N. 394 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1995

                                N. 394
 Ordinanza  emessa  il  6  aprile  1995  dal pretore di Lucca, sezione
 distaccata di Pietrasanta nel procedimento civile vertente tra S.p.a.
 Delthote'l e Pinarelli Carla
 Lavoro (rapporto di) - Licenziamento individuale - Annullamento
    giudiziale - Facolta' del lavoratore di  optare  anziche'  per  la
    reintegrazione nel posto di lavoro, per l'indennita' aggiuntiva al
    risarcimento  dovutogli,  pari  a  quindici  mensilita'  della sua
    retribuzione  globale  di  fatto  -   Mancata   previsione   della
    subordinazione  alla  sussistenza di "giusti motivi", da valutarsi
    caso per caso da parte del giudice, della facolta' in questione  -
    Manifesta irrazionalita'.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, modificato
    dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 28-6-1995 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo fuori udienza la riserva che precede;
                          OSSERVATO IN FATTO
    1)  Pinarelli  Carla  veniva licenziata con lettera racc.ta del 10
 gennaio  1992  dalla  Delthote'l  S.p.a.  per   giustificato   motivo
 oggettivo - in particolare una riorganizzazione aziendale conseguente
 ad  una  notevole  e  non  stagionale  flessione dell'attivita' -: la
 stessa all'atto del licenziamento operava  come  cameriera  ai  piani
 presso  l'Hotel  Byron  -  hote'l  a  "quattro stelle" - di Forte dei
 Marmi;
    2) a seguito della rituale impugnazione del  licenziamento  veniva
 instaurata  presso  questo  ufficio  giudiziario  una causa avente ad
 oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimita'  dell'intimato
 licenziamento  e la condanna della societa' convenuta al risarcimento
 del  danno  ed  alla  reintegrazione  della  ricorrente  nel posto di
 lavoro,  ai  sensi  dell'art.  18  della  legge   n.   300/1970   sul
 presupposto,  pacifico,  che  la  Delthote'l occupasse al momento del
 recesso piu' di quindici dipendenti presso l'Hote'l Byron;
    3) questo giudice, al termine di un'ampia e complessa istruttoria,
 con sentenza in data 14 settembre 1993, dichiarava la  illegittimita'
 del  licenziamento  inflitto  alla  Pinarelli  della Delthote'l - per
 insussistenza  del  g.m.o.  addotto  -,  con  conseguente  ordine  di
 reintegra  della  ricorrente nel posto di lavoro e con condanna della
 societa' datrice  al  risarcimento  del  danno  nella  misura  di  L.
 18.804.506,  corrispondente  a 10 mensilita' dell'ultima retribuzione
 globale di fatto ed al  versamento  dei  contributi  assistenziali  e
 previdenziali relativi al periodo intermedio;
    4)  con  lettera  racc.ta  in  data  11 ottobre 1993, la Pinarelli
 chiedeva al datore di lavoro, in luogo della reintegra nel  posto  di
 lavoro,  il  pagamento  dell'indennita' di cui all'art. 1 della legge
 108/1990 pari a quindici mensilita'  della  retribuzione  globale  di
 fatto;
    5)  a  seguito  del  mancato  pagamento nel termine indicato della
 indennita' in esame, la Pinarelli esperiva procedura monitoria per il
 conseguimento della stessa,  all'esito  della  quale  questo  Pretore
 ingiungeva  -  con  proprio decreto n. 272/1993 del 21 ottobre 1993 -
 alla  Delthote'l  S.p.a.,  in  persona  del  legale   rappresentante,
 l'immediato   pagamento   della   somma   di   L.  29.529.832,  oltre
 rivalutazione monetaria, interessi legali e spese  ed  onorari  della
 procedura ingiuntiva;
    6) avverso tale decreto ingiuntivo la Delthote'l proponeva rituale
 opposizione  dispiegando  varie  difese:  tra  queste la difesa della
 societa'  sollevava  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  18 della legge n. 300/1970, cosi' come novellato dall'art.
 1 della legge n. 108/1990, nella parte in cui non consente al giudice
 di poter ridurre o altrimenti compensare con l'indennita' in  oggetto
 quanto  il  lavoratore abbia eventualmente percepito aliunde. In tale
 contesto normativo la difesa della opponente ravvisava una violazione
 dei precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nel caso di
 specie la Pinarelli, a seguito della  sentenza  di  reintegra,  aveva
 trovato  congrua  occupazione lavorativa presso l'Hote'l Excelsior di
 Massa, per cui i  redditi  ivi  conseguiti  avrebbero  dovuto  essere
 portati in detrazione dall'ammontare della richiesta indennita';
    7)   a  seguito  della  proposta  opposizione  veniva  sospesa  la
 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Sopra richiamato;
    8) la difesa della Pinarelli, nel costituirsi in  giudizio  e  nel
 contestare   tutte   le   argomentazioni   avversarie,   deduceva  in
 particolare sulla questione di costituzionalita' dell'art.  18  della
 legge  n.  300/1970:  sul  punto  eccepiva  che  l'indennita'  di cui
 all'art. 1 della legge n. 108/1990 non aveva natura risarcitoria  non
 era  in  alcun  modo  collegata con i redditi di cui si priverebbe il
 lavoratore optando per la indennita' in luogo del  posto  di  lavoro.
 Piu'  specificamente tale indennita' sarebbe "compensativa" di "tutti
 gli altri diritti" che ogni dipendente ha nel vedersi  reintegrato  a
 seguito  di  ingiusto  licenziamento: diritto al ripristino della sua
 specifica professionalita', il "diritto morale" di essere  reinserito
 nel  precedente  posto  di  lavoro, con tutti i benefici a tale posto
 conseguenti   (aumenti   periodici   di  anzianita',  altre  garanzie
 normative);
    9) in relazione alla "nuova attivita' lavorativa" della  Pinarelli
 questo pretore disponeva informativa all'U.P.L.M.O. di Massa, nonche'
 alla direzione dell'Hote'l Excelsior di Marina di Massa.
    Da tale attivita' istruttoria e' emerso:
       a)  la  Pinarelli  in  data  16  luglio  1993,  cioe'  in epoca
 antecedente   alla   sentenza   di   questo   pretore    dichiarativa
 dell'illegittimita'  del  licenziamento intimatole dalla Delthote'l -
 tale decisione e', come visto, del  14  settembre  1993  -  e'  stata
 assunta  alle  dipendenze  della  ditta  S.T.A.  s.r.l., che gestisce
 l'Hotel Excelsior di Massa;
       b) tale rapporto di lavoro, inizialmente  a  tempo  determinato
 per  la  durata  di  due  mesi,  venne successivamente trasformato in
 rapporto a tempo indeterminato ed a full-time e cio' poco prima della
 naturale scadenza prevista inizialmente per il 30 settembre 1993,  v.
 informativa dell'amministratore delegato della S.T.A. s.r.l.;
       c)  il rapporto di lavoro della ricorrente con la S.T.A. s.r.l.
 fin dall'inizio  fu  garantito  da  stabilita'  dal  momento  che  la
 societa'  datrice  occupa stabilmente alle proprie dipendenze piu' di
 quindici dipendenti - con conseguente applicabilita' della disciplina
 limitativa dei licenziamenti -: v. informativa dell'U.P.L.M.O.  e  v.
 copia del libro matricola della S.T.A. s.r.l.;
       d)  la  Pinarelli  venne  avviata  come demi-chef de ranga, con
 inquadramento   al   V   livello   del   C.C.N.L.   PP.EE.   ed   una
 retribuzione-base mensile lorda di L. 1.600.834, oltre ad un "premio"
 di  L.  150.000 mensili (v. buste-paga dei mesi di ottobre e novembre
 1993,  trasmesse  in  copia  dall'attuale  datrice  di  lavoro  della
 Pinarelli):  nel mese di ottobre 1993 - v. richiesta del legale della
 ricorrente in data 11 ottobre 1993 - la  retribuzione  mensile  lorda
 che  avrebbe  percepito la Pinarelli alle dipendenze della Delthote'l
 S.p.a. - e "presa a base" della rivendicazione delle 15 mensilita'
  ex legge n. 108/1990 - sarebbe stata di L. 1.687.419.
    Il maggior importo mensile  deriva  dal  fatto  che  la  Pinarelli
 presso  la  societa'  opponente  era  inquadrata  al  IV  livello del
 C.C.N.L. PP.EE.,  pur  svolgendo  mansioni  di  cameriera  ai  piani,
 esclusivamente   in  quanto,  provenendo  da  altra  provincia  -  la
 ricorrente abita a Massa -, la stessa avrebbe potuto  essere  avviata
 con un inquadramento di IV livello;
       e)  la  Pinarelli,  come visto, presso l'Hotel Excelsior svolge
 mansioni di demi-chef de rang qualitativamente e professionalmente di
 certo piu' gratificante di quella di cameriera ai piani  gia'  svolte
 all'Hotel Byron di Forte dei Marmi;
       f)  l'Hotel Excelsior, e' un hotel "a quattro stelle" e quindi,
 presuntivamente di elevato "tenore" e di ottima qualita' dei  servizi
 resi  alla  clientela,  non troppo difformi da quelli resi dall'Hotel
 Byron in "cinque stelle";
       g) la ricorrente, infine, abita  a  Massa  ed  e'  quindi  piu'
 "agevolata"  nel raggiungere il nuovo posto di lavoro, sito in Marina
 di Massa piuttosto che il precedente Hote'l Byron posto in Forte  dei
 Marmi.
    Alla  luce  dei  "dati  fattuali" sopra richiamati appare di tutta
 evidenza come la Pinarelli, allorche' per la prima  volta'  dichiaro'
 di  optare  per le quindici mensilita' di retribuzione previste dalla
 legge n. 108/1990 in luogo della reintegra (v. la richiamata  lettera
 racc.ta  del  giorno  11 ottobre 1993), gia' disponeva - da oltre due
 mesi - di un  nuovo  posto  di  lavoro  che,  senza  arrecarle  alcun
 pregiudizio   in   ordine  alla  "professionalita'",  al  trattamento
 retributivo (le circa 87.000 lire lorde di  "differenza-salario"  tra
 il  IV  ed  il  V  livello contrattuale ed il circa 1 anno e mezzo di
 anzianita'  lavorativa  maturato  alle  dipendenze  della  Delthote'l
 S.p.a.  erano sicuramente "compensate" dal "premio ad personam" di L.
 150.000 mensili riconosciutole dalla S.T.A. S.r.l.), alla  stabilita'
 del  posto  di  lavoro,  era,  oltretutto,  "piu' comodo e facilmente
 raggiungibile" del precedente.
    Da considerare, poi, che il licenziamento intimato alla  Pinarelli
 dalla  societa'  opponente  fu  determinato  esclusivamente da motivi
 "oggettivi" collegati ad un calo di presenze della clientela e che in
 nessun modo tale risoluzione fu "concausata" da valutazioni di ordine
 personale,  talche'  -  come  emerso  nel  corso  del   giudizio   di
 impugnazione  del  licenziamento  -  i rapporti "tra le parti" furono
 sempre caratterizzati da reciproca stima e rispetto.
    Se queste sono le "coordinate" della fattispecie in esame,  questo
 giudice  ritiene  che  "vi  sia  materia"  per  sottoporre  di  nuovo
 all'attenzione   della   Corte   costituzionale    la    legittimita'
 costituzionale dell'art. l8, quinto comma, della legge 20 maggio 1970
 n.  300,  nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990
 n. 108.
    La Corte si e' gia' pronunciata in piu' occasioni  respingendo  le
 questioni di costituzionalita' sollevate con riguardo agli art. 3, 24
 e  41  della  Costituzione  da vari giudici di merito (v. sentenze n.
 81/1992, n. 160/1992 e n. 426/1992).
    Lo scrivente, senza riproporre questioni gia' oggetto di esame  da
 parte  della  Corte,  tenuto conto della specifica peculiarita' della
 fattispecie, ritiene che la norma richiamata possa  essere  censurata
 esclusivamente  sotto  il  profilo del principio di razionalita' ogni
 qual  volta  l'opzione  da  parte  del  lavoratore   illegittimamente
 licenziato  per  le quindici mensilita' in luogo della reintegrazione
 nel posto di  lavoro  non  sia  supportata  da  "giusti  motivi",  da
 valutarsi   da  parte  del  giudice  di  merito,  e  finisca  con  il
 configurarsi come una forma di "arricchimento senza titolo".
    Tra i giusti  motivi,  in  via  esemplificativa,  potranno  essere
 annoverati il mancato reperimento di un posto di lavoro al momento in
 cui  l'opzione viene esercitata, il reperimento di un posto di lavoro
 "comparativamente ed apprezzabilmente" deteriore rispetto a quello in
 cui il  lavoratore  dovrebbe  essere  reintegrato  (con  riguardo  al
 trattamento   retributivo,   alla  specificita'  professionale,  alla
 stabilita', al disagio personale, alle "difficolta' psicologiche"  di
 reinserimento nel precedente posto di lavoro ..).
    Diversamente opinando, con riguardo alle "conseguenze paradossali"
 che  si  avrebbero  nel  caso  in  esame,  la societa' opponente, pur
 volendo reintegrare al lavoro la ricorrente - apprezzata, come visto,
 nel corso del rapporto e  licenziata  solo  per  "ragioni  di  natura
 oggettiva"  -,  non  potrebbe  farlo  solo perche' questa, avendo nel
 frattempo reperito altro analogo e per lei  "piu'  comodo"  posto  di
 lavoro,   "intende   lucrare   le  quindici  mensilita'"  esercitando
 l'opzione di cui alla legge n. 108/1990.
    La  soluzione  del  caso  in  esame  ("scontata"  in  forza  della
 disposizione di cui al richiamato art. 18, quinto comma, della  legge
 n.  300/1970,  cosi' come modif. dall'art. 1 della legge n. 108/1990)
 e, cioe', la condanna della societa'  opponente  -  previa  reiezione
 dell'opposione  a  decreto  ingiuntivo  dalla  stessa  proposta  - al
 pagamento delle quindici mensilita' di retribuzione  alla  dipendente
 appare, a giudizio dello scrivente, di manifesta irrazionalita'.
    Al  riguardo,  si  richiama la costante giurisprudenza della Corte
 costituzionale  secondo  la  quale,  in  mancanza   di   un   tertium
 comparationis,  una  valutazione di illegittimita' costituzionale per
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  puo'  essere   fondata
 soltanto  su una irrazionalita' manifesta, irrefutabile, che nel caso
 di specie  pare  allo  scrivente  sussistere  per  le  ragioni  sopra
 illustrate.
    La  questione  di  costituzionalita'  che  in  questa  sede  viene
 sollevata, come emerge dalla precedente espositiva, appare  rilevante
 ai fini della decisione del giudizio in corso.
                               P. Q. M.
    Letti  gli  artt.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 della
 Costituzione;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione    di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge
 20  maggio 1970, n. 300, cosi' come modif. dall'art. 1 della legge 11
 maggio  1990,  n.  108,  nella  parte  in  cui  non  subordina   alla
 sussistenza  di  "giusti motivi", da valutarsi caso per caso da parte
 del giudice, la facolta' del lavoratore  di  chiedere  al  datore  di
 lavoro  in  sostituzione  della  reintegrazione  nel  posto di lavoro
 un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione  globale  di
 fatto;
    Dispone  di  conseguenza  l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Pietrasanta, addi' 6 aprile 1995
                 Il pretore giudice del lavoro: PIERI
                             Il collaboratore di cancelleria: BORDIERI
 95C0783