MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1995 

  Emissione  di  buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
trecentosessantacinque giorni.
(GU n.134 del 10-6-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto  l'art.  3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 maggio  1995
e' pari a 50.383 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il 15 giugno 1995 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
trecentosessantacinque  giorni con scadenza il 14 giugno 1996 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.
  La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno  essere consegnate a cura del
mittente  direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito   presso
l'Amministrazione  centrale  della  Banca d'Italia - Via Nazionale n.
91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 giugno 1995,  con
l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  negli  articoli  8 e 9 del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 giugno 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO