Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.(GU n.134 del 10-6-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggettata all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione; Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalita', stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero; Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse; Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico; Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.: P.R.A. di Torino nei giorni 10, 12 e 14 aprile 1995 a causa dell'agitazione del personale proclamata dalle organizzazioni sindacali; P.R.A. 1 e P.R.A. 2 di Brescia in data 19 aprile 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale; P.R.A. di Firenze in data 5 maggio 1995 per consentire l'avviamento del nuovo P.R.A. di Prato; Decreta: Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati: P.R.A. di Torino nei giorni 10, 12 e 14 aprile 1995; P.R.A. 1 e P.R.A. 2 di Brescia in data 19 aprile 1995; P.R.A. di Firenze in data 5 maggio 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 giugno 1995 Il direttore generale: ROXAS