IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991,
n. 266, secondo il quale "i proventi derivanti da attivita'
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato";
Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n.
266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994,
n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n.
413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di
marginalita' sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;
Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la
solidarieta' sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991,
n. 266, si considerano attivita' commerciali e produttive marginali
le seguenti attivita':
a) attivita' di vendita occasionali o iniziative occasionali di
solidarieta' svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale;
e) attivita' di prestazione di servizi rese in conformita' alle
finalita' istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non
eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attivita' devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale
dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui
all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per
fini di concorrenzialita' sul mercato, quali l'uso di pubblicita' dei
prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi
dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione
dell'impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attivita'
commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 1995
Il Ministro delle finanze
FANTOZZI
Il Ministro per la famiglia
e la solidarieta' sociale
OSSICINI