MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1 giugno 1995 

  Accertamento del periodo di mancato o irregolare  funzionamento  di
taluni uffici del pubblico registro automobilistico.
(GU n.134 del 10-6-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art. 1 della citata legge assoggettata all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle  entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui ai sopra citati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio  1990,  n.  187,  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente in 60 giorni  per  gli  atti  stipulati  in
Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto  conto  del fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  21  giugno  1961,  n.  498,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio  1961,  n.  770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito dalla legge 25 ottobre  1985,  n.  592,  contenente  norme
sulla  proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei
seguenti uffici del pubblico registro automobilistico  nei  giorni  e
per  i  motivi  a  fianco  indicati  e,  conseguentemente, il mancato
rispetto dei  termini  previsti  per  la  liquidazione,  riscossione,
contabilizzazione   e  versamento  della  I.E.T.,  dell'A.R.I.E.T.  e
dell'I.P.I.:
   P.R.A. di Torino nei giorni 10,  12  e  14  aprile  1995  a  causa
dell'agitazione   del   personale   proclamata  dalle  organizzazioni
sindacali;
   P.R.A. 1 e P.R.A. 2 di Brescia in data 19 aprile 1995  (dalle  ore
8,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea
sindacale;
   P.R.A.   di   Firenze   in  data  5  maggio  1995  per  consentire
l'avviamento del nuovo P.R.A. di Prato;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato  o
irregolare  funzionamento  dei  seguenti uffici del pubblico registro
automobilistico nei giorni a fianco indicati:
   P.R.A. di Torino nei giorni 10, 12 e 14 aprile 1995;
   P.R.A. 1 e P.R.A. 2 di Brescia in data 19 aprile 1995;
   P.R.A. di Firenze in data 5 maggio 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 giugno 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS