AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).(GU n.148 del 27-6-1995)
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 2, comma 3, dove e' scritto: " .. di cui al comma 1 del successivo articolo 6.", leggasi: " .. di cui al comma 1 del successivo articolo 7."; all'art. 3, comma 3, dove e' scritto: " b) Aeronautica", leggasi: " c) Aeronautica"; all'art. 26, comma 4, terzo periodo, dove e' scritto: " .. viene computato il periodo della sospensione precauzione sofferta ..", leggasi: " .. viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta .."; all'art. 33, comma 2, lettera b), al numero 2), dove e' scritto: "2) dal Comando marina di Roma,", leggasi: "2) del Comando marina di Roma,"; all'art. 33, comma 2, lettera d), dove e' scritto: " .. per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina", leggasi: " .. per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica"; all'art. 33, comma 3, lettera e), numero 3), dove e' scritto: " .. attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;", leggasi: " .. attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;"; all'art. 33, comma 3, lettera f), dove e' scritto: "f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica.", leggasi: "f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica."; all'art. 33, comma 3, lettera f), al numero 2), dove e' scritto: "2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina,", leggasi: "2) del capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina,"; all'art. 33, comma 3, lettera f), al numero 3), dove e' scritto: "3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,", leggasi: "3) del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,"; all'art. 38, comma 1, secondo periodo, dove e' scritto: " .. nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente ..", leggasi: " .. nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente .."; all'art. 39, comma 4, nel testo dell'art. 32, comma 1, primo capoverso, della legge 10 maggio 1983, n. 212, cosi' come sostituito dal predetto comma 4, dove e' scritto: " .. l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo ..", leggasi: " .. l'aiutante, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo .."; all'art. 39, comma 12, nel testo dell'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, cosi' come aggiunto dal predetto comma 12, dove e' scritto: "L'indennita' di volo prevista delle vigenti disposizioni ..", leggasi: "L'indennita' di volo prevista dalle vigenti disposizioni .."; all'art. 40, comma 1, lettera c), dove e' scritto: "c) gli articoli .. 39, 40 43 e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212;", leggasi: "c) gli articoli .. 39, 40 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212;"; all'art. 40, il comma 3 e' soppresso; dopo l'art. 41 e' aggiunto l'art. 42 nel testo seguente: "Art. 42. (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995.".