N. 258 ORDINANZA 13 - 16 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Dipendenti  dello  Stato  -  Qualifiche  dell'  ex
 carriera  direttiva  -  Inquadramento nella nona qualifica funzionale
 per i dipendenti provenienti da amministrazioni degli enti  locali  -
 Esclusione - Non equiparabilita', dei transitati da enti locali nella
 carriera    ex  direttiva  statale  con  il  personale inquadrato con
 concorso bandito  direttamente  dall'amministrazione  dello  Stato  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  24  novembre  1990,  n.  344,  art. 7, convertito in legge 23
 gennaio 1991, n. 21).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.26 del 21-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici:  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco
    GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   7   del
 decreto-legge  24  novembre  1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
 dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
 contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti  in  materia  di
 pubblico  impiego),  convertito  nella  legge 23 gennaio 1991, n. 21,
 promosso con ordinanza emessa il 13 aprile e il 31  maggio  1994  dal
 Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania  sul  ricorso
 proposto da Della Monica Felice contro la  Presidenza  del  Consiglio
 dei ministri ed altro iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1995 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 5, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 31 maggio 1995 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso del  giudizio  promosso  da  Felice  Della
 Monica,  funzionario  di  cancelleria  nel  ruolo  del  personale  di
 segreteria del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
 regionali,   per   l'annullamento   del   provvedimento   di  rigetto
 dell'istanza di inquadramento nella  nona  qualifica  funzionale,  il
 Tribunale  amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza in
 data 13 aprile e 31 maggio 1994  (pervenuta  a  questa  Corte  il  16
 gennaio  1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  7  del  d.-l.  24
 novembre  1990,  n.  344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21,
 "nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella nona  qualifica
 funzionale  del  personale  di  segreteria  inquadrato ai sensi della
 legge 27 aprile  1982,  n.  186,  assunto  nelle  amministrazioni  di
 provenienza  in  esito  a concorsi banditi anteriormente alla data di
 entrata in vigore  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  per  le
 qualifiche dell'ex carriera direttiva";
      che il ricorrente, proveniente dai ruoli del Comune di Agropoli,
 ove  era  stato  assunto nella carriera direttiva in esito a concorso
 bandito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge  n.  312
 del    1980,    e'    transitato    dal    comparto   "enti   locali"
 nell'amministrazione  dello  Stato  "comparto  Ministeri"  in  virtu'
 dell'art.  46  della  legge  n. 186 del 1982, e pertanto non e' stato
 ritenuto compreso nella norma di favore impugnata;
      che,  ad  avviso  del  giudice   rimettente,   tale   esclusione
 determinerebbe   un'ingiustificata   disparita'  di  trattamento  tra
 dipendenti del comparto ministeriale che si  trovano  sostanzialmente
 nelle   medesime   condizioni  soggettive,  cosi'  che  la  sollevata
 questione non mette in causa il merito della  scelta  legislativa  di
 delimitare  l'ambito di applicazione della disposizione in esame a un
 determinato  comparto,  ma  si  propone  soltanto  di  eliminare  una
 discriminazione ingiustificata all'interno del medesimo comparto;
      che   nel   giudizio   davanti   alla  Corte  costituzionale  e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato
 dall'Avvocatura   dello   Stato,   chiedendo  che  la  questione  sia
 dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato che l'art. 7 del d.-l. n.  344  del  1990  ammette  al
 beneficio   dell'inquadramento   automatico   nella   nona  qualifica
 funzionale, istituita dal d.-l. 28  gennaio  1986,  n.  9,  converito
 nella  legge 24 marzo 1986, n. 78, soltanto il personale ministeriale
 assunto in esito a  concorsi  banditi  (anteriormente  alla  data  di
 entrata  in  vigore  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312) per le
 qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere;
      che,  nell'ambito  del  personale  ministeriale,  a  coloro  che
 possono  far  valere la detta condizione non sono equiparabili coloro
 che in tale comparto  sono  transitati  non  attraverso  un  concorso
 bandito  dall'amministrazione  dello Stato, bensi' provenienti da una
 carriera direttiva intrapresa presso  un  ente  locale  in  esito  al
 superamento  di  un  concorso  bandito  dall'ente  medesimo, carriera
 comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a  quelle  di  una
 carriera direttiva statale;
      che,   pertanto,  nella  specie  non  si  ravvisano  profili  di
 arbitrarieta' o di  manifesta  irragionevolezza  tali  da  ledere  il
 principio  di  eguaglianza  o  il  principio  di buon andamento della
 pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, sentenza n. 4 del 1994).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
 (Corresponsione  ai  pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
 economici  relativi  al  periodo  contrattuale   1988-1990,   nonche'
 disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblico impiego), convertito
 nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0815