N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1994

                                N. 378
 Ordinanza  emessa  il  14  dicembre 1994 dal tribunale amministrativo
 regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Oliva Angelo Sante ed
 altri contro la regione Puglia ed altra
 Impiego pubblico - Impiego  regionale  -  Previsione  della  salvezza
    degli  inquadramenti  stabiliti  nei  ruoli nominativi regionali e
    resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1987 fino al 31  dicembre
    1990   e  comunque  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
    provvedimenti   del   Governo   -   Illegittima   rimessione  alla
    discrezionalita'  di  un  organo  amministrativo  (Governo)  della
    permanenza   nell'ordinamento   di   inquadramenti   sospetti   di
    illegittimita', con  conseguente  sottrazione  degli  stessi  alla
    valutazione  delle  amministrazioni  nell'esercizio  dei poteri di
    autotutela  e  all'accertamento  del  giudice   amministrativo   -
    Incidenza  sui  principi  di  uguaglianza, di imparzialita' e buon
    andamento della p.a. e della tutela giurisdizionale.
 (Legge 31 maggio 1990, n. 128, art. 28, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 97 e 113).
(GU n.26 del 21-6-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.  217  del  1993
 proposto  da  Oliva Angelo Sante, Lagreca Francesco, Berloco Donato e
 Rubino Angelo  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Alberto  Bagnoli,
 domiciliatario  in  Bari  presso  il  suo  studio,  contro la regione
 Puglia, in persona del  presidente  pro-tempore,  non  costituita  in
 giudizio,   nonche'   l'Unita'  sanitaria  locale  BA/7,  in  persona
 dell'amministratore straordinario pro-tempore, rappresentata e difesa
 dall'avv.  Felice  Eugenio  Lorusso,   domiciliato   in   Bari,   per
 l'annullamento previa sospensiva:
      1) della delibera n. 6903 del 20 novembre 1992 con cui la giunta
 della  regione Puglia ha annullato la delibera giuntale n. 8516 del 9
 ottobre 1984  avente  ad  oggetto  "Ruoli  nominativi  regionale  del
 personale  delle  UU.SS.LL. - Applicazione dell'art. 64, primo comma,
 del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   761/1979   e
 ridefinizione indirizzi interpretativi connessi all'inquadramento del
 personale ospedaliero;
      2)  del  provvedimento  della U.S.L. BA/7 n. 861 del 30 novembre
 1992, recante il nuovo inquadramento del ricorrente;
      3) di tutti gli atti connessi.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. BA/7;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla pubblica udienza del 14  dicembre  1994,  relatore  il  cons.
 Lydia   Spiezia,   uditi   l'avv.   Pasquale   Medina  in  dichiarata
 sostituzione dell'avv. Alberto Bagnoli  per  i  ricorrenti  e  l'avv.
 Rosaria  Gadaleta in dichiarata sostituzione dell'avv. Felice Eugenio
 Lorusso per l'amministrazione sanitaria resistente.
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                            FATTO E DIRITTO
    Nel 1992 con delibera n. 6903 del  20  novembre  la  giunta  della
 regione   Puglia,   al   fine   di   definire  la  complessa  vicenda
 amministrativa  cui  aveva  dato  luogo  l'inquadramento  nei   ruoli
 nominativi  regionali  di  una  parte  del personale gia' in servizio
 presso gli  enti  pubblici  regolati  dalla  legge  n.  70  del  1975
 (comunemente  indicato  come  "parastato"),  statui  di  annullare di
 ufficio la delibera n. 8516 del 9 ottobre 1984, unitamente  ad  altri
 atti  connessi  tra  cui  le  schede  dal  n.  47 al 52 allegate alla
 delibera n. 1718 del 4 marzo 1985, con la quale all'epoca erano stati
 individuati alcuni criteri  interpretativi  per  l'inquadramento  del
 personale nei ruoli nominativi regionali.
    Illustrava   la  regione  che,  condividendo  il  parere  negativo
 espresso all'epoca dal Consiglio di Stato (parere n. 991, Sez. 1a, 12
 luglio 1985) sulla legittimita'  della  delibera  n.  8516/1984,  che
 avrebbe  consentito inquadramenti piu' favorevoli di quelli spettanti
 in stretta applicazione dell'art. 64 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 761/1979, poteva procedere,  nella  situazione  attuale
 all'annullamento della medesima poiche' la clausola di salvezza degli
 inquadramenti  nei ruoli nominativi regionali, prevista dall'art. 116
 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio  1987  n.  270,
 doveva  ritenersi  "non piu' vigente o comunque operativo, atteso che
 il termine di  validita'  temporale  originariamente  fissato  al  31
 dicembre  1987  e  successivamente  prorogato  al  31  dicembre  1990
 (dall'art. 28, secondo comma, della legge 31 maggio 1990 n. 128)  non
 era  stato  ulteriormente prorogato dalla successiva legislazione (in
 effetti la legge 26 febbraio 1991, n. 58 ha  soppresso,  in  sede  di
 conversione  del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, l'art. 2 che
 prorogava al 31 dicembre 1991 i termini  di  cui  all'art.  28  della
 legge n. 128/1990)".
    Inoltre  contestualmente,  si  stabiliva  di  iscrivere  nei ruoli
 nominativi  regionali  il  personale  interessato  con  le  modalita'
 previste  dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20
 dicembre  1979,  n.  761  e  si  sollecitavano   gli   amministratori
 straordinari   delle   Unita'   sanitarie   locali   ad   adottare  i
 conseguenziali atti compreso il recupero di somme eventualmente  gia'
 corrisposte  in  corrispondenza  dei  piu'  favorevoli  inquadramenti
 derivanti dall'applicazione della citata delibera n. 8516/1984.
    Provvedendo ad attuare la delibera regionale illustrata, la U.S.L.
 BA/7 con provvedimento dell'amministratore n.  861  del  30  novembre
 1992, ha annullato il miglior inquadramento attribuito a ciascuno dei
 ricorrenti,  ricollocandoli  nella qualifica funzionale in precedenza
 ricoperta  (non  espressamente  indicata  nell'atto)  e   disponendo,
 altresi',   il  recupero  della  maggiore  retribuzione  ai  medesimi
 corrisposta.
    Avverso la  delibera  regionale  presupposta  n.  6903/1992  e  il
 corrispondente  provvedimento  di  attuazione  adottato  dalla Unita'
 Sanitaria ha proposto il ricorso all'esame il ricorrente  deducendone
 l'illegittimita' per i seguenti vizi:
      1)  violazione  di  legge con riguardo al decreto del Presidente
 della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, art. 116 ed  alla  legge  31
 maggio  1990,  n.  128,  art.  28, violazione dei principi in tema di
 autotutela della pubblica amministrazione.
     A)   L'amministrazione   non   avrebbe   tenuto    conto    della
 intangibilita'  degli  inquadramenti,  stabiliti nei ruoli nominativi
 regionali, approvati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1987,
 disposta dalla richiamata legislazione "fino al 31  dicembre  1990  e
 comunque  fino  alla  data di entrata in vigore dei provvedimenti del
 Governo".   Quindi,   non   essendo   intervenuti   gli    annunciati
 provvedimenti  governativi,  anche se il termine del 31 dicembre 1990
 si era gia' esaurito, gli inquadramenti in questione  continuerebbero
 a beneficiare della misura di salvaguardia.
    Nessuna  indicazione contraria si potrebbe, comunque, trarre dalla
 circostanza che nella legge di proroga di alcuni termini  legislativi
 dell'anno   1991,   la   numero   58,  uno  slittamento  della  detta
 salvaguardia al  31  dicembre  1991,  gia'  previsto  nel  testo  del
 decreto-legge non fosse piu' stato riportato nel testo della legge di
 conversione.
     B)  Senza  adeguata  motivazione la regione avrebbe modificato la
 posizione in precedenza assunta circa la vexata quaestio adottando la
 delibera n. 4124/1990 in cui prevedeva atto degli effetti del  citato
 art.  28, della legge n. 128/1990; posizione confermata dal fatto che
 aveva,  altresi',  proposto  ricorso  avverso  l'atto   negativo   di
 controllo,  adottato  circa  la  detta  delibera,  che fu sospeso con
 ordinanza cautelare n. 1989 emessa dal T.A.R. Puglia, sez. Lecce,  in
 data 20 dicembre 1990.
     C)  D'altra  parte il T.A.R. Puglia con sentenza n. 312/1992 resa
 in precedente giudizio, tra l'altro, su  precedente  annullamento  di
 ufficio da parte della regione della controversa delibera giuntale n.
 8516/1984,  avrebbe suffragato questa tesi interpretativa della parte
 ricorrente.
     D) Non si riscontrerebbe l'interesse pubblico attuale e  concreto
 alla  eliminazione degli inquadramenti contestati, con la conseguenza
 che mancherebbe  uno  dei  requisiti  necessari  perche'  la  regione
 esercitasse l'autotutela;
      2) eccesso di potere e violazione di legge.
    In  relazione  alle  illegittimita'  dedotte  avverso  la delibera
 regionale impugnata risulterebbe, altresi', viziato anche il connesso
 nuovo inquadramento, adottato  nei  confronti  del  ricorrente  dalla
 Unita'   sanitaria  locale  in  quanto  inficiato  da  illegittimita'
 derivata oppure privo di presupposto legittimante.
    La  U.S.L.  BA/7;  costituitasi  in  giudizio,  ha   controdedotto
 puntualmente.  Con  ordinanza  n.  231/1993  questo T.A.R. Puglia, ha
 disposto la sospensione degli atti limitatamente al disposto recupero
 della maggior retribuzione percepita dai ricorrenti.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 375/1995).
 95C0755