N. 390 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1995

                                N. 390
 Ordinanza  emessa  il  23  marzo  1995  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso la pretura di Milano sulla richiesta proposta  dal
 p.m. nei confronti di De Lisi Tommaso
 Sicurezza pubblica - Convalida del provvedimento di divieto di
    accesso  ai  luoghi ove si svolgono i campionati o gli incontri di
    calcio - Competenza - G.i.p. presso la Pretura circondariale anche
    nell'ipotesi di provvedimento emesso nei confronti di minorenne  -
    Lesione  del principio del giudice naturale - Mancata tutela degli
    interessi dei minori.
 (Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, terzo comma, sostituito dal
    d.-l.  22  dicembre  1994,  n.  717,  art.   1,   convertito   con
    modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1).
 (Cost., artt. 25 e 31).
(GU n.27 del 28-6-1995 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letta  la  richiesta  del  p.m. volta ad ottenere la convalida del
 provvedimento emesso dal questore di  Milano  a  carico  di  De  Lisi
 Tommaso,  nato  a  Cernusco sul Naviglio il 19 gennaio 1978, ai sensi
 dell'art. 6, nuovo testo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    Esaminati gli atti del procedimento;
                             O S S E R V A
    Con decreto emesso in data 18 marzo 1995 il questore di Milano, ai
 sensi dell'art. 6, primo e secondo comma,  della  legge  n.  461/1989
 (nuovo  testo),  vietava  a  De  Lisi Tommaso di accedere a tutti gli
 stadi e i campi sportivi ove si svolgono  campionati  o  incontri  di
 calcio per il periodo di un anno.
    Il questore decideva altresi' di avvalersi della facolta' prevista
 dal  secondo  comma della norma citata e, nello stesso provvedimento,
 prescriveva al De Lisi di comparire personalmente presso  il  Comando
 stazione  carabinieri  di  Cologno  Monzese  in determinati giorni ed
 orari  compresi  nel  periodo  di  tempo  in  cui  si   svolgono   le
 competizioni sportive alle quali il prevenuto non puo' assistere.
    Il  provvedimento  veniva regolarmente notificato all'interessato,
 persona minore di eta', in data 21  marzo  1995,  alla  presenza  del
 padre  De  Lisi  Antonio  ed  era  comunicato  al  procuratore  della
 Repubblica presso la pretura circondariale di Milano.
    Il p.m., ritenuti sussistenti i presupposti  per  l'emissione  del
 provvedimento, chiedeva a questo giudice per le indagini preliminari,
 ai  sensi  dell'art.  6,  terzo  comma,  della  legge n. 401/1989, la
 convalida dell'atto amministrativo nei termini di legge.
    Ritiene il giudicante di dover sollevare  d'ufficio  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge n.
 401/1989 (nel testo introdotto dall'art.  1  del  d.-l.  22  dicembre
 1994,  n. 717, convertito con modifiche nella legge 24 febbraio 1995,
 n. 45) per contrasto con gli artt. 25, primo  comma,  e  31,  secondo
 comma, della Costituzione.
    La  convalida prevista dalla norma di cui si tratta rappresenta un
 doveroso controllo giurisdizionale su un provvedimento che  restringe
 la  liberta'  personale,  emesso  da  un  soggetto  appartenente alla
 pubblica amministrazione, analogamente a quanto avviene  in  tema  di
 fermo   o  di  arresto.  In  questa  prospettiva  la  competenza  per
 l'emissione del provvedimento di convalida e' stata attribuita ad una
 autorita' giudiziaria avente giurisdizione penale (il giudice per  le
 indagini preliminari).
    La  inequivoca  formulazione  della  disposizione in esame riserva
 tuttavia la competenza per la convalida in via  esclusiva  al  g.i.p.
 presso  la pretura circondariale. Dal che si evince che anche qualora
 il destinatario del provvedimento sia un minorenne, come nel caso  in
 esame,  la  decisione  sulla  convalida  spetta  egualmente al g.i.p.
 presso la pretura,  senza  l'intervento  di  alcuna  delle  autorita'
 giudiziarie  che  nel  nostro ordinamento esercitano la giurisdizione
 penale nei confronti dei minorenni.
    Tale situazione, a parere del giudicante, si pone in contrasto con
 la  disposizione  costituzionale  secondo  cui  nessuno  puo'  essere
 distolto  dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della
 Costituzione). Nel caso di specie, tenuto conto delle analogie con la
 convalida del fermo e dell'arresto del minorenne, il giudice naturale
 che deve  decidere  sulla  convalida  del  provvedimento  emesso  dal
 questore  nei confronti di un minore dovrebbe essere il g.i.p. presso
 il tribunale per i minorenni; certamente  non  il  g.i.p.  presso  la
 pretura,  che  non  esercita  mai  la  sua  giurisdizione  penale nei
 confronti di soggetti minori di eta'.
    E' inoltre appena il caso  di  osservare  che  l'esclusione  degli
 organi   giudiziari   che  solitamente  esercitano  le  funzioni  nei
 confronti dei minori dal procedimento di convalida previsto dall'art.
 6,  terzo  comma,  della  legge  n.  401/1989  risulta   illogico   e
 pregiudizievole   per   gli   stessi  interessi  del  minorenne,  con
 conseguente violazione  anche  dell'art.  31,  secondo  comma,  della
 Costituzione.
    I  minori  implicati  in  episodi di violenza durante competizioni
 agonistiche potrebbero avere necessita' di particolare attenzione  da
 parte  dei  servizi  sociali, affinche' siano effettuate approfondite
 indagini sulla loro personalita'. Cio' puo'  tuttavia  avvenire  solo
 previa  attivazione della competenza amministrativa del tribunale per
 i minorenni da parte del p.m. presso  tale  organo,  ai  sensi  degli
 artt.  25  e segg. del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404. L'art. 6 cit.
 non  prevede  tuttavia  che  sia data al procuratore della Repubblica
 presso il tribunale per i minorenni alcuna notizia dell'adozione  dei
 provvedimenti  nei  confronti  dei  minori e quindi ostacola di fatto
 ogni azione di recupero sociale.
    La questione di legittimita' costituzionale non si presenta dunque
 manifestamente infondata ed e' sicuramente  rilevante  in  quanto  il
 giudicante  e'  stato  investito  della decisione sulla convalida del
 decreto del questore emesso nei confronti di un minorenne,  ai  sensi
 dell'art.  6,  primo, secondo e terzo comma, della legge n. 401/1989;
 la competenza a decidere sulla convalida e' attribuita proprio  dalla
 norma di sospetta incostituzionalita'.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
 agli artt. 25, primo comma, e 31, secondo comma,  della  Costituzione
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale  relativa all'art. 6,
 terzo comma,  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401  (nel  testo
 sostituito dall'art. 1 del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito
 con modifiche nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) nella parte in cui
 non  prevede  che  la convalida del provvedimento emesso dal questore
 nei confronti di persona minore di eta'  spetti  al  giudice  per  le
 indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
    Sospende il procedimento di convalida in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al p.m., al destinatario del provvedimento  amministrativo
 e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Milano, addi' 23 marzo 1995
                           Il giudice: NOVA
 
 95C0767