AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al
   decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196, recante: "Attuazione
   dell'art. 3 della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  in  materia  di
   riordino  dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
   avanzamento del  personale  non  direttivo  delle  Forze  armate".
   (Decreto  pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta
   Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).
(GU n.148 del 27-6-1995)

  Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,   pubblicato   nel
sopraindicato  supplemento  ordinario,  sono  apportate  le  seguenti
rettifiche:
   all'art. 2, comma 3, dove e' scritto: " .. di cui al comma  1  del
successivo  articolo  6.",  leggasi:  "  ..  di  cui  al  comma 1 del
successivo articolo 7.";
   all'art. 3, comma 3, dove e' scritto: " b) Aeronautica",  leggasi:
" c) Aeronautica";
   all'art.  26,  comma 4, terzo periodo, dove e' scritto: " .. viene
computato il periodo  della  sospensione  precauzione  sofferta  ..",
leggasi:   "   ..   viene  computato  il  periodo  della  sospensione
precauzionale sofferta ..";
   all'art. 33, comma 2, lettera b), al numero 2), dove  e'  scritto:
"2)  dal Comando marina di Roma,", leggasi: "2) del Comando marina di
Roma,";
   all'art. 33, comma 2, lettera  d),  dove  e'  scritto:  "  ..  per
l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina", leggasi: " .. per l'Esercito,
la Marina e l'Aeronautica";
   all'art. 33, comma 3, lettera e), numero 3), dove e' scritto: " ..
attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1
a  20 per ciascuna prova;", leggasi: " .. attribuendo un punteggio da
1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;";
   all'art. 33,  comma  3,  lettera  f),  dove  e'  scritto:  "f)  il
personale  delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che
svolga da almeno due  anni,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  compiti  di  parte  o  qualifica superiore, previo
superamento di una prova pratica.", leggasi: "f) il  personale  delle
bande delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno
due  anni,  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,
compiti di parte o qualifica  superiore,  viene  reinquadrato  previo
superamento di una prova pratica.";
  all'art.  33,  comma  3, lettera f), al numero 2), dove e' scritto:
"2) dal  capo  dell'ufficio  affari  generali  dello  Stato  maggiore
marina,",  leggasi:  "2)  del capo dell'ufficio affari generali dello
Stato maggiore marina,";
   all'art. 33, comma 3, lettera f), al numero 3), dove  e'  scritto:
"3)  dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,", leggasi: "3)
del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,";
   all'art. 38, comma 1, secondo periodo, dove e' scritto: "  ..  nei
ruoli  dei  marescialli,  dei  sergenti  e  dei volontari in servizio
permanente ..", leggasi: " .. nei ruoli dei marescialli, dei sergenti
e dei volontari di truppa in servizio permanente ..";
   all'art. 39, comma 4, nel  testo  dell'art.  32,  comma  1,  primo
capoverso,  della legge 10 maggio 1983, n. 212, cosi' come sostituito
dal predetto comma 4, dove e' scritto: " .. l'aiutante,  il  sergente
maggiore   capo,   il   caporal   maggiore   capo   scelto   o  gradi
corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo  ..",  leggasi:
" .. l'aiutante, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il
caporal  maggiore  capo  scelto o gradi corrispondenti della Marina e
dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo ..";
   all'art. 39, comma 12, nel testo dell'ultimo  comma  dell'art.  76
della  legge 10 maggio 1983, n. 212, cosi' come aggiunto dal predetto
comma 12, dove e'  scritto:  "L'indennita'  di  volo  prevista  delle
vigenti  disposizioni  ..",  leggasi:  "L'indennita' di volo prevista
dalle vigenti disposizioni ..";
   all'art. 40, comma  1,  lettera  c),  dove  e'  scritto:  "c)  gli
articoli  ..  39,  40  43  e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212;",
leggasi: "c) gli articoli .. 39, 40 e 43 della legge 10 maggio  1983,
n. 212;";
   all'art. 40, il comma 3 e' soppresso;
   dopo l'art. 41 e' aggiunto l'art. 42 nel testo seguente:
                              "Art. 42.
                         (Entrata in vigore)
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1 settembre 1995.".