REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 7 

 Norme per il finanziamento della legge regionale 1 giugno 1993 n. 23
(Norme  di  attuazione  per  la  promozione  e  lo   sviluppo   della
cooperazione sociale)
(GU n.25 del 24-6-1995)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3
                        dell'8 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
  1. Agli oneri derivanti dalla legge regionale 1 giugno 1993 n.   23
(norme   di   attuazione  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
cooperazione sociale), si provvede mediante  utilizzazione  di  quota
pari  a L. 325.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da  provvedimenti  legislativi  in
corso  concernenti  spese  in  conto  capitale  o di investimento per
ulteriori programmi di sviluppo"  iscritto  al  capitolo  9530  dello
stato  di  previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1994, ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale
4 novembre 1977 n.  42, nello stato di  previsione  della  spesa  del
bilancio per l'anno finanziario 1995, dei seguenti capitoli:
   a)  5965  "Contributi  agli  enti  locali  per  la  concessione di
incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno  e  sviluppo
della  cooperazione sociale" con lo stanziamento di L. 125.000.000 in
termini di competenza, per gli interventi  di  cui  all'articolo  15,
comma 2, lettere c) e d);
   b) 5966 "Contributi alle cooperative sociali e/o loro consorzi per
incentivare   iniziative   generali  e  specifiche  di  promozione  o
sostegno" per memoria, per gli interventi  di  cui  all'articolo  15,
comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere a) e b);
   c)  5967  "Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in
favore  delle  cooperative  sociali  e/o   loro   consorzi   con   lo
stanziamento  di  L.  200.000.000  in  termini  di competenza per gli
interventi di cui all'articolo  15, comma 3, lettere c) e d).
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di
bilancio.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Genova, 30 gennaio 1995
                                MORI