Modalita' di versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle relative sanzioni dovute per la definizione dell'accertamento con adesione delle annualita' pregresse.(GU n.134 del 10-6-1995)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente l'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto; Visti l'art. 3, comma 1, della predetta legge concernente l'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi e l'art. 5 con la quale si dispone che le somme riscosse siano riversate all'erario; Visto l'art. 41, comma 2-ter, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che dispone per i soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, il pagamento delle somme dovute in due rate; Visto il regolamento del 13 aprile 1995, n. 177, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge; Considerato che sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 7 del citato regolamento i pagamenti delle somme indicate nell'atto di adesione devono essere eseguiti mediante delega alle banche ovvero al concessionario della riscossione, previa l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le relative modalita' di attuazione; Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano tra l'altro le modalita' di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle banche; Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1989, con il quale e' stato approvato il bollettino di conto corrente postale Mod. 11; Visto l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici per il pagamento delle maggiori imposte dovute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' delle relative penalita'; Considerato che i contribuenti possono versare anche per l'imposta sul valore aggiunto i tributi dovuti utilizzando la modulistica in uso per i versamenti delle imposte dirette di cui ai citati decreti ministeriali del 3 e del 9 maggio 1991; Decreta: Art. 1. 1. Il versamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, per la definizione dell'accertamento con adesione delle annualita' relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994, e' effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 ovvero, per i tributi dovuti dalle persone fisiche e delle societa' di persone, anche mediante delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 9 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. 2. Per il versamento al concessionario delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici-tributo: 1656 - accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993; 1657 - sanzioni per accertamento con adesione imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993. 3. Per il versamento mediante delega alle banche e' istituito il seguente codice: 57 - accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993 - persone fisiche e societa' di persone. 4. L'importo delle somme versate a titolo di sanzioni, relativamente al codice 57, va riportato nell'apposito spazio riservato alla sopratassa. 5. Gli interessi indicati nella proposta di accertamento sono versati contestualmente all'imposta cui si riferiscono e sono riportati nello spazio appositamente riservato per tale voce; nel modello di delega carta bianca, grafica color nero, gli interessi vanno cumulati all'importo del relativo tributo. 6. Il versamento puo' essere unico per tutte le annualita' oggetto dell'accertamento. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria e' quello in cui si effettua il versamento e quindi il 1995, ovvero il 1996, per i soggetti indicati nel successivo comma 8, per i versamenti relativi alla seconda rata. Qualora il versamento si riferisca ad una sola annualita' va invece indicato l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le ultime due cifre dell'anno in cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, vanno indicate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento. 7. Sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 7 del regolamento, il pagamento delle somme per le annualita' fino al 1992 puo' essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Le somme relative all'anno d'imposta 1993 vanno corrisposte entro il 15 dicembre 1995, e possono essere versate cumulativamente alle somme versate a titolo di seconda rata per annualita' precedenti. 8. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 1994, possono effettuare il versamento delle imposte per gli anni fino al 1993, in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il 15 dicembre 1995 e la seconda entro il 15 giugno 1996. 9. Le aziende di credito sono tenute ad accettare le deleghe di cui al comma 3 del giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. I dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati vanno registrati su supporto magnetico secondo le istruzioni che saranno successivamente emanate. 10. Le attestazioni di pagamento, ovvero una copia delle distinte di versamento al concessionario, sono allegate alla copia dell'avviso concernente la proposta di accertamento con adesione, da consegnare all'ufficio indicato nell'avviso stesso. 11. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulla delega di versamento in banca, sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3, ferma la possibilita' di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte. 12. Le somme riscosse, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1171, art. 7, salvo il 20 per cento delle sanzioni di cui al codice 1657 e dell'importo indicato nella voce sopratassa del modello di delega, che va imputato al capitolo 2326 del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 1995 Il Ministro: FANTOZZI