Criteri per l'individuazione delle attivita' commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.(GU n.134 del 10-6-1995)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale "i proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato"; Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalita' sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali; Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarieta' sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995); Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attivita' commerciali e produttive marginali le seguenti attivita': a) attivita' di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarieta' svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; b) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; d) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attivita' di prestazione di servizi rese in conformita' alle finalita' istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. 2. Le attivita' devono essere svolte: a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991; b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato, quali l'uso di pubblicita' dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. 3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attivita' commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1995 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale OSSICINI