IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto, in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la tabella XLV/1 relativa ai diplomi di specializzazione del
settore veterinario approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in
data 16 marzo 1995;
Decreta:
Allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono apportate le
ulteriori seguenti modifiche.
Articolo unico
Gli articoli da 610 a 616 e da 617 a 624 relativi rispettivamente
alla scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia
aviare ed alla scuola di specializzazione in biochimica marina sono
soppressi.
Dopo l'art. 609, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in
"tecnologia avicola e patologia aviare" e in "biochimica marina" che
cambiano denominazione rispettivamente in scuola di specializzazione
in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina e scuola di specializzazione in biochimica marina e
biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura.
DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE
DEL SETTORE VETERINARIO
Capo I
NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 610. - Alla facolta' di medicina veterinaria dell'Universita'
degli studi di Bologna afferiscono le seguenti scuole di
specializzazione:
tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina;
biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e
all'acquacoltura.
Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di
specialista.
Art. 611. - I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono
almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche
guidate.
Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica
tabella.
La frequenza e' obbligatoria.
Art. 612. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo'
essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del
consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle
esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della scuola.
Art. 613. - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente
indicati nelle norme relative alle singole scuole di
specializzazione. Sono altresi' ammessi alle Scuole coloro che siano
in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita'
italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane
(consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto
equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette
scuole.
Art. 614. - Il consiglio della scuola determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali
obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione,
allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme
didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di
tirocinio.
Art. 615. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente art. 614, il consiglio della scuola dovra'
comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle
norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali
dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di
durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un
minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori
definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si
sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti.
Art. 616. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla
specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori
universitari o extra universitari.
Art. 617. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' d
sovvenzionamento e di utilizzazione di stutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
Art. 618. - La corrispondenza delle scuole di specializzazione e
dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella
e quelle precedenti e' individuata dal Consiglio universitario
nazionale.
Capo II
NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Scuola di specializzazione in: tecnologia e patologia
delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina
Art. 619. - Il corso di specializzazione in tecnologia e patologia
delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618.
La scuola rilascia il titolo di specialista in:
tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina;
patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina.
Il corso degli studi ha la durata di tre anni e prevede un primo
anno comune ai due titoli di studio e un successivo biennio
differenziato per i due titoli di specialista.
Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200
ore di attivita' pratiche guidate.
Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali
devono essere dedicate, a norma del precedente art. 615, almeno 1000
ore sono le seguenti:
Area 1 - CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E COMPORTAMENTALI, RAPPORTI CON
L'AMBIENTE E MORFO-FISIOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE DEL CONIGLIO E
DELLA SELVAGGINA.
Lo specializzando dovra' anzitutto affrontare il problema
dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto
di vista zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in
considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente
naturale, che condizionano le capacita' di adattamento alla vita in
cattivita' e le tecniche di allevamento da adottare. Il nucleo
centrale dell'area didattica e' comunque costituito dall'anatomia e
dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli
uccelli, il coniglio per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i
cervidi.
Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.
Area 2 - CARATTERISTICHE ESTERIORI ED ATTITUDINI PRODUTTIVE DELLE
SPECIE AVICOLE DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA, LORO BASI
GENETICHE E MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO.
Lo specializzando dovra' sviluppare, per ciascuna delle specie
considerate, lo studio delle principali razze e linee con le
corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovra'
approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici che stanno alla
base dell'espressione di tali attitudini, al fine di realizzare, in
termini di genetica applicata, le necessarie strategie di
conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive,
evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed
operando in favore di un potenziamento della resistenza alle piu'
importanti malattie.
Settori scientifico disciplinari: G09A, G09D.
Area 3 - TECNOLOGIE ED IGIENE DI ALLEVAMENTO, RICOVERI
ED ATTREZZATURE, BENESSERE DELLE SPECIE ALLEVATE.
Lo specializzando dovra' apprendere quali siano, nel rispetto
dell'igiene, le migliori condizioni di allevamento delle specie
avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle esigenze
climatico-ambientali, sociali e di compatibilita' ecologica, dalle
strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del
programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito
le tecnologie di allevamento e quelle riproduttive, includendo tra
queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed
artificiale, nonche' quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo
delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle
caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.
Settori scientifico disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.
Area 4 - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL
CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.
Lo specializzando dovra' apprendere, attraverso le discipline di
quest'area, quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di
animali, visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste,
della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche,
dovra' essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici
necessita' delle specie allevate, ivi compresa quella di un
appropriato impiego degli additivi. Per tutti i principi
indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovra'
inoltre essere in grado di riconoscere le piu' comuni forme morbose
carenziali o da iperdosaggio.
Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.
Area 5 - FISIOPATOLOGIA COMPARATA DEGLI ANIMALI, DIAGNOSTICA
ANATOMO-PATOLOGICA DELLE MALATTIE NON INFETTIVE E NON
PARASSITARIE.
Lo specializzando dovra' imparare ad interpretare i principi
generali della patologia comparata, applicabili alle patologie di
gruppo o di specie. Dovra' inoltre imparare a riconoscere la linea di
confine che separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta
frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche
soltanto in condizioni di cattivita', patologie "marginali",
patologie condizionate e patologie che si estrinsecano soltanto con
una ridotta capacita' produttiva.
Dovra' inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia
patologica e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la
diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche,
chimico-tossicologiche e metaboliche (cioe', essenzialmente, le
malattie non infettive e non parassitarie).
Settori scientifico disciplinari: V31A, V33A, V32A.
Area 6 - DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DELLE MALATTIE
PARASSITARIE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA
SELVAGGINA.
Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico
delle piu' comuni malattie parassitarie, dovra' imparare a
diagnosticarle sulla base dei sintomi, alterazioni
anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui
colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione
di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei parassiti,
nonche' - se del caso - di quelle sierologiche. Dovra' poi essere in
grado di programmare ed attuare, ove praticabili, idonee misure di
prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse
quelle a carattere zoonosico.
Settori scientifico disciplinari: V32B, V32A, V31A.
Area 7 - DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DELLE
MALATTIE INFETTIVE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO
E DELLA SELVAGGINA.
Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico
delle piu' comuni malattie infettive, ivi comprese le forme
condizionate, dovra' imparare a riconoscerle, o quanto meno a
sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni
anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui
colpiti. Dovra' poi conoscere e saper interpretare esattamente le
tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici
(virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici)
necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto cio'
costituisce la premessa indispensabile perche' lo specializzando
possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di
prevenzione ed, ove possibile, di terapia delle stesse malattie
(incluse quelle zoonosiche), nel rispetto delle norme di polizia
veterinaria.
Settori scientifico disciplinari: V32A, V31A.
Area 8 - IGIENE DELLA MACELLAZIONE, ISPEZIONE SANITARIA DELLE SPECIE
AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA.
Lo specializzando dovra' conoscere anzitutto i requisiti
strutturali ed igienici, nonche' le norme previste per il
funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio
ed alla selvaggina. Dovra' poi, sfruttando le conoscenze acquisite
nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza,
essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli
allevamenti, la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria post
mortem delle specie suddette e della selvaggina. Dovra' avere,
infine, un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di
volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi
di cui sopra.
Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A.
Area 9 - ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
Lo specializzando dovra' conoscere i singoli momenti che presiedono
alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina ed essere in
grado di coordinarli. In particolare dovra' essere in grado di
valutare le possiblita' che le tecnologie offrono ai fini di
massimizzare la redditivita' degli allevamenti, tenendo conto delle
fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo.
Dovra' inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e
conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento
all'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'analisi dei
contratti. Tutto cio' costituisce la premessa indispensabile in
quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e
organizzazione della moderna azienda.
Settori scientifico disciplinari: G09B, G01X, G09D.
Area 10 - QUALITA' E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE, DEL
CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA, TECNOLOGIA DEI PRODOTTI DERIVATI.
Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed
applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e
di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovra'
conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei
prodotti specifici. Dovra' poi approfondire le conoscenze sui sistemi
di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie
industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi.
Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti dovra'
acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare
la qualita' totale, attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di
lavorazione. Dovra' essere in grado di stabilire delle specifiche di
marchi di qualita' e di controllarne e certificarne le
caratteristiche. Dovra' inoltre avere una adeguata preparazione
inerente la legislazione e le normative specifiche.
Settori scientifico disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.
Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in:
medicina veterinaria;
scienze della produzione animale;
scienze e tecnologie agrarie,
per il conseguimento del titolo di specialista in tecnologia e
produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina,
e in:
medicina veterinaria,
per il conseguimento del titolo di specialista in patologia e
tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, in
possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Scuola di specializzazione in biochimica marina e
biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura
Art. 620. - Il corso di specializzazione in biochimica marina e
biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618.
Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali
devono essere dedicate, a norma del precedente art. 615, almeno 1000
ore sono le seguenti:
Area 1 - AMBIENTE ACQUATICO ABIOTICO E BIOTICO.
Lo specializzando deve dimostrare di conoscere le caratteristiche
geologiche, fisiche, chimiche, biologiche dell'ambiente acquatico che
derivano da acquisizioni di argomenti specifici di limnologia e
oceanografia chimica, fisica, di biologia di organismi acquatici:
microbiologia, botanica (micro e macroalghe), zoologia (invertebrati,
pesci, uccelli, mammiferi). Particolari conoscenze debbono riguardare
la fauna selvatica e quella della pesca e dell'acquacoltura.
Settori scientifico disciplinari: D02B, E01C, E02A, V30A, E05A,
E05B.
Area 2 - BIOCHIMICA GENERALE, SISTEMATICA E COMPARATA DEGLI ORGANISMI
ACQUATICI.
Lo specializzando deve acquisire i concetti biochimici
dell'organizzazione strutturale e metabolica delle cellule degli
organismi procarioti ed eucarioti delle acque dolci, salmastre e
marine e in particolare dei processi metabolici sistematici e
comparati degli invertebrati e vertebrati oggetto di pesca e di
acquacoltura.
Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.
Area 3 - BIOCHIMICA E CHIMICA DELL'INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI
ACQUATICI.
Lo specializzando deve dimostrare di conoscere i metodi di analisi
fisici, chimici, biologici, biochimici, per il controllo delle acque
dolci, salmastre e marine che riguardano l'inquinamento da metalli e
non metalli, sostanze xenobiotiche, radionuclidi, nonche' la
quantificazione di residui di questi contaminanti negli organismi
viventi e nei sedimenti degli ecosistemi acquatici. Deve inoltre
dimostrare di aver acquisito le conoscenze di elementi di informatica
e statistica finalizzati all'elaborazione di modelli matematici per
la tutela e gestione delle risorse biologiche.
Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.
Area 4 - ISTOCHIMICA NORMALE E PATOLOGICA E CHIMICA FISIOLOGICA DEGLI
ANIMALI ACQUATICI ALLO STATO NATURALE E IN ALLEVAMENTO.
Lo specializzando deve avere padronanza delle organizzazioni delle
strutture pluricellulari e tessutali anche a livello ultrastrutturale
e molecolare, normale e patologica, delle tecniche istochimiche e di
chimica fisiologica che consentono di comprendere lo stato
fisiologico e patologico di invertebrati e pesci usati in
acquacoltura. In particolare dovra' conoscere aspetti anatomici,
biochimici e fisiologici che riguardano la riproduzione e
l'allevamento di invertebrati e pesci, oggetto di acquacoltura.
Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, E05B, G09D.
Area 5 - METODOLOGIE CHIMICHE E BIOCHIMICHE FINALIZZATE
ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA
PESCA E DELL'ACQUACOLTURA.
Lo specializzando deve acquisire e conoscere le basi fondamentali
su cui si articolano le metodologie chimiche e biochimiche applicate
all'autocertificazione, ai sensi della normativa CEE, e al controllo
di qualita' per la produzione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione degli organismi oggetto di pesca e di
acquacoltura. Deve altresi' possedere le conoscenze sulle metodologie
chimiche e biochimiche per l'analisi e la valutazione tossicologica
degli additivi e dei residui di xenobiotici negli alimenti e
nell'ambiente degli animali acquatici.
Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.
Area 6 - BIOTECNOLOGIE BIOCHIMICHE E CHIMICHE APPLICATE AGLI
ORGANISMI ACQUATICI.
Lo specializzando deve conoscere gli aspetti chimici, biochimici,
farmacologici, tossicologici dei prodotti biologicamente attivi
isolati da organismi acquatici e in particolare marini e della
coltivazione in laboratorio di cellule procariote od eucariote ed
essere in grado di produrli ai fini di utilizzazioni industriali. Lo
specializzando deve acquisire le attuali tecniche biotecnologiche che
riguardano la riproduzione artificiale di invertebrati e vertebrati
per ripopolamento naturale e per utilizzazione in acquacoltura.
Settori scientifico disciplinari: E05B, V30B.
Area 7 - LEGISLAZIONE SULLE RISORSE BIOLOGICHE ACQUATICHE.
Lo specializzando dovra' conoscere le attuali legislazioni
nazionali e della CEE sull'ambiente acquatico (acque dolci,
salmastre, marine), sulle riserve marine, sulla pesca e acquacoltura
e sugli aspetti sanitari dei prodotti della pesca e acquacoltura dei
paesi comunitari ed etracomunitari. La preparazione sara' completata
dagli aspetti interregionali del diritto del mare.
Settori scientifico disciplinari: N14X, V33B.
Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in:
medicina veterinaria;
chimica;
farmacia;
medicina e chirurgia;
scienze e tecnologie agrarie;
scienze ambientali;
scienze biologiche;
scienze della produzione animale;
scienze e tecnologie alimentari,
in possesso dell'abilitazione professionale, qualora prevista.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Bologna, 2 maggio 1995
Il rettore: ROVERSI MONACO