disciplinari: G09A, G09D. Area 3 - TECNOLOGIE ED IGIENE DI ALLEVAMENTO, RICOVERI ED ATTREZZATURE, BENESSERE DELLE SPECIE ALLEVATE. Lo specializzando dovra' apprendere quali siano, nel rispetto dell'igiene, le migliori condizioni di allevamento delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle esigenze climatico-ambientali, sociali e di compatibilita' ecologica, dalle strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito le tecnologie di allevamento e quelle riproduttive, includendo tra queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed artificiale, nonche' quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate. Settori scientifico disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A. Area 4 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA. Lo specializzando dovra' apprendere, attraverso le discipline di quest'area, quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di animali, visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste, della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche, dovra' essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessita' delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato impiego degli additivi. Per tutti i principi indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovra' inoltre essere in grado di riconoscere le piu' comuni forme morbose carenziali o da iperdosaggio. Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A. Area 5 - FISIOPATOLOGIA COMPARATA DEGLI ANIMALI, DIAGNOSTICA ANATOMO-PATOLOGICA DELLE MALATTIE NON INFETTIVE E NON PARASSITARIE. Lo specializzando dovra' imparare ad interpretare i principi generali della patologia comparata, applicabili alle patologie di gruppo o di specie. Dovra' inoltre imparare a riconoscere la linea di confine che separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche soltanto in condizioni di cattivita', patologie "marginali", patologie condizionate e patologie che si estrinsecano soltanto con una ridotta capacita' produttiva. Dovra' inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia patologica e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche, chimico-tossicologiche e metaboliche (cioe', essenzialmente, le malattie non infettive e non parassitarie). Settori scientifico disciplinari: V31A, V33A, V32A. Area 6 - DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DELLE MALATTIE PARASSITARIE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA. Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle piu' comuni malattie parassitarie, dovra' imparare a diagnosticarle sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei parassiti, nonche' - se del caso - di quelle sierologiche. Dovra' poi essere in grado di programmare ed attuare, ove praticabili, idonee misure di prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse quelle a carattere zoonosico. Settori scientifico disciplinari: V32B, V32A, V31A. Area 7 - DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DELLE MALATTIE INFETTIVE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA. Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle piu' comuni malattie infettive, ivi comprese le forme condizionate, dovra' imparare a riconoscerle, o quanto meno a sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui colpiti. Dovra' poi conoscere e saper interpretare esattamente le tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici (virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici) necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto cio' costituisce la premessa indispensabile perche' lo specializzando possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di prevenzione ed, ove possibile, di terapia delle stesse malattie (incluse quelle zoonosiche), nel rispetto delle norme di polizia veterinaria. Settori scientifico disciplinari: V32A, V31A. Area 8 - IGIENE DELLA MACELLAZIONE, ISPEZIONE SANITARIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA. Lo specializzando dovra' conoscere anzitutto i requisiti strutturali ed igienici, nonche' le norme previste per il funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio ed alla selvaggina. Dovra' poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti, la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria post mortem delle specie suddette e della selvaggina. Dovra' avere, infine, un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra. Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A. Area 9 - ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. Lo specializzando dovra' conoscere i singoli momenti che presiedono alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina ed essere in grado di coordinarli. In particolare dovra' essere in grado di valutare le possiblita' che le tecnologie offrono ai fini di massimizzare la redditivita' degli allevamenti, tenendo conto delle fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo. Dovra' inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento all'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'analisi dei contratti. Tutto cio' costituisce la premessa indispensabile in quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e organizzazione della moderna azienda. Settori scientifico disciplinari: G09B, G01X, G09D. Area 10 - QUALITA' E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA, TECNOLOGIA DEI PRODOTTI DERIVATI. Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovra' conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei prodotti specifici. Dovra' poi approfondire le conoscenze sui sistemi di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi. Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti dovra' acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare la qualita' totale, attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione. Dovra' essere in grado di stabilire delle specifiche di marchi di qualita' e di controllarne e certificarne le caratteristiche. Dovra' inoltre avere una adeguata preparazione inerente la legislazione e le normative specifiche. Settori scientifico disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: medicina veterinaria; scienze della produzione animale; scienze e tecnologie agrarie, per il conseguimento del titolo di specialista in tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, e in: medicina veterinaria, per il conseguimento del titolo di specialista in patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Scuola di specializzazione in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura Art. 620. - Il corso di specializzazione in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 615, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - AMBIENTE ACQUATICO ABIOTICO E BIOTICO. Lo specializzando deve dimostrare di conoscere le caratteristiche geologiche, fisiche, chimiche, biologiche dell'ambiente acquatico che derivano da acquisizioni di argomenti specifici di limnologia e oceanografia chimica, fisica, di biologia di organismi acquatici: microbiologia, botanica (micro e macroalghe), zoologia (invertebrati, pesci, uccelli, mammiferi). Particolari conoscenze debbono riguardare la fauna selvatica e quella della pesca e dell'acquacoltura. Settori scientifico disciplinari: D02B, E01C, E02A, V30A, E05A, E05B. Area 2 - BIOCHIMICA GENERALE, SISTEMATICA E COMPARATA DEGLI ORGANISMI ACQUATICI. Lo specializzando deve acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale e metabolica delle cellule degli organismi procarioti ed eucarioti delle acque dolci, salmastre e marine e in particolare dei processi metabolici sistematici e comparati degli invertebrati e vertebrati oggetto di pesca e di acquacoltura. Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B. Area 3 - BIOCHIMICA E CHIMICA DELL'INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI ACQUATICI. Lo specializzando deve dimostrare di conoscere i metodi di analisi fisici, chimici, biologici, biochimici, per il controllo delle acque dolci, salmastre e marine che riguardano l'inquinamento da metalli e non metalli, sostanze xenobiotiche, radionuclidi, nonche' la quantificazione di residui di questi contaminanti negli organismi viventi e nei sedimenti degli ecosistemi acquatici. Deve inoltre dimostrare di aver acquisito le conoscenze di elementi di informatica e statistica finalizzati all'elaborazione di modelli matematici per la tutela e gestione delle risorse biologiche. Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B. Area 4 - ISTOCHIMICA NORMALE E PATOLOGICA E CHIMICA FISIOLOGICA DEGLI ANIMALI ACQUATICI ALLO STATO NATURALE E IN ALLEVAMENTO. Lo specializzando deve avere padronanza delle organizzazioni delle strutture pluricellulari e tessutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare, normale e patologica, delle tecniche istochimiche e di chimica fisiologica che consentono di comprendere lo stato fisiologico e patologico di invertebrati e pesci usati in acquacoltura. In particolare dovra' conoscere aspetti anatomici, biochimici e fisiologici che riguardano la riproduzione e l'allevamento di invertebrati e pesci, oggetto di acquacoltura. Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, E05B, G09D. Area 5 - METODOLOGIE CHIMICHE E BIOCHIMICHE FINALIZZATE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA. Lo specializzando deve acquisire e conoscere le basi fondamentali su cui si articolano le metodologie chimiche e biochimiche applicate all'autocertificazione, ai sensi della normativa CEE, e al controllo di qualita' per la produzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione degli organismi oggetto di pesca e di acquacoltura. Deve altresi' possedere le conoscenze sulle metodologie chimiche e biochimiche per l'analisi e la valutazione tossicologica degli additivi e dei residui di xenobiotici negli alimenti e nell'ambiente degli animali acquatici. Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B. Area 6 - BIOTECNOLOGIE BIOCHIMICHE E CHIMICHE APPLICATE AGLI ORGANISMI ACQUATICI. Lo specializzando deve conoscere gli aspetti chimici, biochimici, farmacologici, tossicologici dei prodotti biologicamente attivi isolati da organismi acquatici e in particolare marini e della coltivazione in laboratorio di cellule procariote od eucariote ed essere in grado di produrli ai fini di utilizzazioni industriali. Lo specializzando deve acquisire le attuali tecniche biotecnologiche che riguardano la riproduzione artificiale di invertebrati e vertebrati per ripopolamento naturale e per utilizzazione in acquacoltura. Settori scientifico disciplinari: E05B, V30B. Area 7 - LEGISLAZIONE SULLE RISORSE BIOLOGICHE ACQUATICHE. Lo specializzando dovra' conoscere le attuali legislazioni nazionali e della CEE sull'ambiente acquatico (acque dolci, salmastre, marine), sulle riserve marine, sulla pesca e acquacoltura e sugli aspetti sanitari dei prodotti della pesca e acquacoltura dei paesi comunitari ed etracomunitari. La preparazione sara' completata dagli aspetti interregionali del diritto del mare. Settori scientifico disciplinari: N14X, V33B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: medicina veterinaria; chimica; farmacia; medicina e chirurgia; scienze e tecnologie agrarie; scienze ambientali; scienze biologiche; scienze della produzione animale; scienze e tecnologie alimentari, in possesso dell'abilitazione professionale, qualora prevista. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 2 maggio 1995 Il rettore: ROVERSI MONACO