MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1995, n. 217 

  Regolamento  concernente modificazione al regolamento recante norme
sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria  da
parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per
l'estero   di   denaro,   titoli  e  valori,  approvato  con  decreto
ministeriale 29 dicembre 1993, n. 598.
(GU n.127 del 2-6-1995)
 
 Vigente al: 17-6-1995  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
  I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,
che prevede l'emanazione di decreti interministeriali  per  stabilire
le modalita' che le aziende e gli istituti di credito speciale devono
osservare per la trasmissione delle evidenze dei trasferimenti  da  o
verso l'estero di denaro,  titoli  o  valori  mobiliari,  di  importo
superiore a lire 20 milioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 29  dicembre  1993,  n.
598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  52  del  4  marzo  1994,
concernente  norme  sulle  modalita'  di   comunicazione   dei   dati
all'anagrafe tributaria da parte degli  intermediari  che  effettuano
taluni trasferimenti da e per l'estero di  denaro,  titoli  e  valori
mobiliari; 
  Considerata la necessita' di concedere  agli  intermediari  di  cui
all'art. 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze n. 598 del
1993 un ulteriore termine per  assolvere  ai  molteplici  adempimenti
posti a loro carico; 
  Udito  il  parere  n.  934/94  del  Consiglio  di  Stato   espresso
nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994 richiesto a norma dell'art. 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione del 5 maggio 1995, n. 1458/UCL.  inviata  al
Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine fissato dall'art. 2, comma 3, del regolamento recante
norme  sulle  modalita'  di  comunicazione  dei   dati   all'anagrafe
tributaria  da  parte  degli  intermediari  che   effettuano   taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,  adottato
con decreto del Ministro delle finanze  29  dicembre  1993,  n.  598,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  52  del  4  marzo  1994,  e'
prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 5 maggio 1995 
                                  Il Ministro delle finanze FANTOZZI 
                                  Il Ministro del tesoro DINI 
                                  Il Ministro dell'interno BRANCACCIO 
                                  Il  Ministro  del   commercio   con
                                  l'estero CLO' 
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1995 
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 76