MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 9 giugno 1995, n. 2595 

   Barriere  stradali  di  sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbrai
1992, n. 223.
(GU n.139 del 16-6-1995)
 
 Vigente al: 16-6-1995  
 

                                   Agli enti proprietari e gestori di
                                  strade ed autostrade
  Come e' noto, il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, con
il quale e' stato adottato il regolamento recante istruzioni tecniche
per la  progettazione,  l'omologazione  e  l'impiego  delle  barriere
stradali  di  sicurezza,  introduce,  per  i  progetti  relativi alla
costruzione di nuovi tronchi stradali od  all'adeguamento  di  tratti
significativi   di   strade  esistenti,  l'obbligo  di  prevedere  la
protezione, nelle migliori  condizioni  possibili  di  sicurezza,  di
determinate zone contro la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata.
  Lo  stesso  decreto  prevede  altresi'  che  tale protezione dovra'
essere  attuata  con  barriere  stradali  di  sicurezza  che  abbiano
conseguito l'omologazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici
-  Ispettorato circolazione e traffico, ora Direzione generale per la
viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana.
  Le procedure per l'omologazione nonche'  le  prescrizioni  tecniche
per  le  prove  d'impatto  su  prototipi da eseguirsi presso campi di
prova di istituti autorizzati, sia italiani che esteri, sono indicate
negli allegati 1 ed 1 A del decreto.
  Con apposita circolare  si  prevede  la  pubblicazione  dell'elenco
degli  istituti autorizzati: italiani - a seguito di domanda e di uno
specifico  provvedimento  autorizzativo  di   questa   Direzione   -;
stranieri,  se  autorizzati  dalle  proprie  autorita'  competenti, a
seguito di richiesta di inserimento.
  Infine lo stesso decreto stabilisce che l'entrata in  vigore  delle
disposizioni  in  esso contenute sia subordinata alla omologazione di
almeno due tipi di barriere per ciascuna classe - come previsto dalle
istruzioni tecniche allegate al decreto -. Con circolare ministeriale
si provvedera' a rendere nota l'avvenuta omologazione delle  barriere
di  che  trattasi  e soltanto dopo sei mesi dalla pubblicazione della
detta circolare, le disposizioni regolamentari  potranno  entrare  in
vigore.
  Da  quanto  sinora esposto risulta evidente che l'avvio di tutta la
procedura dipende dalla circolare con la quale sono  individuati  gli
istituti   autorizzati   allo   svolgimento  delle  prove  d'impatto,
necessarie per il rilascio delle omologazioni.
  Finora pero' in Italia nessun istituto e'  stato  autorizzato  allo
svolgimento  delle  prove  d'impatto,  mentre  solo  recentemente  e'
pervenuta la  richiesta  di  inserimento  da  parte  di  un  istituto
straniero.
  Tale  situazione ha ovviamente impedito il rilascio di omologazioni
e quindi l'applicazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.
223.
  La mancata applicazione del suddetto decreto comporta  che  l'unica
normativa  oggi  applicabile  alle  barriere stradali di sicurezza e'
rappresentata dalla circolare 11 luglio 1987, n. 2337 e  dalle  norme
C.N.R.
  Inoltre  occorre  in  merito  precisare che la mancanza di barriere
omologate ai sensi del citato decreto non esime i progettisti  e  gli
enti proprietari di strade dall'obbligo di rispettare il principio di
garantire le migliori condizioni di sicurezza sulle strade.
  Tutto  cio'  premesso,  nelle  more della completa applicazione del
decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e dei  suoi  eventuali
aggiornamenti,  si  prescrive  che i progetti di costruzione di nuovi
tronchi stradali e di adeguamento di quelli esistenti debbono  tenere
in  debito conto, secondo le disposizioni comunque vigenti e le buone
norme della  progettazione  stradale,  la  necessita'  di  proteggere
determinate  zone contro la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata
prevedendo se necessario l'installazione  di  barriere  di  sicurezza
stradale  ed assumendo quali indicazioni di riferimento le istruzioni
tecniche allegate al gia' citato decreto ministeriale ed  i  relativi
aggiornamenti.
  In  merito  all'acquisizione  delle  barriere  da  parte degli enti
proprietari di strade si rappresenta che,  al  momento  attuale,  non
sussistono  limitazioni normative nei confronti dei prodotti presenti
sul mercato, se non quelle indicate dalla gia' citata circolare  2337
dell'11 luglio 1987 e quelle che saranno eventualmente definite dagli
enti  proprietari  medesimi  in  sede  di  redazione  dei  capitolati
speciali d'appalto.
  Pertanto  gli  enti  proprietari  di  strade,  pur  garantendo   il
principio  della  libera  concorrenza, possono richiedere determinate
specifiche tecniche delle barriere, assumendo  quale  riferimento  le
istruzioni  tecniche  allegate  al  decreto  ministeriale n. 223 ed i
relativi  aggiornamenti,  richiedendo  idonea  certificazione   delle
stesse  ed,  ove  ritenuto  opportuno, certificazioni di controllo di
qualita'  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  legislative
vigenti.
                                                 Il Ministro: BARATTA